Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.39410 del 10/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizio – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25183-2018 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA REGINA MARGHERITA n. 27, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO PANCI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO FUSCHINO;

– ricorrente –

contro

SANTA CROCE S.R.L. (già ITALIANA BEVERAGE S.R.L.) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO N. 48, presso lo studio dell’avvocato GIULIO MASTROIANNI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 308/2017 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 20/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere Dott. PONTERIO CARLA.

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Il Tribunale di Isernia ha respinto il ricorso di M.M. volto ad ottenere l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Castellina s.p.a. (poi fusa per incorporazione nella Italiana Beverage s.r.l.) dall’1.1.2004 al 3.12.2008, con qualifica di dirigente e mansioni di Direttore Generale, Direttore Commerciale, Direttore della Produzione e Responsabile degli Acquisti, nonché la declaratoria di inesistenza del licenziamento intimato il 3.12.2008, con condanna della società a pagare l’indennità sostitutiva del preavviso, il trattamento di fine rapporto, l’indennità supplementare nonché differenze retributive e contributi omessi.

2. La Corte d’appello, nel confermare la decisione di primo grado, ha ritenuto che gli elementi probatori raccolti non consentissero di individuare un vincolo di dipendenza dell’appellante nei confronti della società ed ha sottolineato come il M. avesse collaborato con la società appellata fin dal 1998 e che l’assenza di un formale contratto tra le parti e le modalità di corresponsione del compenso, in misura non fissa, fossero indicative di un rapporto di collaborazione.

3. Avverso tale sentenza M.M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. La società Santa Croce s.r.l. (già Italiana Beverage s.r.l.) ha resistito con controricorso.

4. E’ stata depositata memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c., nell’interesse di M.M..

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione di norme di diritto e del c.c.n.l. per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, nonché omessa motivazione o motivazione apparente circa i fatti controversi tra le parti e decisivi per il giudizio e infine violazione e falsa applicazione dell’art. 429 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1. Si censura la sentenza d’appello per motivazione omessa o apparente in quanto la stessa si limita a rinviare, per relationem, alle argomentazioni espresse dal primo giudice senza valutare le critiche esposte dall’odierno ricorrente con il ricorso in appello, ritualmente trascritte.

6. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 2094,2222 e 2697 c.c., del c.c.n.l. per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, dell’art. 116 c.p.c., nonché omesso esame circa i fatti controversi tra le parti e decisivi per il giudizio, per avere la Corte d’appello omesso di valutare la comunicazione interna del 30.8.2005 a firma C.C. e la deposizione della teste V.D., idonei a comprovare elementi sintomatici del vincolo di subordinazione e del ruolo di dirigente svolto dal M., in coerenza con la previsione di cui all’art. 1 del contratto collettivo citato, essendo non veritiero il dato, valorizzato invece dai giudici di merito, secondo cui il predetto aveva collaborato fin dal 1998 con la società e pacifica la compatibilità tra la carica di componente del C.d.A. e quella di dirigente, tema del tutto trascurato dalla sentenza impugnata.

7. Col terzo motivo si censura la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per omesso esame di fatti decisivi per la decisione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 2, comma 3, per non avere i giudici di merito valutato l’illegittimità del licenziamento orale intimato al M., sul presupposto del carattere subordinato del rapporti di lavoro dirigenziale.

8. Il primo motivo è infondato.

9. Questa Corte ha chiarito che la sentenza d’appello può essere motivata “per relationem”, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la Corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronuncia di primo grado in modo acritico, senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (v. Cass. n. 20883 de 2019; n. 28139 del 2018); si è infatti considerata nulla la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (v. Cass. n. 22022 del 2017), dovendosi in tal caso escludere che la motivazione sia espressione di un autonomo processo deliberativo (v. Cass. n. 27112 del 2018).

10. La Corte di merito, sia pure facendo proprie le valutazioni del primo giudice, ha preso in esame le censure mosse col ricorso in appello (e trascritte nel ricorso in cassazione, pag. 13-19) e contenenti critiche alla decisione di primo grado riguardo alla valutazione delle prove testimoniali, alla mancata adeguata valorizzazione della prova documentale costituita dalla comunicazione interna del 30.8.2005, al peso attribuito, per negare la subordinazione, al fatto che il M. avesse “concordato gli obiettivi aziendali” ed avesse ricoperto la carica di membro del C.d.A. della società. La sentenza impugnata ha condiviso la valutazione del Tribunale sulla inidoneità delle prove testimoniali a fornire elementi univoci di subordinazione, dando particolare rilievo agli indici negativi di subordinazione, (il ricorrente non doveva presentare certificati medici in caso di assenza, né giustificare altre assenze dal lavoro e gestiva con una certa autonomia il suo lavoro); ha esaminato la comunicazione del 30.8.2005 a firma del C. (“Con decorrenza immediata la posizione di Direttore commerciale sarà assunta ad interim dal direttore generale sig. M.M….”) ma ha attribuito alla stessa un valore non dirimente ed anzi surclassato da altri elementi di segno contrario, in particolare “la mancanza di un formale contratto fra le parti e… le modalità di corresponsione del compenso, in misura non fissa”, indicativi di un rapporto di collaborazione; ha parimenti analizzato e valorizzato, quale indice di un rapporto di lavoro autonomo, il dato probatorio secondo cui il M. aveva collaborato fin dal 1998 con la società appellata.

11. La sostanziale condivisione dei giudici di appello rispetto alle valutazioni del Tribunale è quindi avvenuta attraverso la griglia delle censure svolte da parte appellante e con motivazione che non può in alcun modo definirsi apparente, dal che consegue l’infondatezza del primo motivo di ricorso.

12. Neppure il secondo motivo può trovare accoglimento.

13. Sebbene le censure siano veicolate come violazione degli artt. 2094 e 2222 c.c., esse, tuttavia, non attengono ai parametri normativi propri del lavoro subordinato o autonomo (il solo aspetto suscettibile di denuncia in sede di legittimità, v. Cass., n. 17009 del 2017; Cass., n. 9808 del 2011; Cass., n. 13448 del 2003; Cass., n. 8254 del 2002; Cass., n. 14664 del 2001; Cass., n. 5960 del 1999) ma investono direttamente ed unicamente la valutazione delle risultanze processuali, attraverso ampi riferimenti alle prove testimoniali e documentali che si assumono erroneamente apprezzate, in tal modo collocandosi all’esterno del vizio di violazione di legge. Non è specificamente dedotto e non risulta che la Corte di merito abbia invertito gli oneri di prova, in violazione dell’art. 2697 c.c., oppure valutato le prove secondo un criterio diverso da quello indicati dall’art. 116 c.p.c..

14. Il mancato accoglimento dei primi due motivi di ricorso, porta a ritenere assorbito il terzo motivo formulato sul presupposto del carattere subordinato del rapporto, nel caso di specie escluso.

15. Le considerazioni svolte conducono al rigetto del ricorso.

16. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza.

17. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2021

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