Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.39524 del 13/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25610/2016 proposto da:

M.B., elettivamente domiciliata in Roma, V. Aureliana 25, presso lo studio dell’avvocato Scione Antonia, rappresentata e difesa dall’avvocato Russo Fabio;

– ricorrente –

Equitalia Servizi Di Riscossione Spa;

– intimata –

e contro

Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2782/2016 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, depositata il 23/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/09/2021 dal consigliere Dott. LEUZZI SALVATORE.

RILEVATO

che:

Con l’atto d’appello M.B. impugnava la sentenza della CTP di Napoli n. 16813/44/2014, che aveva parzialmente annullato la cartella di pagamento notificata alla contribuente, confermando la fondatezza della pretesa fiscale solo in relazione agli importi richiesti a titolo di Iva.

Invero, la cartella traeva origine da due avvisi di accertamento, emessi nei confronti della società partecipata dalla M. e denominata Ottiero di B.M. e co. s.a.s., per gli anni di imposta 2005 e 2006, anche in funzione del recupero di imposte dirette.

Gli avvisi di accertamento venivano impugnati dinanzi alla CTP di Napoli. I successivi appelli davanti alla CTR della Campania si concludevano in senso favorevole alla contribuente con riferimento al recupero fiscale Ires e Irap. L’Ufficio, pertanto, provvedeva in relazione ai correlati importi ad emettere provvedimenti di sgravio.

Nel ricorso che dava avvio al giudizio d’appello conclusosi con la sentenza n. 2782/2016 della CTR della Campania, la ricorrente ha contestato l’irregolarità della notifica della cartella; ha adombrato la propria estraneità all’obbligazione tributaria, in quanto asseritamente riconducibile alla sola società; ha evidenziato l’insussistenza di una coobbligazione solidale in capo a sé; ha dedotto l’infondatezza della pretesa fiscale, essendo stato il debito fatto oggetto di sgravio.

A seguito del rigetto dell’appello, la contribuente ha affidato a quattro motivi il proprio ricorso per cassazione.

L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

La difesa della contribuente ha illustrato il proprio ricorso con successiva memoria.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso, la contribuente contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e dell’art. 116 c.p.c., per avere la CTR fatto mal governo delle regole sul riparto degli oneri probatori, non coordinando le due norme evocate in rubrica.

Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente denuncia la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, e dell’art. 24 Cost., per avere la CTR privato l’istante del diritto di difesa costituzionalmente garantito, confondendo la fase dell’opposizione alla riscossione con quella dell’opposizione all’esecuzione.

Con il terzo motivo di ricorso, la contribuente censura la violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15-bis, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, per avere la CTR erroneamente trascurato che, a fronte della riduzione con sentenza degli originari avvisi di accertamento, la cartella che si fonda su di essi andava sostituita con altra conforme al “comando giudiziale”.

Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente assume la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 3,23,53 e 97 Cost., per non avere la CTR non ha tenuto in debita considerazione che “l’obbligazione tributaria azionata è differente da quella d’imposta che andava azionata per successione”.

Con il quinto motivo di ricorso, la contribuente contesta la violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 7, per avere il giudice d’appello obliterato la circostanza della carenza motivazionale della cartella.

Il primo motivo è inammissibile.

Non viene enucleata l’affermazione, contenuta in sentenza, che farebbe attrito con le norme richiamate nella rubrica del mezzo di ricorso.

Le critiche articolate dalla difesa del ricorrente non hanno il tono proprio di una censura di legittimità. Esse, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, degradano in realtà verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originato l’accertamento fiscale. In breve, la complessiva censura traligna dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti, senza neppure confrontarsi con la ratio decidendi.

Il secondo motivo è inammissibile sotto due convergenti aspetti.

Risalta un difetto di autosufficienza, nella misura in cui la censura viene effettuata “di rimando” a quello che viene definito “all. 14 pag. 17”. Il motivo d’appello che si assume sorvolato e disatteso rimane, in tal guisa, imperscrutabile.

