Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.39522 del 13/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15957/2016 proposto da:

M.B., elettivamente domiciliata in Roma, Via Aureliana, 25, presso lo studio dell’avvocato Scione Antonia, rappresentata e difesa dall’avvocato Russo Fabio;

– ricorrente –

contro

Equitalia Sud Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, P.za Barberini 12, presso lo studio dell’avvocato Papa Malatesta Alfonso Maria che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11321/2015 della COMM. TRIB. PROV. di NAPOLI, depositata il 11/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/09/2021 dal consigliere Dott. LEUZZI SALVATORE.

RILEVATO

che:

M.B. impugnava alcune cartelle di pagamento per recupero Irpef, IVA e addizionali, contestando d’essere coobbligato solidale della società Ottiero di B.M. & co. s.a.s. ed eccependo, in ogni caso, il beneficio di preventiva escussione del patrimonio dell’ente.

La CTP di Napoli accoglieva il ricorso della contribuente evidenziando che il concessionario per la riscossione Equitalia Sud s.p.a. non aveva prodotto in copia autentica le cartelle impugnate.

La CTR della Campania ha in seguito accolto gli appelli del concessionario per la riscossione e dell’Agenzia delle entrate, rigettando il ricorso originario della contribuente.

Quest’ultima affida il proprio ricorso per cassazione a quattro motivi.

Sia l’Agenzia delle entrate che Equitalia Servizi di riscossione s.p.a. si sono costituite con controricorso.

La difesa della ricorrente ha successivamente depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso viene contestata la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 53 e 97 Cost., per avere la CTR erroneamente escluso la continuità – per trasformazione e correlata successione universale – fra la ditta individuale facente capo a M.B. e la sciolta Ottiero di Barbara M. & co. s.a.s., che avrebbe comportato la necessaria notifica della cartella alla ditta individuale facente capo a M.B. quale obbligato principale.

Con il secondo motivo di ricorso viene contestata la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 2697 e 2304 c.c., per avere la CTR trascurato la mancata prova dell’esistenza delle cartelle di pagamento notificate alla s.a.s..

Con il terzo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 2304 c.c., per avere la CTR erroneamente escluso la sussistenza del beneficio di preventiva escussione del patrimonio dell’ente.

Con il quarto motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, della L. n. 212 del 2000, art. 7, per avere la CTR trascurato che la cartella notificata alla M. è “viziata anche per difetto di motivazione”.

Il primo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., comma 1, n. 1: la pronuncia d’appello ha, invero, deciso in linea con i precedenti di questa Corte, puntualmente evocandoli (Cass. n. 496 del 2015; v. anche Cass. n. 3670 del 2007).

Il giudice di seconde cure ha ripercorso le vicende della Ottiero di M.B. & co. s.a.s..

Lo scioglimento della società, che a norma dell’art. 2272 c.c., n. 4, si determina per la sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci, se la società non sia ricostituita nel termine di sei mesi, quando riguarda una società di persone non determina alcuna modificazione soggettiva dei rapporti facenti capo all’ente, la titolarità dei quali si concentra, per converso, nell’unico socio rimasto, nella specie proprio l’odierna ricorrente M.B., come constatato motivatamente dalla CTR. L’attesa semestrale dell’eventuale ricostituzione della pluralità dei soci può essere anticipatamente interrotta dalla scelta del socio superstite di non trovare altri soci, bensì di continuare l’attività come impresa individuale. In linea con l’opzione ricostruttiva assunta dalla CTR, una siffatta vicenda non integra una trasformazione nel senso tecnico inteso dall’art. 2498 c.c., riferito alla trasformazione di una società da un tipo ad un altro, bensì un rapporto di successione tra soggetti distinti, distinguendosi, appunto, persona fisica e persona giuridica per natura, e non solo per forma.

Il secondo motivo è infondato.

La CTR incisivamente accerta e ribadisce l’esistenza della pretesa tributaria nei confronti della società, in virtù della circostanza – parimenti giudizialmente appurata – dell’intervenuta notifica delle cartelle nei confronti dell’ente medesimo.

A fronte di tale accertamento, non viene in rilievo, pertanto, una questione di fatto sulla relata e/o sulla notifica delle cartelle – la cui sussistenza è attestata dalla stessa CTR – ma una questione di diritto sulla sussistenza di un obbligo di produrre l’originale o la copia integrale della cartella stessa per provare la notifica. L’affermazione della CTR è corretta, in quanto in linea con l’orientamento sedimentato di questa Corte che esclude la necessità di produrre l’originale della cartella notificata ai fini della dimostrazione della pretesa fiscale veicolata dalla cartella medesima (v. Cass. n. 25292 del 2018; Cass. n. 23039 del 2016).

Il terzo motivo è infondato.

La ricorrente insiste per agevolarsi del beneficio di preventiva escussione ad onta della sopravvenuta estinzione dell’ente e della permanenza a suo carico, in quanto socio, dei debiti del soggetto venuto meno.

L’applicazione dell’art. 2304 c.c., postula l’attualità dell’esistenza della società, che deve trovarsi perlomeno ancora in liquidazione, non potendosi pretendere sulla scorta di detta norma la preventiva escussione di un patrimonio sociale che non esiste più (sul punto v. Cass., sez. Un., n. 28709 del 2020, da cui ben si ricava che in caso di società estinta non è più invocabile il beneficium escussionis).

Il quarto motivo è inammissibile.

A risaltare è un vistoso difetto d’autosufficienza, non essendo riportato in ricorso il contenuto della cartella di pagamento, atto che rimane, pertanto, imperscrutabile.

Va evidenziato che “In tema di contenzioso tributario, è inammissibile, per difetto di autosufficienza, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia ritenuto legittima una cartella di pagamento ove sia stata omessa la trascrizione del contenuto dell’atto impugnato, restando precluso al giudice di legittimità la verifica della corrispondenza tra contenuto del provvedimento impugnato e quanto asserito dal contribuente” (Cass. n. 16010 del 2015; Cass. n. 28570 del 2019).

Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese sono regolate dalla soccombenza nella misura esposta in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nei confronti di Agenzia delle entrate e di Equitalia Sud s.p.a., liquidandole – rispettivamente – in Euro 20.000 per compensi, oltre prenotate a debito, in favore della prima, e in Euro 15.000 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge, in favore della seconda.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

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