LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19461-2019 R.G. proposto da:
A.V., nella sua qualità di legale rappresentante della CAMPANIA s.r.l., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Donatello ESPOSITO, ed elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (C.F. *****), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 11044/06/20:18 della Commissione Tributaria Regionale della CAMPANIA, depositata in data 17/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Dott. Lucio LUCIOTTI.
RILEVATO
che:
Con la sentenza impugnata la C.T.R. della Campania respingeva l’appello del contribuente che aveva impugnato una serie di cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle entrate – Riscossione, sostenendo, per quanto ancora qui di interesse, che “l’appellante ha prodotto la documentazione da dove risulta che le cartelle di pagamento risultano essere state notificate” e che “Nessuna contestazione è stata eccepita in ordine alla regolarità della prova”, rendendosi applicabile il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c..
Avverso tale statuizione l’ A. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, cui non replica il ricorrente.
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
che:
1. Pare opportuno preliminarmente dare atto che l’Agenzia delle entrate – Riscossione ha affermato nel controricorso di aver provveduto, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 4, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, al discarico amministrativo di dodici delle cartelle di pagamento impugnate (espressamente elencate nel controricorso e con la specificazione che quella avente n. ***** il discarico aveva interessato esclusivamente le partite n. ***** del Comune di ***** ed il ruolo n. ***** dell’istituto Nazionale Conserve alimentari).
2. Con il mezzo di impugnazione il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., censurando la sentenza impugnata là dove aveva applicato il principio di non contestazione ai documenti prodotti in secondo grado dall’Agenzia delle entrate – Riscossione a dimostrazione della regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento impugnate.
3. Il motivo è fondato e va accolto atteso che “il principio di non contestazione riguarda le allegazioni, non i documenti prodotti (se non con riguardo alla loro provenienza ed autenticità), e tanto meno la valenza probatoria di questi ultimi, la cui valutazione, in relazione ai fatti contestati, è ovviamente riservata al giudice” (così, in Cass. 12748 del 2019; conf. Cass. n. 3306 del 2020). Valutazione nella specie non effettuata avendo la CTR affermato che dalla documentazione prodotta risultava che le cartelle di pagamento risultavano essere state notificate, senza alcun vaglio della regolarità delle stesse, espressamente contestata dall’appellato.
4. Con il ricorso incidentale il controricorrente ha dedotto l’omessa pronuncia dei giudici di appello sul difetto di giurisdizione del giudice tributario in ordine a somme dovute dal contribuente per crediti non tributari, in violazione dell’art. 112 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2.
5. Il motivo è fondato e va accolto in quanto la CTR non si è pronunciata sull’eccezione espressamente formulata dall’Agenzia delle entrate nel ricorso d’appello (arg. da Cass., Sez. U., n. 24883 del 2008; Cass. n. 17056 del 2013).
6. Al riguardo, in mancanza di espressa specificazione della natura del credito portato delle cartelle di pagamento indicate dalla ricorrente incidentale come sottratte alla giurisdizione tributaria, la causa, anche in relazione al motivo in esame, va rinviata alla competente CTR perchè pronunci sull’eccezione.
7. In estrema sintesi, vanno accolti il ricorso principale e quello incidentale con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR della Campania la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale e quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021