LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12149/2019 R.G. proposto da:
IMMOBILIARE VESUVIO s.r.l., in persona del procuratore avv. Alberto Panelli, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. prof. Nicola CORBO, presso il cui studio legale sito in Roma, al viale Umberto Tupini, n. 113, è elettivamente domiciliata;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8692/03/2018 della Commissione Tributaria Regionale della CAMPANIA, depositata in data 11/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Dott. Lucio LUCIOTTI.
RILEVATO
che:
– a seguito di dichiarazione Docfa del 24/06/2014 presentata dalla Immobiliare Vesuvio s.r.l. a seguito di divisione e cambio di destinazione degli immobili di proprietà della medesima, l’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento catastale con il quale determinava una maggiore rendita degli immobili nonchè una diversa categoria catastale per uno di essi; il ricorso proposto dalla società contribuente avverso il predetto atto impositivo veniva rigettato dalla CTP di Napoli con sentenza n. 10790/11/2016, confermata dalla CTR campana che rigettava l’appello della contribuente ritenendo corretto l’operato dell’amministrazione finanziaria e congruamente motivato l’avviso di accertamento;
– avverso tale statuizione la ricorrente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replica l’intimata con controricorso;
– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 111 Cost., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, lamentando l’omessa pronuncia sull’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento catastale per omesso espletamento del contraddittorio endoprocedimentale.
2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la “nullità ed illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione del principio di rilevanza comunitaria del “contraddittorio preventivo” previsto dalla L. n. 212 del 2000, e dalla L. n. 241 del 1990".
3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono infondati e vanno rigettati per le ragioni di seguito indicate.
4. Deve preliminarmente ricordarsi il principio secondo cui “Alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16171 del 28/06/2017, nonchè Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21968 del 28/10/2015).
5. In effetti il motivo con cui la società ricorrente deduce l’illegittimità dell’avviso di accertamento catastale per difetto di contraddittorio è manifestamente infondato alla stregua dei principi espressi in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “in tema di estimo catastale, la revisione delle rendite catastali urbane in assenza di variazioni edilizie non richiede la “previa visita sopralluogo” dell’ufficio, nè il sopralluogo è necessario quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente” (come, appunto, nel caso di specie), sia per la natura fortemente partecipativa del procedimento (cfr., ex multis, Cass. n. 6067 del 2017), sia perchè “le esigenze sottese al sopralluogo ed al contraddittorio si pongono solo in caso di accertamento d’ufficio giustificato da specifiche variazioni dell’immobile” (tra le altre, cfr. Cass. n. 374 del 2017, n. 2998 del 2015, n. 19949 del 2012, n. 22313 del 2010). Peraltro, sui limiti del contraddittorio endoprocedimentale nell’ambito dell’accertamento tributario, le Sezioni unite di questa Corte, nella sentenza 9 dicembre 2015, n. 24823, hanno affermato il principio secondo cui per gli accertamenti assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, se non nelle ipotesi (diverse da quella qui ricorrente) in cui sia espressamente sancito. Nè parte ricorrente ha prospettato in ricorso elementi idonei a mutare gli orientamenti giurisprudenziali dinanzi espressi.
6. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, e della L. n. 212 del 2000, art. 7. Sostiene che la CTR, “con una motivazione del tutto scarna e dal senso logico incomprensibile ha ritenuto semplicemente “corretto e legittimo” l’operato dell’Ufficio, senza tuttavia soffermarsi sulla carenza di motivazione dell’atto impugnato”.
7. Deve preliminarmente osservarsi che la ricorrente, pur se sostiene nel ricorso che la motivazione della sentenza impugnata sia “scarna e dal senso logico incomprensibile”, non ha formulato un’espressa censura di nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, che sarebbe in ogni caso manifestamente infondato.
8. Al riguardo pare opportuno rilevare che la sentenza impugnata contiene un’adeguata quanto ben comprensibile motivazione, avendo i giudici di appello:
– rilevato che l’Ufficio aveva correttamente individuato la “categoria immobiliare sulla base della documentazione in atti, sia prodotta dalla società sia da parte dell’Ufficio”, ed in particolare dalle “planimetrie” e dai “raffronti comparativi delle unità immobiliari presenti nella stessa zona allegate alle controdeduzioni del 14 giugno 20:17 ed esplicate in memorie illustrative del primo grado”;
– “osservato che il classamento medesimo può essere effettuato anche senza visita di sopralluogo, vista la presenza della documentazione prodotta con il Docfa”; che, comunque, “l’Ufficio si è servito di un tecnico incaricato dall’Ufficio sia per quanto riguarda il docfa presentato in data 24 06 14 sia per quelle datato 18 06 15 che ha ritenuto non congrue le rendite proposte dalla parte, facultando l’Ufficio alla rideterminazione delle stesse, come risulta da schede di relazione categorie speciali allegate”; “che l’Ufficio nell’attribuire il classamento ha tenuto conto sia della destinazione, sia dell’ordinarietà ma anche di quelle che potevano essere le potenzialità dell’u. i. u. e le raffrontate altre unità similari, ubicate nella medesima zona, aventi le medesime caratteristiche intrinseche ed estrinseche”.
9. Il motivo, anche a voler prescindere dal rilievo di inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, è comunque infondato in quanto, diversamente da quanto prospettato dalla ricorrente, secondo cui la CTR avrebbe omesso di “soffermarsi sulla carenza di motivazione dell’atto impugnato”, la CTR ha espressamente affermato (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) che “l’operato dell’Agenzia del Territorio sia stato espletato (…) in assenza di difetto di motivazione a seguito delle datate denunce di variazione con procedura DOCFA per divisione cambio di destinazione delle unità immobiliari”, in ciò adeguandosi al consolidato orientamento di questa Corte in materia di motivazione dell’avviso di accertamento catastale emesso a seguito di procedura DOCFA, al quale il Collegio intende dare continuità, secondo cui l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento può intendersi soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita “solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione deve specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso” (Cass. n. 3394 del 2014, n. 12497 del 2016, n. 23237 e n. 6065 del 2017, n. 31809 e n. 12777 del 2018, nonchè n. 30166 del 2019).
10. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021