LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17039-2020 proposto da:
C.V., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCIANO SPEDALIERE, LEOPOLDO SPEDALIERE, ERMANNO SPEDALIERE;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BECCARIA, 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, MARIA PASSARELLI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6307/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
RILEVATO
che:
1. con sentenza 4 dicembre 2019, la Corte d’appello di Napoli rigettava le domande di C.V. e altri, ammessi integralmente per il credito di T.f.r. allo stato passivo della l.c.a. della Cooperativa Portabagagli delle Stazioni FF.SS. di *****, di pagamento dal Fondo di garanzia dell’Inps anche per il T.f.r. maturato prima del luglio 1997 (e quindi dell’estensione con la L. n. 196 del 1997, della disciplina in materia di fondo di garanzia per il T.f.r. ai soci lavoratori di cooperativa), in assenza di prova della corresponsione della contribuzione volontaria, a carico del lavoratore, né operando il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, riguardante il versamento contributivo obbligatorio;
2. con atto notificato il 2 luglio 2020 il lavoratore suindicato ricorreva per cassazione con tre motivi cui l’Inps resisteva con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. il ricorrente deduce erronea interpretazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2697 e 2729 c.c., per attribuzione al socio lavoratore di cooperativa dell’onere probatorio di corresponsione della contribuzione volontaria ai fini di pagamento dal Fondo di garanzia del T.f.r. maturato prima del luglio 1997, nell’impossibilità di accedere ai documenti (in particolare: fogli paga, mod. O1/M) pretesi dall’Inps, pure in costanza di accantonamento del T.f.r. dalla cooperativa (primo motivo);
2. esso è infondato;
3. è noto che la L. n. 196 del 1997, art. 24, di estensione dell’intervento del Fondo di garanzia dell’INPS per il pagamento del T.f.r. in favore di soci lavoratori di cooperative in situazione di insolvenza, possa essere applicato retroattivamente a condizione del pagamento dei contributi previdenziali per il periodo precedente all’entrata in vigore della disposizione; e ciò per la ratio della norma transitoria, che riconosce rilevanza all’assicurazione volontariamente e irretrattabilmente istituita dalle cooperative e la finalità dell’intervento normativo, consistente nel riconoscimento della garanzia del credito per T.f.r. nei limiti in cui sia stato reso operativo in favore dei soci dall’autonomia contrattuale, a seguito di conforme previsione statutaria o assembleare o di comportamenti concludenti, quali il versamento della prescritta contribuzione (Cass. 11 giugno 2010, n. 14076; Cass. 10 maggio 2016, n. 9479; Cass. 16 gennaio 2017, n. 862);
3.1. la prova dell’inadempimento di obbligazioni previdenziali spetta poi al creditore, che agisca per l’esatto adempimento della misura di una prestazione, il quale ha l’onere di allegare di aver maturato il diritto ad una determinata differenza quantitativa in base alla fonte dell’obbligazione che rappresenta il fatto costitutivo del credito azionato, mentre spetta al debitore allegare e dimostrare di avere esattamente adempiuto pagando la differenza dovuta (Cass. 3 ottobre 2017, n. 23057; Cass. 4 settembre 2018, n. 21640);
3.2. né opera il criterio di vicinanza della prova, quale mezzo di definizione della regola finale di giudizio stabilita dall’art. 2697 c.c., ben avendo l’interessato la possibilità, secondo le regole di diritto di accesso agli atti della P.A. o eventualmente sulla base degli strumenti processuali a tal fine predisposti dall’ordinamento, di acquisire la documentazione necessaria a suffragare le proprie ragioni (Cass. 24 giugno 2020, n. 12490);
4. il ricorrente deduce poi la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’erroneità della detrazione, assolutamente indeterminata operata sul T.f.r. maturato dal 1 maggio 1976 al 30 giugno 1997 (secondo motivo); omessa valutazione e decisione sull’argomentazione di palese erroneità della trattenuta, in quanto sproporzionata, a titolo di T.f.r. maturato al 30 giugno 1997 (terzo motivo);
5. essi sono assorbiti dal superiore rigetto;
6. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la condanna alle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza, rilevata dagli atti l’esenzione del giudizio dall’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.
Non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2021
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