Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3945 del 16/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22617-2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

V.G., rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. Giovanni FIANNACA, presso il cui studio legale, sito in Messina, alla via Santa Cecilia, n. 82/C, isol. 116, è elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3249/10/2018 della Commissione Tributaria Regionale della SICILIA, Sezione staccata di MESSINA, depositata il 26/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Dott. Lucio LUCIOTTI.

FATTO e DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con due motivi, cui replica con controricorso l’intimato V.G., la sentenza della CTR siciliana che aveva annullato una cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-ter, per recupero di maggiori tributi ai fini IRPEF per l’anno d’imposta 2003, per omessa comunicazione al contribuente del “preventivo avviso per la composizione bonaria”.

Il primo mezzo di cassazione, con cui la ricorrente denuncia correttamente – diversamente da quanto sostenuto dal controricorrente – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, trattandosi di error in procedendo, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, per non avere la CTR rilevato la novità del motivo di impugnazione della cartella di pagamento sollevata dai contribuenti per la prima volta nell’atto di appello con riferimento alla violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-ter, per omessa comunicazione da parte dell’amministrazione finanziaria del c.d. avviso bonario.

Invero, dal ricorso di primo grado, riprodotto per autosufficienza nel ricorso in esame, risulta che il contribuente nulla aveva dedotto in proposito, proponendo l’eccezione soltanto con l’atto di appello. L’eccezione, pertanto, doveva ritenersi nuova e come tale inammissibile per violazione della disposizione censurata.

E’ noto, infatti, chè “Si ha domanda nuova – inammissibile in appello – per modificazione della “causa petendi” quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio” (Cass. n. 15730 del 2020). Negli stessi termini già si era pronunciata questa Corte nella sentenza n. 13742 del 2015, affermando che “Nel processo tributario d’appello, la nuova difesa del contribuente, ove non sia riconducibile all’originaria “causa petendi” e si fondi su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, che ampliano l’indagine giudiziaria ed allargano la materia del contendere, non integra un’eccezione, ma si traduce in un motivo aggiunto e, dunque, in una nuova comanda, vietata ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 46, artt. 24 e 57".

La sentenza impugnata che a tali principi non si è ispirata va cassata, in accoglimento del motivo in esame, restando assorbito il secondo motivo con cui la difesa erariale ha dedotto un vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere i giudici di appello omesso l’esame del fatto decisivo costituito dall’avvenuta notifica al contribuente dell’esito del controllo formale D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-ter, comma 4.

La competente CTR, cui la causa va rinviata, riesaminerà la vicenda processuale pronunciando sui motivi di appello rimasti assorbiti, provvedendo anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

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