Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.39243 del 10/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18298-2018 proposto da:

SACI IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO FILIACCI, domiciliazione p.e.c.

mauriziofiliacci.pec.ordineavgvocativiterbo.it;

– ricorrente –

contro

P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO PATERNO’, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ROMA, VIA PAOLO BENTIVOGLIO n. 31;

– controricorrente –

nonché contro INTESA SANPAOLO PROVIS SRL, AGRICOLA BEA SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 129/2018 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 25/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/2021 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

RILEVATO

Che:

la SACI s.r.l. in liquidazione, debitore di Sedicibanca s.p.a. poi San Paolo Provis s.r.l., che a sua volta aveva avviato un’esecuzione forzata nei confronti della Società Agricola BEA, s.r.l., quale terza datrice d’ipoteca, si opponeva a norma dell’art. 617 c.p.c., avverso l’intervenuta aggiudicazione dell’immobile staggito, deducendo la mancata comunicazione dei provvedimenti di fissazione della comparizione delle parti, di fissazione delle date di vendita, e di non essere mai stata convocata a partecipare alle operazioni peritali, non avendo potuto, pertanto, adoperarsi per concorrere alla migliore stima del bene, reperire possibili acquirenti, richiedere la conversione del pignoramento;

nella fase di pieno merito susseguente quella sommaria, il Tribunale respingeva l’opposizione, ritenendo ostativo il disposto dell’art. 2929 c.c., e inopponibile il vizio all’aggiudicatario, dovendo prevalere la stabilità della sottofase del procedimento esecutivo e dei rapporti giuridici, in assenza di prova di collusione tra procedente e terzo acquirente;

avverso questa decisione ricorre per cassazione la SCAI s.r.l. in liquidazione, articolando due motivi, corredati da memoria;

resiste con controricorso l’aggiudicataria P.A.;

questa Corte rinviava alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 27982 del 30 ottobre 2019, prima della quale aveva formulato conclusioni scritte il Pubblico Ministero;

il Pubblico Ministero ha rassegnato nuove conclusioni scritte;

l’udienza pubblica di discussione del 21/06/2021 si è tenuta in camera di consiglio ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, come successivamente prorogato al 31 luglio 2021 dal D.L. 1 aprile 2021, n. 44, art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), conv. con modif. dalla L. 28 maggio 2021, n. 76.

RILEVATO

Che:

con il primo motivo si deduce l’omessa pronuncia sull’eccezione di nullità degli atti esecutivi successivi alle mancate comunicazioni al deducente debitore esecutato, quale parte necessaria del procedimento esecutivo;

con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 2929 c.c., poiché la stabilità dell’aggiudicazione presupporrebbe la conformità a legge del procedimento sfociato nella vendita, laddove il pregiudizio sarebbe stato, come visto, quello di non aver potuto contribuire a rendere più utile la vendita ovvero non aver potuto richiedere la conversione del pignoramento;

Rilevato che:

ad avviso del Pubblico Ministero la sentenza impugnata dovrebbe essere cassata senza rinvio poiché la domanda non poteva essere proposta;

ciò in quanto risulta essere stata opposta con il rimedio previsto dall’art. 617 c.p.c., un’aggiudicazione disposta dal professionista delegato alle operazioni di vendita dell’immobile pignorato;

questo profilo non è stato allegato dalle parti né emerge dal ricorso, controricorso o sentenza impugnata, ma risulta dal verbale di aggiudicazione del 2 luglio del 2014 – contenuto in copia nel fascicolo di parte del giudizio di merito di parte controricorrente (allegato 2 sub 2 al controricorso);

si tratta di atto cui le parti e la decisione si sono riferite, il cui esame è necessario per lo scrutinio delle censure, e prodotto come detto dalla parte in questa sede resistente;

effettivamente questa Corte ha chiarito che gli atti del professionista delegato sono infatti reclamabili ex art. 591-ter c.p.c., e non suscettibili di un’opposizione formale, in tesi esercitabile, nei limiti ammissibili, avverso gli atti esecutivi precedenti o successivi, come il decreto di trasferimento, del giudice dell’esecuzione (Cass., 15/05/2018, n. 11817, ma già Cass., 26/06/2006, n. 14707, evocata dal Pubblico Ministero in uno a Cass., 20/01/2011, n. 1335; cfr., inoltre, le successive precisazioni di Cass., 09/05/2019, n. 12238, conf. Cass., 21/07/2020, n. 15441, che però non spostano lo specifico punto qui evidenziato);

