Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.39235 del 10/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2034/2019 proposto da:

A.T., A.Y., A.P., A.G., S.G., elettivamente domiciliati in ROMA, V. G. P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA MANNI, rappresentati e difesi dagli avvocati ALFREDO IADANZA, e CARLO GREZIO;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, GIA’ LIGURIA SOCIETA’ DI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 320, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MALATESTA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA GRAZIOSI;

– controricorrente –

e contro

C.R.M., V.S., V.A., VI.AN., V.A.L., V.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5062/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2021 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

lette le conclusioni scritte rassegnate dal P.M., Dott. FRESA Mario.

FATTI DI CAUSA

A.G., T., Y. e P. e S.G. agirono in giudizio per il risarcimento dei danni patiti a seguito del decesso del congiunto A.R., conseguito a un sinistro che imputavano a esclusiva responsabilità di V.P..

A tal fine, convennero in giudizio gli eredi del V. (nel frattempo deceduto per cause indipendenti dal sinistro) e la sua assicuratrice Liguria Assicurazioni s.p.a..

Il Tribunale di Napoli accolse parzialmente la domanda nei confronti della sola Liguria Assicurazioni, ritenendo operante la presunzione di pari concorso dei due conducenti e liquidando il danno non patrimoniale in favore dei genitori e dei fratelli dell’ A..

I congiunti dell’ A. proposero appello, chiedendo la riforma della sentenza sia in punto di accertamento della responsabilità che in ordine alla liquidazione dei danni.

Resistette la Liguria Assicurazioni, eccependo la tardività del gravame e contestandone, comunque, l’infondatezza.

La Corte di Appello di Napoli ha dichiarato l’inammissibilità del gravame, con compensazione delle spese di lite, rilevando che:

entrambe le parti avevano indicato come data del deposito quella del 17.2.2011, risultante dal timbro apposto in calce alla sentenza e dalla sottoscrizione del cancelliere;

“cionondimeno, la predetta data non può considerarsi quella di deposito e pubblicazione della sentenza, essendo tale asserzione smentita dalla traccia telematica di attribuzione del numero progressivo di identificazione della sentenza (1871), recante la data del 25/01/2011, leggibile in alto a destra su tutte le pagine della sentenza gravata. Alla data predetta, dunque, la sentenza è stata pubblicata”;

“avuto riguardo alla data di pubblicazione (25.01.2011), il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., nella formulazione previgente applicabile ratione temporis, è venuto inesorabilmente a scadere il 12 marzo 2012”;

atteso che l’appello risultava spedito in un momento successivo, ossia il 27.3.2012, il gravame era inammissibile per tardività.

Hanno proposto ricorso per cassazione A.G., A.T., A.Y., A.P. e S.G., affidandosi a tre motivi.

Ha resistito, con controricorso, la UnipolSai Assicurazioni s.p.a. (già Liguria Assicurazioni).

Il Collegio ha proceduto in Camera di consiglio ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con L. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta di discussione orale.

Il P.M. ha depositato conclusioni ai sensi del citato art. 23, comma 8-bis, chiedendo il rigetto del ricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano “violazione e falsa applicazione dell’art. 133 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”: premesso che la data di pubblicazione indicata in calce alla sentenza era quella del 17.2.2011 e che era stata prodotta in appello “la stampa dei Servizi Telematici “PST Giustizia” da cui risultava che la data del 25.1.2011 (presente nella traccia telematica sulla sentenza) era quella di deposito della minuta della sentenza, mentre la data del 17.2.2011 (risultante dal timbro in calce alla sentenza, ex art. 133 c.p.c.) era quella di pubblicazione della sentenza”, i ricorrenti lamentano che, malgrado il chiaro tenore dell’art. 133 c.p.c., la Corte di Appello ha considerato “del tutto inconferente tale data e affermato, in maniera francamente illogica, che la data di pubblicazione dovesse necessariamente essere quella risultante dalla traccia telematica”.

Evidenziano come la norma richiamata preveda che il deposito debba essere attestato con apposizione in calce alla sentenza della data e della sottoscrizione del cancelliere.

