Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.39449 del 13/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28883/2018 proposto da:

P.B., rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELE BERARDI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in ROMA, PIAZZALE CLODIO, 13, pec: danieleberardi.ordineavvocatiroma.org;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO VIZZONE, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in ROMA, VIA CRATILO DI ATENE 31, pec:

domenmicpvizzone.ordineavvocatiroma.org;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5316/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/07/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

FATTI DI CAUSA

1. P.B., con atto di citazione notificato in data 26/9/2001, rappresentò che in data *****, mentre si trovava a bordo del proprio motociclo fermo al segnale di stop in via *****, venne urtato da una autovettura Seat Ibiza di proprietà di Z.T. e dalla medesima condotto che, sopraggiungendo dall’opposto senso di marcia, collideva con il motociclo trascinandolo per alcuni metri e provocando al P. importanti danni alla persona e al mezzo. Convenne pertanto la responsabile e la compagnia Allianz Assicurazioni SpA, davanti al Giudice di Pace di Ostia, per chiederne la condanna al risarcimento del danno materiale nei limiti di valore propri della competenza del Giudice di Pace.

2. La compagnia di assicurazioni chiese, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’intero danno e il Giudice di Pace adito, ritenuta la domanda riconvenzionale tardiva e comunque infondata, accertò l’esclusiva responsabilità di Z.T. nella produzione del sinistro e la condannò, in solido con la compagnia di assicurazioni, al risarcimento del danno materiale subito dal motociclo nei limiti di valore individuato dall’atto introduttivo del giudizio e della competenza del Giudice di Pace.

3. La sentenza fu impugnata dalla compagnia di assicurazioni ma l’appello fu dichiarato inammissibile e questa Corte, adita sempre dalla compagnia, con sentenza n. 19976 del 14/10/2005, rigettò il ricorso. A fronte delle censure con cui la Z. e la compagnia di assicurazioni chiedevano di rilevare l’erronea interpretazione della domanda e di affermare che la medesima, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, doveva ritenersi estesa anche al danno alla persona, questa Corte richiamò la propria giurisprudenza secondo la quale, non avendo l’attore fatto riserva di agire successivamente all’introduzione del giudizio, per il risarcimento del danno alla persona, l’azione già esercitata doveva ritenersi omnicomprensiva sì da escludere che, dopo la formazione del giudicato al riguardo, il medesimo soggetto potesse azionare di nuovo lo stesso diritto per ottenere il pagamento di altre somme in relazione a voci di danno non considerate da tale giudicato.

4. Il P., non ricevendo in via stragiudiziale l’integrale risarcimento del danno, propose allora un nuovo giudizio, per il danno differenziale, e mentre il Tribunale adito condannò i convenuti in solido a pagare al P. la somma di Euro 134.139,00 oltre interessi e spese, affermando esplicitamente che il richiamato principio dell’unità del danno non fosse applicabile al caso di specie, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 5316 del 7/8/2017, ha ritenuto, in applicazione della richiamata pronuncia di legittimità, che l’attore, pur ponendo in evidenza di essere stato trasportato, dopo il sinistro, all’Ospedale *****, non aveva espressamente formulato una riserva di agire successivamente per il risarcimento del danno alla persona e che la mancata stabilizzazione dei postumi dell’incidente non avrebbe impedito ma, al contrario, imposto al danneggiato di allegare e precisare le conseguenze lesive subite nell’occorso e di formulare una precisa riserva in ordine alla relativa domanda risarcitoria. La Corte d’Appello ha ribadito il già enunciato principio fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale non è consentito parcellizzare l’azione extra-contrattuale davanti al giudice di Pace e al Tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore ed ha richiamato i più recenti arresti che hanno anche l’escluso la possibilità di formulare riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento, avendo il diritto al risarcimento del danno carattere strutturalmente unitario, ed essendo il procedimento di liquidazione necessariamente unitario.

5. Avverso la sentenza, che ha posto a carico del P. le spese del doppio grado, il medesimo ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Ha resistito la Allianz SpA con controricorso.

6. La causa è stata fissata per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, relativamente alla pronuncia di inammissibilità della domanda del ricorrente per formazione del giudicato sul punto, violazione degli artt. 2 e 111 Cost., come riformato nonché degli artt. 2043,2054,2059 c.c. e art. 324 c.p.c., per aver la Corte d’Appello di Roma concesso una motivazione in evidente contrasto con i più risalenti principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, completamente disattesi e le norme di riferimento”.

