Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.39300 del 10/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22849/2015 R.G., proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

Avverso la sentenza n. 205/3/15 della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo (di seguito, CTR), depositata in data 26/02/2015 e non notificata;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa D’Angiolella Rosita nella camera di consiglio del 9 novembre 2021.

RITENUTO

che:

1. Con la sentenza in epigrafe, la CTR dell’Abruzzo rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale dell’Aquila che, a sua volta, aveva accolto il ricorso del contribuente, P.G., avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva rideterminato per l’annualità 2008, con metodo sintetico, ai fini IRPEF e relative addizionali, un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato dal contribuente.

2. L’avviso di accertamento emesso nei confronti di P.G., riguardava beni indici indicativi della capacità contributiva quali una residenza principale di mq 65, con disponibilità per 12 mesi e con una quota di partecipazione alla spesa per il mantenimento del 50%; autoveicolo a benzina, immatricolato nell’anno 2006, per una quota di possesso pari al 100%; motociclo a benzina, c.c. 450, per una quota di possesso pari al 100%. Secondo l’ipotesi dell’Agenzia delle entrate, il possesso di tali beni non giustificava il minor reddito dichiarato dal P..

3. I giudici di appello, così come i giudici di primo grado, hanno accolto la tesi difensiva del contribuente ritenendo che il maggior reddito determinato sinteticamente in Euro 50.269,00, era costituito da redditi esenti derivanti dalla smobilitazione di buoni postali, dalla riscossione di assicurazione da redditi il lavoro precario (v. sentenza, pag. 2: “La Commissione ritiene che la documentazione prodotta dal P. relativa al possesso di redditi esenti derivanti dalla smobilitazione di buoni postali e dalla riscossione di somme da parte dell’assicurazione di titolo di risarcimento del danno del furto di un’ autovettura ed infine la dichiarazione del contribuente, non contestata dall’amministrazione, di aver prodotto reddito precario denunciato, siano circostanze tutte utili ai fini del disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 (…) Ne consegue che la predetta documentazione idonea a legittimare la pretesa di contribuenti sotto il profilo probatorio”). In più, poiché P.G. aveva eccepito che le spese necessarie al suo mantenimento erano state sostenute, in massima parte, dalla sua famiglia in quanto nell’anno interessato all’accertamento (2008) era poco più che ventenne ed era uno studente universitario, la CTR ha ritenuto “credibili” tali circostanze “posto che la famiglia, dove vi è prova che il giovane vivesse all’epoca non può che essere la fonte centrale del sostentamento di suoi componenti fermo restando la validità ed efficacia della documentazione di questo possesso dei relativi redditi” (v. sentenza pag. 2).

4. Avverso la sentenza della CTR l’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

5. P.G. – cui il ricorso è stato ritualmente notificato, come risulta dalla relata di notifica in atti nei confronti del procuratore costituito mediante consegna a mani in data 25/09/2015 – è rimasto intimato.

CONSIDERATO

che:

1. Col primo mezzo l’Amministrazione erariale si duole, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, della violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, art. 61, art. 132 c.p.c., comma 2, e art. 118 disp. att. c.p.c., per essere la sentenza impugnata carente di motivazione sulla efficacia dimostrativa della documentazione probatoria offerta dal contribuente e sulla disponibilità da parte del contribuente dei redditi per sostenere le spese di mantenimento. All’uopo localizza le difese contenute alle pagine 5 e 6 dell’atto di appello, nelle quali veniva eccepito che sia il disinvestimento dei buoni postali, sia l’incasso della somma a titolo di risarcimento del danno, sia il lavoro precario erano circostanze avvenute nell’anno 2006 e quindi inidonee a contrastare la presunzione legale posta a base della ripresa tassazione.

1.1. Col secondo mezzo, la difesa erariale denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di legge (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, nella formulazione previgente alla novella introdotta dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 22, conv. mod., L. 30 luglio 2010, n. 122, nonché dell’art. 2697 c.c.), là dove la CTR avrebbe compiuto un’errata e deviante interpretazione delle norme in parola e del conseguenziale regime probatorio. Deduce che il contribuente non ha assolto all’onere probatorio su di lui incombente limitandosi ad invocare l’apporto dei familiari senza dimostrare che disponessero di redditi tali da giustificare la capacità contributiva accertata; ribadisce, infine, che come eccepito nei precedenti gradi di giudizio, tutti i componenti della famiglia del P. non risultavano titolari di alcuna tipologia di reddito.