L’inammissibilità pervade il mezzo di censura anche per ciò, che essa, evocando il discrimen fra opposizione alla riscossione e opposizione all’esecuzione, attinge, estrapolandolo dalla trama motivazionale della sentenza d’appello, ad un mero argomento estraneo alla ratio decidendi della sentenza medesima, ben condensata nella parte in cui la CTR osserva che “non sussistono elementi per ritenere che l’obbligazione tributaria sia estinta o che siano intervenuti pagamenti parziali idonei a ridurre il carico tributario”. Questo nucleo argomentativo e decisorio non viene investito dalla censura, men che meno scalfito dalla perorata e su riassunta distinzione sistematica e contestazione del ricorrente dell’affermazione contenuta in sentenza secondo cui “eventuali pagamenti possono essere fatti valere “a deconto” della esposizione della società nella fase della esecuzione”.

Il terzo motivo è infondato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte “la mera riduzione quantitativa del credito erariale da parte del giudice tributario non comporta la necessità per l’ente di rinnovare l’iscrizione a ruolo, poiché la minor somma spettante per effetto della decisione è comunque già compresa nel ruolo formato, sicché l’Ufficio ben può adeguare “sua sponte” la richiesta di pagamento in conformità all’accertamento del dovuto operato in sede giurisdizionale, purché ciò non si risolva in un atto di nuova e/o diversa imposizione” (v. Cass. n. 14547 del 2019; cfr. anche Cass. n. 22804 del 2015 in materia di riduzione di iscrizione ipotecaria).

Del riassunto principio di diritto, meritevole di piena conferma, la CTR ha fatto puntuale applicazione, sicché la doglianza della ricorrente si rivela priva di fondamento).

In definitiva, nel sistema delineato ai fini della riscossione dal D.P.R. n. 602 del 1973, in caso di sentenza che abbia ridotto la pretesa impositiva, non occorre formare un ulteriore ruolo, né emettere una cartella “rettificata”.

Il quarto motivo è infondato.

La CTR ha puntualmente ricostruita la genesi della pretesa fiscale nei confronti di M.B. e l’ascrivibilità ad essa del debito tributario in origine facente capo alla società estinta. Il giudice d’appello ha evidenziato tra l’altro: che la società della quale la M. era socia risultava cancellata fin dal 2012; che la ricorrente ne era l’unica socia accomandataria; che, pertanto, ella era tenuta a rispondere dei debiti tributari dell’ente estinto ai sensi degli artt. 2312 e 2324 c.c., in quanto già socio; che la responsabilità della M. si configura come “personale e diretta”; che, venuta meno la società, non poteva essere naturalmente invocato il beneficium excussionis, mancando oramai un patrimonio sociale.

Detta ricostruzione – che non lascia margini dubitativi sulla matrice della pretesa fiscale veicolata nei riguardi della contribuente persona fisica – non è scalfita dalla censura. La sentenza si pone, infatti, in linea con l’orientamento consolidato di questa Corte, secondo il quale “La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci che, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui sono soggetti “pendente societate”, ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione ovvero illimitatamente” (Cass. n. 13386 del 2019; v. funditus Cass., sez. un., n. 6070 del 2013).

Lo scioglimento della società, che a norma dell’art. 2272 c.c., n. 4, si determina per la sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci, se la società non sia ricostituita nel termine di sei mesi, quando riguarda una società di persone non determina alcuna modificazione soggettiva dei rapporti facenti capo all’ente, la titolarità dei quali si concentra, per converso, nell’unico socio rimasto (cfr. per il principio Cass. n. 496 del 2015; v. anche Cass. n. 3670 del 2007).

Come constatato motivatamente dalla CTR il socio rimasto è proprio M.B., che dei debiti fiscali “relitti” dell’ente resta tenuta ad assumere il carico.

Con il quinto motivo di ricorso, la contribuente contesta la violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 7, per avere il giudice d’appello obliterato la circostanza della carenza motivazionale della cartella.

Il motivo è inammissibile.

A risaltare un evidente difetto di autosufficienza, non essendo riprodotto il contenuto della cartella contestata.

Va evidenziato che “In tema di contenzioso tributario, è inammissibile, per difetto di autosufficienza, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia ritenuto legittima una cartella di pagamento ove sia stata omessa la trascrizione del contenuto dell’atto impugnato, restando precluso al giudice di legittimità la verifica della corrispondenza tra contenuto del provvedimento impugnato e quanto asserito dal contribuente” (Cass. n. 16010 del 2015; Cass. n. 28570 del 2019).

Le spese seguono la soccombenza, nella misura esplicitata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, a favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida nella somma di Euro 7.800,00, oltre spese prenotate a debito;

dà atto, altresì, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del richiamato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

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