Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3953 del 16/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16192-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.G., G.A. in proprio e n. q. di eredi di G.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2030/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 15/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO RITA.

RILEVATO

Che:

1. – I contribuenti hanno impugnato le comunicazioni di rettifica delle dichiarazioni dei redditi dell’anno 2013 con le quali l’Agenzia delle entrate ha ritenuto non spettanti le detrazioni relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico, perchè non riferibili a fabbricati strumentali utilizzati dall’impresa nell’esercizio dell’attività. Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado. Ha proposto appello l’Agenzia e la CTR della Toscana con sentenza depositata in data 15.11.2018 ha confermato la sentenza impugnata ritenendo che la ratio della normativa in materia di risparmio energetico deve essere individuata nell’interesse generale all’esecuzione di lavori che migliorino l’impatto ambientale attraverso un effettivo risparmio energetico a prescindere dalla destinazione d’uso degli immobili si riferiscono.

2. – Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia affidandosi a un motivo. Non hanno spiegato difese i contribuenti. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

RITENUTO

Che:

3. – Con il primo e unico motivo del ricorso, l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 334 e del D.M. economia e finanze 19 febbraio 2007, art. 2, affermando che il beneficio fiscale in questione compete solo a condizioni che si tratti di immobili strumentali all’esercizio dell’attività imprenditoriale mentre resta escluso allorchè il immobile oggetto di intervento costituiscono beni merce.

Il motivo è infondato.

Questa Corte si è già espressa nel senso che il beneficio fiscale, di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 344 e ss., per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici che non sono strumentali alla attività di impresa e che vengono qualificati dalla Agenzia “beni merce” come gli edifici concessi in locazione a terzi, o assegnati ai soci, trattandosi di un’agevolazione volta ad incentivare il miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, come si evince, peraltro, dalla formulazione letterale della predetta disposizione normativa che, non contemplando limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo, prevede una generalizzata operatività della detrazione d’imposta (Cass. 29163/2019; Cass. 19815/2019). E’ pertanto corretta l’interpretazione della norma data dal giudice d’appello.

Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla sulle spese in difetto di costituzione dei contribuenti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

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