2. Non sussiste la nullità della sentenza dedotta col primo mezzo, in quanto la motivazione della CTR supera certamente l’asticella del cd. minimo costituzionale (cfr., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Sez. 6-5, 07/04/2017, n. 9105; Sez. 1, 30/06/2020, n. 13248) essendo in essa indicati, seppur succintamente, le ragioni per le quali si è ritenuto che la documentazione prodotta dal contribuente avesse vinto la presunzione posta a favore dell’Amministrazione in tema di accertamento sintetico. Ed invero, l’apparato motivazionale della sentenza impugnata non è parvente, proprio in quanto i giudici di appello hanno motivato il perché hanno ritenuto che la documentazione attestante un lavoro precario, l’incasso di una somma a titolo di risarcimento del danno per il furto di un’autovettura e la smobilitazione di titoli postali fosse idonea a costituire prova documentale contraria per il superamento della presunzione prevista dalla legge a favore dell’Amministrazione.

3. L’esistenza di un apparato motivazionale adeguato ai fini della validità della sentenza, non sottrae la decisione impugnata dal controllo di legittimità per vizio di legge, di cui al parametro di censura evocato col secondo mezzo, imponendosi la verifica della correttezza dell’applicazione della regola iuris afferente alle regole di riparto dell’onere probatorio e, quindi, alla effettiva sussistenza della prova documentale contraria idonea a superare la presunzione legale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 5.

3.1. Come è noto, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 disciplina, tra l’altro, il metodo di accertamento sintetico del reddito e, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la L. n. 413 del 1991 e il D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010), applicabile alla fattispecie riguardante avviso di accertamento per l’anno 2008, prevede, al comma 4, la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (4. “L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’art. 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato”); al comma 5, contempla le “spese per incrementi patrimoniali”, cioè delle spese sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente (5.”Qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti”). Ai sensi del citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, resta salva per il contribuente la prova contraria, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (6.”Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell’accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta”).

3.2. Circa i requisiti legittimanti l’accertamento sintetico ed il rapporto probatorio tra fisco e contribuente, questa Corte, con orientamento costante e condiviso, ha affermato che la disciplina del “redditometro”introduce una presunzione legale relativa imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni “l’esistenza di una “capacità contributiva”, sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni” (cfr. Cass., 01/09/2016, n. 17487; Cass., 21/10/2015, n. 21335; Cass., 20/01/2016, n. 930). In tal senso è stato soggiunto che, benché l’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, resta individuata nei decreti, sicché l’Amministrazione è esonerata da qualunque ulteriore prova rispetto ad essi, ciò non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (cfr. Cass., 19/10/2016, n. 21142).

3.3. Sono stati chiariti, altresì, i confini della prova contraria offerta da contribuente per opporsi alla ricostruzione presuntiva del reddito operata dall’Amministrazione finanziaria, precisando che non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si ritiene che il contribuente “sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere” (cfr., Cass., 24/05/2018, n. 12889; Cass., 16/05/2017, n. 12207; Cass., 26/01/2016, n. 1332). In particolare, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (cfr., Cass., 26/11/2014, n. 25104; Cass., 20/03/2009, n. 6813).

3.4. Quanto al nucleo familiare è stato precisato (cfr., Sez. 5, 07/03/2014, n. 5365; id. Sez. 5, 21/11/2019, n. 30355) che con riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38 (cosiddetti redditometri), la prova contraria ivi ammessa, richiedendo la dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori, atteso che la presunzione del loro concorso alla produzione del reddito trova fondamento, ai fini dell’accertamento suddetto, nel vincolo che li lega, e non già nel mero fatto della convivenza, così escludendosi la desumibilità da quest’ultima del possesso di redditi prodotti da un parente diverso o da un affine, in quanto tale estraneo al nucleo familiare.

4. La decisione della CTR ha, dunque, commesso un duplice errore di diritto, in primo luogo, perché ha ravvisato l’efficacia dimostrativa della documentazione afferente ad entrate patrimoniali di varia fonte e consistenza (risarcimento del danno, lavoro precario, disinvestimento titoli) senza, nel contempo, verificare la reale capacità di spesa di P.G. (spese del 50% della residenza principale, per il possesso di un’autovettura e di un motociclo) e, quindi, senza verificare la disponibilità di un corrispondente reddito globale, l’entità di tali redditi e alla durata del loro possesso, quali circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. In secondo luogo, per la contraddizione insita nel suo ragionamento là dove, pur riconoscendo efficacia dimostrativa alla documentazione prodotta dal contribuente, individua, poi, il nucleo familiare quale fonte di mantenimento delle spese sostenute dal giovane contribuente ignorando che la prova contraria ivi ammessa, richiedendo la dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero suo nucleo familiare, atteso che la presunzione del concorso della famiglia alla produzione del reddito trova fondamento, ai fini dell’accertamento suddetto, nel vincolo che li lega, e non già nel mero fatto della convivenza. Senza contare, poi, che come assunto dall’Agenzia delle entrate e non contestato dal contribuente, i suoi familiari non risultavano per il fisco titolari di alcuna tipologia di reddito.

5. Il ricorso va, dunque, accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR dell’Abruzzo, in diversa composizione, affinché proceda ad un nuovo esame della controversia alla luce dei principi su esposti, nonché provveda in ordine alle spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR dell’Abruzzo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472