LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16001-2019 proposto da:
D.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI MILANO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4805/17/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 08/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO RITA.
RILEVATO
Che:
1. – Il contribuente ha impugnato l’ingiunzione di pagamento relativa alla TARSU del 2012 pretesa del Comune di Milano. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso ritenendo definitiva la pretesa tributaria.
Ha proposto appello il contribuente la CTR della Lombardia con sentenza depositata in data 8 novembre 18 ha confermato la sentenza impugnata rilevando che l’ingiunzione trova causa e origine in un avviso di accertamento già impugnato e dichiarato inammissibile con sentenza nel frattempo divenuta definitiva e non si può considerare un nuovo atto impositivo.
2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente affidandosi a due motivi. Non ha spiegato difese il Comune. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.
RITENUTO
Che:
3. – Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 e la insufficiente motivazione. Deduce che il tribunale in maniera illogica ha omesso di analizzare la dinamica dei fatti e le prove offerte dal ricorrente in particolare non ha preso in considerazione le censure relative alla carenza di legittimazione passiva e all’errore di calcolo Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in quanto la condanna alle spese, in virtù della piena fondatezza dei motivi del ricorso per cassazione deve essere riformata.
3.1- Il primo motivo è inammissibile.
In primo luogo si osserva che al presente giudizio è applicabile la disciplina dettata da D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, trattandosi di appello introdotto dopo l’11 settembre 2012 e che la pretesa del contribuente è stata respinta sia in primo che in secondo grado. Si tratta quindi di una “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, rispetto alla quale il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 nel testo riformulato dal citato D.L. n. 83, art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 26774/2016; Cass. 20994/2019) Il ricorrente non assolve a quest’onere, riportando in ricorso solo le motivazioni della sentenza di secondo grado e non assolve altresì all’onere di specificare la censura, limitandosi a dire che il tribunale in maniera illogica avrebbe omesso di analizzare la dinamica dei fatti così come realmente avvenuti e le prove così come offerte da parte ricorrente e giunge all’emissione di un verdetto deprivato di coerenza e linearità. Si tratta di una censura estremamente generica adattabile a qualsivoglia statuizione.
Il ricorrente aggiunge inoltre che non sono state prese in considerazioni le sue doglianze inerenti la carenza di legittimazione passiva e di errore di calcolo, limitandosi il giudice di secondo grado ad affermare che l’ingiunzione essendo fondata su un atto definitivo è a sua volta definitiva. Anche in questo caso la censura è generica perchè non chiarisce nè a quale errore di calcolo si riferisca nè illustra le ragioni della dedotta carenza di legittimazione passiva, ma soprattutto non è focalizzata sulla effettiva ratio decidendi esposta dal giudice di appello.
La CTR infatti, ha rimarcato che il contribuente ha opposto una ingiunzione di pagamento dopo aver opposto con esito negativo l’atto impositivo prodoromico ad essa; pertanto ha affermato che la pretesa tributaria è definitiva e che l’ingiunzione non integra un nuovo autonomo atto impositivo.
Così facendo la C IR ha correttamente applicato i principi di diritto della giurisprudenza questa Corte, la quale ha già affermato che l’ordinanza ingiunzione fiscale è espressione del potere di accertamento e di autotutela della pubblica amministrazione ed ha natura giuridica di atto amministrativo che, cumulando in sè le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, e legittimando, in caso di mancato pagamento, la riscossione coattiva mediante pignoramento dei beni del debitore, integra un atto liquidatorio e non un nuovo atto impositivo, in quanto si pone a valle dell’avviso di accertamento e non lo sostituisce, con la conseguenza che, una volta che quest’ultimo sia divenuto definitivo, il rapporto giuridico tributario deve considerarsi esaurito sicchè la successiva ingiunzione fiscale non integra un nuovo atto impositivo ma un atto liquidatorio (Cass. 10896/2019). Le questioni che riguardano l’atto impositivo, come ricorda il giudice di appello, sono state trattate e respinte in altro giudizio e non possono riproposi.
3.2. – Quanto al secondo motivo, la parte non censura neppure la decisione del giudice d’appello, che ha correttamente regolato le spese secondo il principio della soccombenza, ma si limita a ricordare l’effetto espansivo sulle spese di giudizio della auspicata, ma in questo caso non ottenuta, cassazione della sentenza impugnata.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell’intimato.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 24 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021