nella fattispecie, però, come evidenziato dalla parte in memoria, la stessa risulta aver dedotto con l’opposizione anche la nullità degli atti esecutivi successivi alla mancata comunicazione dell’udienza di cui all’art. 569 c.p.c., e pertanto quella dell’ordinanza di delega della vendita, fino, in tesi, a quella dello stesso decreto di trasferimento;

e infatti la parte denuncia, con la prima censura qui in scrutinio, l’omessa pronuncia del Tribunale sul punto;

non può quindi condividersi la proposta ricostruttiva del Pubblico Ministero;

ciò detto, le censure, da esaminare congiuntamente per connessione, sono infondate;

il Tribunale ha univocamente statuito in punto di sussistenza del vizio per mancata comunicazione dell’udienza ex art. 569 c.p.c., per implicito, dando atto del vizio medesimo, ma ritenendolo inopponibile all’aggiudicatario ex art. 2929 c.c., come riassunto in parte narrativa;

ad avviso del Collegio la suddetta conclusione è corretta;

questa Corte in alcuni casi ha affermato che, nell’espropriazione forzata immobiliare, la nullità della notifica dell’avviso di vendita al debitore esecutato, in quanto posta a tutela del diritto al contraddittorio, si estende agli atti consequenziali della procedura e ai provvedimenti di trasferimento del bene pignorato, non operando la regola di protezione dell’acquisto dell’aggiudicatario dettata dall’art. 2929 c.c., che presuppone la validità non solo del singolo atto di aggiudicazione e vendita, ma dell’intero sub-procedimento di vendita (Cass., 19/12/2014, n. 26930);

al riguardo si può altresì precisare che, nel caso, la parte ha dedotto, come constatato anche dal Tribunale (pag. 2, p.1 della sentenza impugnata), di non aver avuto comunicazione neppure dell’udienza di fissazione della vendita, sicché non potrebbe ostare neppure il limite temporale della conversione del pignoramento di cui all’art. 495 c.p.c., comma 1, (cfr. Cass., 24/02/2015, n. 3603, pag. 12; in questo quadro Cass., n. 26930 del 2014, cit., menziona Cass., 05/03/2009, n. 5341 e Cass., 20/11/2009, n. 24532);

nella prospettiva appena descritta possono essere collocate le affermazioni secondo cui la regola contenuta nell’art. 2929 c.c., non trova applicazione quando la nullità riguardi proprio la vendita (o l’assegnazione), sia che si tratti di vizi che direttamente la concernano, sia che si tratti di vizi che rappresentino il riflesso della tempestiva e fondata impugnazione di atti del procedimento esecutivo anteriori ma ad essi necessariamente prodromici (Cass., 09/06/2010, n. 13824: la nullità dell’aggiudicazione e del conseguente decreto di trasferimento sono state dichiarate, in sede di cassazione con rinvio della sentenza di rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi, perché l’udienza di vendita, rifissata dopo un rinvio disposto d’ufficio, non era stata preceduta dalle formalità obbligatorie di pubblicità; il principio viene richiamato in motivazione da Cass., 30/12/2014, n. 27526, pag. 7);

se la tutela del contraddittorio e delle legittime utilità del debitore, quale quella sottesa alla possibilità di convertire il pignoramento, debbono trovare in generale spazio, d’altra parte deve tenersi nel conto la “ratio” inerente al disposto dell’art. 2929 c.c., che afferma, letteralmente, l’insensibilità dell’aggiudicazione (o, simmetricamente, dell’assegnazione) alle nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita;

la finalità e’, chiaramente, quella di trovare un punto di equilibrio tra la tutela del debitore, che, nel caso, potrà chiedere la nullità degli atti esecutivi precedenti l’aggiudicazione, e la tutela della posizione dell’aggiudicatario che prende parte al procedimento esecutivo in proprio e senza neppure avere uno specifico diritto processuale di esame del complessivo incarto componente il fascicolo;

si potrà quindi esigere dall’offerente e poi aggiudicatario di vigilare sulla regolarità dello specifico procedimento di vendita, ma non di verificare vizi precedenti, tra cui quello derivante dalla mancata comunicazione dell’udienza ex art. 569 c.p.c.;