Il ricorrente assume che la Corte territoriale abbia errato nel valutare la domanda senza avvedersi che l’atto introduttivo del giudizio conteneva sia una chiara specificazione del danno materiale sia una espressa riserva di agire per il ristoro del danno alla persona, di guisa che le condizioni richieste dalla giurisprudenza di questa corte per la liquidazione del danno differenziale sarebbero state rispettate.

1.1 Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c..

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte il creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, non può frazionare il proprio credito in plurime richieste giudiziali di adempimento sia nel caso in cui le richieste risultino scaglionate nel tempo sia quando le medesime siano contestuali (Cass., S.U. n. 23726 del 15/11/2007; Cass., n. 15746 dell’11/6/2008; Cass., n. 24539 del 20/11/2009), salvo incorrere nell’abuso dello strumento processuale che l’ordinamento offre alla parte in contrasto con tutti i principi costituzionali di cui agli artt. 2 e 111 Cost..

L’infrazionabilità della tutela risarcitoria e la necessità di escludere l’esercizio abusivo dello strumento processuale sono principi ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, riaffermati in modo assoluto anche da più recenti arresti, sì da escludere anche la possibilità di ritenere legittima un’azione con riserva di agire in successivo giudizio per il danno differenziale. In questo senso si veda la pronuncia n. 28286 del 22/12/2011 – pronunciata con riguardo ad una fattispecie del tutto identica a quella oggetto di esame – secondo la quale: “In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, non è consentito al danneggiato, in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito, riferito alle cose ed alla persona, già verificatosi nella sua completezza, di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande, parcellizzando l’azione extracontrattuale davanti al giudice di pace ed al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, e ciò neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento, in quanto tale disarticolazione dell’unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, per l’aggravamento della posizione del danneggiante-debitore, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale” (si veda altresì in termini Cass. 6-3, n. 21318 del 21/10/2015).

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, relativamente all’omessa pronuncia su precise doglianze dell’appellato, in violazione degli artt. 112,115,116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 4, così da rendere nulla la sentenza per avere la Corte d’appello di Roma omesso di concedere valida motivazione e trattazione in ordine a precise doglianze dell’appellato delimitazione dell’oggetto del contendere nel primo giudizio, mancata stabilizzazione dei postumi permanenti, non consapevolezza e certezza dell’appellato del loro consolidamento, impossibilità dell’erogazione della rendita Inail al momento della proposizione del primo giudizio – che avrebbero condotto ad una decisione diametralmente opposta ed in linea con la statuizione dell’attuale primo grado”.

Il ricorrente assume che la Corte d’Appello, al fine di dichiarare improponibile la domanda da lesioni successivamente azionata avrebbe dovuto accertare la sussistenza della mala fede processuale del ricorrente, la sua consapevolezza e/o stabilizzazione dei postumi invalidanti al momento della proposizione della “prima” domanda nonché l’efficacia di giudicato “implicito” della sentenza del Giudice di Pace all’intero danno subito nel sinistro, essendo stata investita della questione e dunque essendo soggetta all’obbligo di rispettare i dettami degli artt. 112,115,116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 4.

La Corte di merito avrebbe, in altri termini, dovuto attribuire rilevanza al momento della stabilizzazione dei postumi confrontando tale momento con la proposizione della “prima” domanda di ristoro del danno materiale, al fine di valutare la statuita ed errata violazione degli artt. 2 e 111 Cost..

3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, relativamente all’omessa pronuncia su fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in violazione degli artt. 112,115,116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 4, stabilizzazione dei postumi, termine dell’iter terapeutico, data di erogazione della rendita Inail, mancato esame della documentazione in atti in relazione alla precedente pronuncia della Suprema Corte, ambito del giudicato della prima pronuncia per avere la Corte d’Appello di Roma completamente omesso di pronunciarsi in merito a tali fatti, nonostante fossero stati evidenziati in ogni scritto difensivo di primo e secondo grado – comparsa di costituzione e risposta, comparsa conclusionale, memorie di replica del ricorrente allora appellato e dell’appellata”.

