Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.39516 del 13/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15196-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

S.V., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato BERNARDINO PASANISI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2662/29/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 02/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

CONSIDERATO IN FATTO

1. S.V. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto avverso l’avviso accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate, all’esito di indagini bancarie della Guardia di finanza, recuperava a tassazione le maggiori imposte Irpef nonché le relative sanzioni con riferimento all’anno 2004.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso riducendo la pretesa fiscale in ragione del fatto che il conto corrente era intestato oltre che al contribuente anche alla moglie.

3.Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale della Puglia rigettava l’appello confermando che la presunzione di maggior reddito su un conto contestato valeva per la metà delle somme in esso transitate.

4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi unico motivo. Il contribuente si è costituito depositando controricorso.

5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il contribuente ha depositato memoria illustrativa.

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2) e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.; si sostiene che l’impugnata sentenza ha erroneamente ridotto l’ambito di efficacia della presunzione legale di conseguimento del reddito alla metà delle somme affluite nei conti correnti cointestati.

1.2 Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto l’Agenzia delle Entrate ha fatto valere il vizio di violazione di legge che esclude l’applicazione della disciplina della “doppia conforme” contenuta nell’art. 348 ter c.p.c..

2. Il motivo è fondato.

2.1 Questa Corte è ferma nel ritenere che “la presunzione legale “juris tantum” nascente dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, può essere vinta dal contribuente soltanto se offre la prova liberatoria che dei movimenti sui conti bancari egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che gli accrediti e gli addebiti registrati sui conti non si riferiscono ad operazioni imponibili, occorrendo all’uopo che vengano indicati e dimostrati dal contribuente la provenienza e la destinazione dei singoli pagamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti attivi e passivi, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti e dei prelievi (Cass. n. 26111/2015, Cass. n. 21800/2017). Ne consegue che il contribuente è tenuto a fornire non una prova generica, ma una prova analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili, dovendo poi il giudice verificare in modo rigoroso l’efficacia dimostrativa delle prove fornite a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, rifuggendo da qualsiasi valutazione di irragionevolezza ed inverosimiglianza dei risultati restituiti dal riscontro delle movimentazioni bancarie (cfr tra le tante Cass. n. 2649/2018, 26111/2015, 21800/2017).

2.2 L’impugnata sentenza che ha limitato senza addurre alcuna ragione la portata della presunzione nell’ipotesi, come quelle in esame, del conto corrente cointestato tra il contribuente e la moglie, alla metà delle somme versate, si pone in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha avuto modo di precisare, in tema di IVA, che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, (così come analogamente il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, in tema di imposte dirette) “consente all’Amministrazione finanziaria di procedere alla rettifica della dichiarazione su basi presuntive utilizzando i dati relativi ai movimenti su tutti i conti correnti bancari intrattenuti del contribuente, anche se cointestati ad un terzo estraneo all’impresa, sicché non è sufficiente ad escludere l’operatività della presunzione legale il mero riferimento alla contitolarità del conto con il coniuge non impiegato nell’azienda ed alla commistione tra consumi familiari ed attività imprenditoriale, essendo necessaria la prova analitica dell’estraneità ai fatti imponibili degli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria” (cfr. Cass. 20981/2015 e, più recentemente Cass. 1298/2020 e 13505/2020).

2.3 Si è altresì precisato che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, autorizzano l’Ufficio finanziario a procedere all’accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti intestati a terzi, purché si abbia motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito della parte contribuente (così, recentemente, Cass., VI – 5, n. 1898/2016). A fortiori erano, dunque, possibili le indagini nel caso in esame, ove il rapporto di cointestazione tra coniugi denota di per sé una stretta connessione fra il contribuente accertato ed il terzo contitolare del conto corrente bancario (cfr. Cass. 1298/2020).

3 Il ricorso va, quindi, accolto con cassazione dell’impugnata e rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia che si adeguerà ai principi sopra indicati e provvederà anche a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie ricorso cassa l’impugnata sentenza alla Commissione Regionale della Puglia in diversa composizione per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

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