di qui la conclusione per cui va dichiarata inammissibile, senza necessità di un esame sul merito, l’opposizione agli atti esecutivi con cui il debitore denunzi un vizio formale verificatosi prima della vendita – nella specie, proprio per essere stata disposta la delega delle operazioni a un notaio senza la preventiva audizione del debitore esecutato – proposta dopo che la vendita è già stata compiuta, tenuto conto che la disposizione di cui all’art. 2929 c.c., secondo cui la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita non ha effetto riguardo all’acquirente (o all’assegnatario) – salvo il caso di loro collusione con il creditore procedente – trova applicazione in tutti i casi di nullità formali anteriori alla vendita (o all’assegnazione) (Cass., 09/03/2006, n. 5111, conf. Cass., 29/09/2009, n. 20814; conf., in altre fattispecie, 30/05/2007, n. 12732, sia pure in ipotesi di proroga del termine per proporre le domande di partecipazione all’incanto; Cass., 30/04/2009, n. 10109, in un caso, invece, di vizio afferente al pignoramento di titoli; Cass., 01/04/2010, n. 7991, riguardante l’addebito di carente diligenza dell’aggiudicatario nel constatare l’esistenza di una rinuncia del creditore e del difetto di titoli utili di altri creditori);

questa nomofilachia – che qui viene ribadita – è stata dunque precisata anche con riguardo alla mancata verifica, da parte dell’aggiudicatario, dell’eventuale inesistenza, anche parziale, di titoli esecutivi, in qualche misura andando oltre il tenore letterale del disposto di cui all’art. 2929 c.c., volto a evocare le opposizioni agli atti, vale a dire proposte, come nella fattispecie ora in scrutinio, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.: Cass., 27/08/2014, n. 18312 (in motivazione, pagg. 14-15) richiama, sul punto, Cass., Sez. U., 28/11/2012, n. 21110, secondo cui “sembra francamente eccessivo pretendere dall’aggiudicatario una diligenza tale da imporgli di indagare sulla sussistenza e validità del titolo esecutivo per il quale si sta procedendo, volta che non sia stata disposta dal giudice la sospensione dell’esecuzione richiesta dall’esecutato o che, magari, nessuna contestazione sia stata neppure ancora sollevata in proposito al momento della vendita”;

peraltro la citata Cass., n. 26930 del 2014 – in cui non risulta esaminata esplicitamente la ricostruzione nomofilattica appena riassunta – ricordando Cass., Sez. U., n. 21110 del 2012, cit., afferma che l’arresto “non confligge con quanto sin qui ritenuto, presupponendo infatti a sua volta che l’acquisto da parte del terzo tutelato sia avvenuto nell’osservanza delle regole procedurali di tale fase”;

certamente, le Sezioni Unite, come visto, hanno evidenziato la necessità di valutare la posizione del terzo aggiudicatario, comparente in proprio, e hanno negato la caducazione dell’aggiudicazione nonostante la riscontrata assenza (infine risultata) “a monte” di titolo esecutivo, chiarendo la sopra evocata finalità della prescrizione contenuta nell’art. 2929 c.c., e aggiungendo, in ottica funzionale, che “non soltanto il terzo potrebbe non essere in grado di procurarsi con facilità tutte le informazioni occorrenti per svolgere autonomamente una simile indagine, ma ciò significherebbe porre comunque a suo carico l’alea dell’esito incerto delle eventuali opposizioni all’esecuzione che siano pendenti: con un effetto di scoraggiamento dei concorrenti alla gara per l’acquisto dei beni pignorati sicuramente non voluto dal legislatore” (pag. 9);

se ciò è vero, allora sembra necessario concludere nel senso che non è possibile far rientrare nella locuzione “vendita” fatta propria dell’art. 2929 c.c., il momento procedimentale genetico del vizio derivato dell’ordinanza di delega alla vendita, che sia derivato dalla mancata comunicazione dell’udienza ex art. 569 c.p.c., atteso che:

a) il sub-procedimento di vendita verrebbe altrimenti esteso ad atti non propriamente prodromici all’atto della stessa – come si può ritenere nell’ipotesi dell’udienza di vendita non preceduta dalle formalità obbligatorie di pubblicità, posta all’attenzione di Cass., n. 13824 del 2010, cit. – bensì precedenti il provvedimento che ha autorizzato quel sub-procedimento permettendone il susseguente inizio;

b) si tratta di vizio non direttamente verificabile dall’offerente poi aggiudicatario, ovvero collocato in un momento del procedimento esecutivo precedente a quello cui egli ha preso parte;

deriva da quanto sopra che la decisione in questa sede impugnata dev’essere confermata per le riportate motivazioni;

spese secondo soccombenza; raddoppio c.u..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali della parte resistente liquidate in Euro 5.600,00 oltre a 200,00 Euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2021

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