Il ricorrente censura la sentenza sotto tutti i profili evidenziati soffermandosi in particolare sul vizio motivazionale consistente nella omessa pronuncia su elementi decisivi oggetto di discussione tra le parti quali, per l’appunto, la stabilizzazione dei postumi invalidanti, il termine dell’iter terapeutico, la data di erogazione della rendita Inali, il giudicato della sentenza del Giudice di Pace. Ove avesse considerato tutti tali elementi la Corte d’Appello sarebbe certamente giunta ad una decisione di rigetto e non di accoglimento del gravame.

2-3 I motivi secondo e terzo possono essere trattati congiuntamente in quanto costituenti l’uno la ripetizione dell’altro e sono entrambi inammissibili per plurimi e distinti profili, sia discendenti dalla inammissibilità del primo motivo sia autonomamente considerati. A fronte dell’obbligo, statuito dalla giurisprudenza di questa Corte, di rispettare il principio della infrazionabilità della tutela risarcitoria, è evidente che il ricorrente, tornando a discutere delle diverse tutele e dei diversi momenti in cui gli effetti dannosi si sarebbero resi percepibili, si pone ancora una volta in. contrasto con la richiamata giurisprudenza e non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza che ha valorizzato l’obbligo, a caricò della parte che agisca per il risarcimento del danno, di allegare e specificare le conseguenze lesive subite. A fronte di tale ratio il ricorrente assume, con argomentazione del tutto eccentrica, che il giudice di merito si sarebbe dovuto assumere l’onere di valutare la natura delle lesioni personali e la loro stabilizzazione rispettò al momento della proposizione della prima domanda: il che è in palese contrasto con l’affermato obbligo di allegazione e con il principio della infrazionabilità della tutela risarcitoria. Quanto ai denunciati vizi motivazionali, declinati secondo profili solo apparentemente distinti ma in sostanza confluenti tutti in una unica censura, pure sono inammissibili perché fuoriescono dal perimetro dei vizi denunciabili ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo il quale è denunciabile per cassazione soltanto l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ” e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile ” esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., S.U. n. 19881 del 22/9/2014).

Non ricorrono affatto gli elementi per poter configurare il vizio motivazionale in quanto l’impugnata sentenza non ha affatto omesso di motivare rispetto agli elementi di fatto evidenziati dal ricorrente, come si evince dal tenore della p. 6 dove, dopo aver fatto riferimento alla mancata stabilizzazione dei postumi, alla inesigibilità del credito relativo ai danni alla persona, alla pretesa omessa valutazione della intera documentazione versata in atti, la Corte d’Appello argomenta che non vi è stata alcuna omissione della diversità dei danni lamentati – materiale e biologico – ma anzi la precisa consapevolezza di tale distinzione e, in ogni caso, la irrilevanza, ai fini di soddisfare l’onere di allegazione e precisazione in capo al P. dei richiesti danni, della sola circostanza di essere stato trasportato, dopo il sinistro, all’ospedale *****.

Quanto, infine, alla censura ex art. 116 c.p.c., è noto che essa è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o comunque una risultanza probatoria, non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); ovvero, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (cfr., da ultimo, Cass., Sez. U., sent. n. 20867/2020). Tuttavia, non è dubbio che, nella specie, parte ricorrente si sia limitata a dedurre che la Corte territoriale abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, sicché la denuncia, così come formulata, non prospetta un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto, prospettabile solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, su cui si è già detto.

4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in subordine relativamente alla condanna alle spese e compensi di lite dei due gradi di giudizio, per violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2”.

Il ricorrente censura il capo di sentenza che lo ha condannato a pagare le spese del doppio grado del giudizio assumendo che, a fronte dei mutamenti giurisprudenziali in tema di infrazionabilità del credito, non sarebbe stato configurabile alcun abuso del processo anche in ragione dell’alterno esito del giudizio nei due diversi gradi di merito.

4.1 Il motivo è palesemente infondato perché la regolazione delle spese è stata fatta sulla base del principio della soccombenza, in piena conformità al codice di rito e alla giurisprudenza di questa Corte, rispetto alla quale ultima neppure è dato ravvisare alcun mutamento giurisprudenziale, essendo da tempo consolidata sul principio della infrazionabilità del credito.

5. Conclusivamente il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del cd. “raddoppio” del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5200 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472