Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.39282 del 10/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14130/2015 proposto da:

M.B., elettivamente domiciliata in Roma, Via Aureliana 25, presso lo studio dell’avvocato Scione Antonia, rappresentata e difesa dall’avvocato Russo Fabio;

– ricorrente –

contro

Equitalia Sud Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Santo 52, presso lo studio dell’avvocato Baccari Antonio che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10233/2014 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, depositata il 25/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/09/2021 dal consigliere Dott. LEUZZI SALVATORE.

FATTI DI CAUSA

M.B., in proprio e quale rappresentante legale della cessata ***** s.a.s., ricorre avverso la sentenza della CTR della Campania che, in accoglimento dell’appello dell’agente per la riscossione, ha dichiarato l’inammissibilità del suo originario ricorso avverso l’estratto di ruolo correlato ad una cartella di pagamento – la n. ***** della quale ha lamentato la mancata notifica, assumendo d’essere venuta a conoscenza di essa solo il 4 dicembre 2012, in seguito alla notifica di istanza di fallimento relativa alla predetta s.a.s..

Il ricorso per cassazione della contribuente è affidato a sette motivi; resiste con controricorso Equitalia Sud s.p.a. La difesa della contribuente ha depositato, altresì, successiva memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si censura la violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 53, per avere la CTR omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità del gravame per assoluta genericità e mancanza di idonei e specifici motivi, essendosi la controparte ridotta alla mera trasposizione delle ragioni esposte in primo grado.

Con il secondo motivo si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, e dell’art. 24 Cost., per avere la CTR trascurato che “nelle conclusioni del libello introduttivo” il contribuente aveva richiesto l’annullamento della cartella esattoriale e per avere erroneamente escluso l’impugnabilità, invero ben possibile, dell’estratto di ruolo.

Con il terzo motivo di ricorso si adombra la violazione dell’art. 2697 c.c., della L. n. 212 del 2000, art. 6, e dell’art. 145 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto la regolarità della notifica della cartella nei confronti di persona fisica non riconducibile alla società contribuente.

Con il quarto motivo si lamenta la violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., dell’art. 2719 c.c., e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, oltre che del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 41, per avere la CTR trascurato l’irregolarità del procedimento notificatorio seguito.

Con il quinto motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52 e art. 58, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR trascurato l’avvenuto deposito della relata di notifica della cartella di pagamento solo in grado d’appello, non in primo grado.

Con il sesto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli artt. 2697 e 115 c.p.c., oltre che del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, per avere la CTR sorvolato sulla contestata inesistenza giuridica e materiale della cartella di pagamento.

Con il settimo motivo si denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-ter, della L. n. 212 del 2000, art. 7, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, per avere la CTR, tralasciato la circostanza della mancanza di motivazione nella cartella di pagamento avversata.

Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 360-bis c.p.c., sollevata in controricorso da Equitalia Sud, consideratane la declinazione generica, che omette di raffrontare la “ratio decidendi” della sentenza impugnata con la giurisprudenza di questa Corte rispetto alla quale asserisce la piena conformità.

Va respinta anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Il ricorso rispetta, infatti, i limiti contenutistici di cui alla norma evocata, valendo a selezionare, con sufficiente chiarezza, i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice” posti a fondamento delle doglianze proposte; viene in tal guisa offerta al giudice di legittimità una rappresentazione intellegibile della vicenda giudiziaria, delle questioni giuridiche prospettate e delle ragioni delle critiche mosse alla decisione.

– Tanto premesso, deve preliminarmente essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui M.B. lo propone nella qualità di legale rappresentante di una società cessata, quindi estinta, a seguito di cancellazione già intervenuta dal registro delle imprese.

– Invero, il ricorso per cassazione proposto dall’ex rappresentante di società (nella specie, in accomandita semplice) cancellata dal registro delle imprese è inammissibile, sia per le peculiarità della operatività del mandato nel giudizio di legittimità, sia per la necessità che il relativo conferimento provenga da un soggetto esistente e capace di stare in giudizio (v. Cass. n. 17360 del 2021; Cass. n. 1392 del 2020).

– Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

– Viene in apice un difetto vistoso d’autosufficienza, atteso che il contenuto dell’atto d’appello non è riportato.

– In disparte l’inammissibilità della doglianza con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., non configurabile con riguardo a questioni processuali (Cass. n. 1876 del 25/01/2018), va rilevato, quanto alla dedotta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, che, come evidenziato da questa Corte, “In tema di ricorso per cassazione, l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone l’ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'”iter” processuale senza compiere generali verifiche degli atti” (Cass. n. 23834 del 2019; Cass. n. 11738 del 2016; Cass. n. 19410 del 2015).

– Il secondo motivo di censura non coglie nel segno e va, del pari, disatteso.

– E’ ben vero che linea di principio, il contribuente può impugnare, con l’estratto di ruolo, il ruolo e la cartella di pagamento che non siano mai stati notificati, non essendo a ciò di ostacolo il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, u.p., perché una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che la previsione, ivi contenuta, dell’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilità di far valere la mancanza di una valida notifica dell’atto precedente, del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza, e non escluda quindi la possibilità di far valere tale mancanza anche prima, giacché l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (Cass. n. 27799 del 2018 e Cass. 19704 del 2015).

– Nel caso di specie, la CTR ha, nondimeno, accertato che la cartella per cui è controversia era stata notificata e che, anzi, il contribuente aveva altresì presentato istanza di rateizzazione.

– L’impugnazione dell’estratto di ruolo riportante il credito erariale trasfuso in cartella di pagamento precedentemente notificata produrrebbe perciò l’effetto anomalo di rimettere in termini il contribuente, consentendogli di opporre una cartella già nota nella sua esistenza e nel suo contenuto per effetto di notificazione ritenuta regolare (cfr. Cass. n. 21289 del 2020; v. anche Cass. n. 22946 del 2016).

– Terzo, quarto e sesto motivo di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria per intima connessione, investendo l’asserita irregolarità della notifica e la sua lamentata materiale inesistenza.

L’inammissibilità delle tre censure è data dall’omessa trascrizione della cartella, della relata e dei passaggi del procedimento notificatorio che si assume viziato. Va, infatti, evidenziato che “In tema di contenzioso tributario, è inammissibile, per difetto di autosufficienza, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia ritenuto legittima una cartella di pagamento ove sia stata omessa la trascrizione del contenuto dell’atto impugnato, restando precluso al giudice di legittimità la verifica della corrispondenza tra contenuto del provvedimento impugnato e quanto asserito dal contribuente” (Cass. n. 16010 del 2015; Cass. n. 28570 del 2019).

– La CTR ha, peraltro, accertato, in fatto, con valutazione non soggetta a sindacato nella presente sede, avuto riguardo al vizio lamentato, che non solo la cartella era esistente, ma era stata altresì notificata.

– Il quinto motivo è inammissibile.

– Giova evidenziare che “In tema di contenzioso tributario, nel giudizio di appello davanti alle commissioni tributarie regionali le parti hanno facoltà, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, di depositare nuovi documenti, a nulla rilevando la eventuale irritualità della loro produzione in primo grado” (Cass. n. 7329 del 2003; Cass. 9604 del 2000; Cass. 23616 del 2011). Nulla esclude che il deficit nel deposito possa essere colmato in sede di gravame pure con riferimento a cartella e relativa notifica.

– Il sesto motivo è inammissibile.

– A risaltare la novità della questione agitata in punto di motivazione della cartella, invero mai sollevata nei precedenti gradi di giudizio, tampoco evincibile dalla sentenza d’appello.

– Come noto “Qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa” (Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. n. 28480 del 2005).

– In ultima analisi, va dichiarato inammissibile il ricorso proposto da M.B. nella qualità di rappresentante legale della ***** s.a.s.; va rigettato il ricorso avanzato dalla predetta M.B. in proprio.

– Le spese seguono la soccombenza nella misura espressa in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso avanzato da M.B. nella qualità di rappresentante legale della ***** s.a.s.; rigetta il ricorso avanzato da M.B. in proprio; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 5600,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 16 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2021

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