Aggiungono che “di recente ci si è accorti che il detto errore nella trascrizione della traccia telematica è stato rilevato anche dalla Cancelleria”. Infatti, dalla copia conforme della sentenza di primo grado richiesta alla cancelleria in data 10.12.2018 “si rileva che la traccia telematica, in data necessariamente successiva alla richiesta di copia conforme fatta (…) prima dell’appello, è stata corretta inserendo quale data di pubblicazione della stessa il 17/02/2011, ovvero quella cui facevano riferimento entrambe le parti nel corso del giudizio ed anche il summenzionato estratto dell’archivio telematico del Ministero”.

2. Il secondo motivo deduce la “violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per omesso esame di un documento atto a provare la tempestività dell’impugnazione”: i ricorrenti lamentano che la Corte ha omesso di esaminare il documento, prodotto unitamente alla sentenza di primo grado, costituito dalla stampa della pagina dei Sevizi Telematici PST Giustizia da cui risultava che quella del 25.1.2011 era la data del deposito della sentenza, mentre la data del 17.2.2011 era proprio quella della pubblicazione.

3. Col terzo motivo, viene denunciato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio individuato nell’anzidetto documento prodotto unitamente alla sentenza di primo grado, ribadendosi che le risultanze di tale documento trovavano conferma nel fatto che la data di pubblicazione era stata successivamente corretta.

4. Il ricorso risulta fondato, nei termini di seguito illustrati.

4.1. Dal riscontro in atti – consentito alla Corte a fronte della deduzione di un vizio processuale – emerge che sono presenti:

una sentenza avente traccia telematica “Sentenza n. 1871/2011 del 25/01/2011 Ruolo n. 15057/2005” e recante in calce, oltre alla sottoscrizione dell’estensore, il timbro “17 FEB 2011” seguito dalla firma del cancelliere;

un estratto “pst.giustizia” contenente lo “storico”, in cui risultano indicate la data del 25/01/2011 come quella del “deposito minuta sentenza definitiva” e la data del 17/02/2011 come quella di “deposito sentenza – pubblicazione”;

un’altra sentenza in tutto identica alla precedente (anche in relazione alla sottoscrizione dell’estensore e al timbro “17 FEB 2011” seguito dalla firma del cancelliere) che reca tuttavia una diversa traccia telematica: “Sentenza n. 1871/2011 pubbl. il 17/02/2011 RG n. 15057/2005 Repert. N. 2857/2011 del 17/02/2011 Registrato il 07/06/2013 n. 8500/null importo 933,40”.

4.2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che, a prescindere da ogni considerazione sulla rilevanza del secondo e del terzo documento, già il contenuto della sentenza impugnata avanti alla Corte di Appello (ossia quella recante traccia telematica non corrispondente alla data di deposito presente in calce al provvedimento) evidenzi l’erroneità della decisione della Corte territoriale;

invero, a fronte di una sentenza emessa in formato cartaceo e recante una sola attestazione di deposito sottoscritta dal cancelliere, non risulta pertinente il richiamo compiuto dal giudice di secondo grado a Cass., S.U. n. 18569/2016, che concerne l’ipotesi di doppia attestazione (con date diverse) da parte del cancelliere e che, quindi, non è sovrapponibile al caso in esame, in cui l’attestazione è unica, sebbene non corrispondente alla traccia telematica;

né, d’altra parte, potrebbe trovare applicazione il principio espresso da Cass. n. 2362/2019 (e successive conformi) secondo cui “in tema di redazione della sentenza in formato digitale, la pubblicazione, ai fini della decorrenza del termine cd. “lungo” di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., si perfeziona nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati”;

nel caso di specie – concernente, come detto, un provvedimento cartaceo – assume rilevanza decisiva il momento del deposito ufficiale in cancelleria (che comporta l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico e l’attribuzione del numero identificativo), coincidente con l’attestazione datata e sottoscritta dal Cancelliere, secondo il paradigma di cui all’art. 133 c.p.c., comma 2, senza possibilità di riconoscere applicazione alla disciplina dettata per le sentenze redatte in formato elettronico (cfr. Cass. n. 9546/2020);

a fronte di una attestazione ufficiale ed univoca del cancelliere apposta in calce alla sentenza emessa in formato cartaceo, non rileva dunque – ai fini del computo del termine lungo di impugnazione – la circostanza che alla sentenza sia stata attribuita anche una traccia telematica indicante una diversa data di pubblicazione, giacché l’unica attestazione ufficiale è quella sottoscritta dal cancelliere in calce alla sentenza;

il ricorso va pertanto accolto, con rinvio alla Corte territoriale.

5. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2021

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