LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21335-2020 proposto da:
D.R.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VITO VANNUCCI;
– ricorrente –
contro
V.I.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 60/2020 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 30/1/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VALERIA PICCONE.
RILEVATO
che:
Con sentenza del 30 gennaio 2020, la Corte d’Appello di Firenze, in accoglimento dell’impugnazione proposta da V.I. nei confronti di D.R.G., ha ritenuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti, di tipo domestico, per il periodo 14/09/1992 – 29/09/2014 e, per l’effetto, ha condannato il resistente alla corresponsione in favore della ricorrente della somma di Euro 25.486,20 a titolo di differenze retributive e TFR oltre interessi e rivalutazione;
per la cassazione della sentenza propone ricorso D.R.G., affidandolo a cinque motivi;
V.I. è rimasta intimata;
e’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 112,115,116 e 416 e 420, nonché dell’art. 2110 c.c., e dell’art. 2948c.c., comma 2, dell’art. 37, commi 2 e 3, relativamente agli elementi di prova offerti a sostegno della domanda ed alla valutazione effettuatane dalla Corte territoriale anche con riguardo all’eccepita prescrizione: contesta, invero parte ricorrente l’assunto secondo cui non vi sarebbe stata interruzione ma sospensione del rapporto di lavoro, allegando che, una volta dimostrata la mancata prestazione lavorativa da parte della V., sarebbe stato onere della stessa dimostrare e, prima ancora, dedurre in prima udienza, in replica alle difese del D.R., di non aver lavorato perché impossibilitata per motivi di salute;
con il secondo motivo si allega ancora la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 c.p.c., dell’art. 414 c.p.c., comma, e degli artt. 2099 e 2697 c.c., in ordine alla produzione documentale di parte controricorrente;
con il terzo motivo si censura la decisione impugnata per violazione degli artt. 2697,1362 e 1363 c.c., degli artt. 115,116 e ss., 414,416 c.p.c.;
con il quarto motivo si lamenta la violazione degli artt. 414,434116 c.p.c., degli artt. 2099 e 2697 c.c., per mancata produzione di tutti i CCNL interessanti il periodo di riferimento;
con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., comma 2, e dell’art. 112 c.p.c., e dell’art. 2909, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4;
il primo motivo è infondato;
relativamente alla denunziata violazione dell’art. 2697 c.c., va osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 18092 del 2020), la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie;
in particolare, occorre evidenziare come l’eccezione di prescrizione debba sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l’onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l’esercizio del diritto, determina l’inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell’art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l’eccezione sulla base di un fatto diverso (cfr., sul punto, Cass. n. 14135 del 2019);
nella specie non costituiva onere per la lavoratrice la dimostrazione dell’intervenuta sospensione del rapporto per malattia ma, piuttosto, rappresentava onere per il ricorrente dimostrare il fatto interruttivo del rapporto di lavoro ai fini della individuazione del dies a quo del termine di prescrizione ai sensi dell’art. 2935 c.c.;
deve, quindi, ritenersi che in nessuna violazione è incorso il giudice di secondo grado, ritenendo la deposizione del teste B. sul punto generica, non avendo appunto la Corte ritenuto provata la sospensione, bensì avendo la stessa reputato non provata l’interruzione del rapporto;
va poi rilevato che, in sede di ricorso per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016, n. 27000; Cass. 19.6.2014, n. 13960);
il secondo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente per l’intima connessione, sono fondati e devono essere accolti;
la lettura dell’atto introduttivo del presente giudizio nonché, in particolare, delle pagg. 17 e 18 della memoria di costituzione del giudizio d’appello inducono ad affermare che effettivamente parte ricorrente aveva sin dall’inizio contestato i fatti costitutivi del diritto a percepire l’indennità sostitutiva delle ferie e, cioè, lo svolgimento di attività lavorativa durante il periodo feriale nonché la mancata corresponsione dell’indennità connessa;
a fronte, quindi, dell’onere gravante sulla lavoratrice di dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto e del difetto di prova in tal senso, si pone la puntuale contestazione di parte datrice;
il quarto motivo, con cui si censura la sentenza nella parte in cui afferma che l’onere di allegazione che grava sul lavoratore non impone allo stesso di depositare tutti i contratti collettivi in vigore dal punto di vista temporale durante la vigenza del rapporto di lavoro è infondato;
giova evidenziare, al riguardo, che alla parte che invoca in giudizio l’applicazione di un contratto collettivo post – corporativo incombe l’onere di produrlo, con la conseguenza che, in caso di mancata produzione di esso e di contestazione della controparte in ordine all’esistenza e al contenuto dell’invocato contratto, il giudice deve rigettare la domanda nel merito, trovandosi nell’impossibilità di determinare l’ala e il quantum della pretesa fatta valere;
nondimeno, nell’ipotesi in cui la controparte non abbia contestato l’esistenza e il contenuto del contratto invocato ma si sia limitata a contestarne l’applicabilità, sussiste, per il giudice, il potere – dovere, ai sensi dell’art. 421 c.p.c., di acquisire d’ufficio, anche attraverso consulenza tecnica, il contratto collettivo di cui l’attore, pur eventualmente non indicando gli estremi, abbia tuttavia fornito idonei elementi di identificazione (cfr., sul punto, Cass. n. 4717 del 2000; Cass. n. 3774 del 2004; Cass. n. 18584 del 2008);
questa Corte ha, infatti affermato, che l’inosservanza dell’onere di produrre in giudizio il contratto collettivo post-corporativo, di cui si chiede l’applicazione, può giustificare il rigetto della domanda solamente se ne siano contestati ex adverso l’esistenza ed il contenuto, ma non può avere valore decisivo se la contestazione si limiti alla sua applicabilità al rapporto dedotto in lite o se il giudice del merito, esercitando una sua tipica funzione discrezionale, faccia ad esso riferimento, quale criterio orientativo per stabilire la congruità della retribuzione ai sensi dell’art. 36 Cost., come avvenuto nel caso di specie (cfr., Cass. n. 1986 del 7093 nonché Cass. n. 18584 del 2008 cit.):
il quinto motivo è inammissibile;
premesso, infatti, che nessun giudicato può essersi formato sull’orario di lavoro attesa l’impossibilità del configurarsi del giudicato su un segmento fattuale della fattispecie, va rilevato che, sul punto, parte ricorrente omette di trascrivere la sentenza, in dispregio di quanto disposo dall’art. 366 c.p.c., rendendo, così, inammissibile il motivo di impugnazione proposto, atteso che sono inammissibili le censure afferenti a domande di cui non vi sia compiuta riproduzione nel ricorso, al fine di renderne possibile l’esame, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 34469 del 27/12/2019);
alla luce delle suesposte argomentazioni, il quino motivo deve essere dichiarato inammissibile, il primo e il quarto motivo devono essere respinti, mentre vanno accolti il secondo e il terzo;
la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il quinto, rigetta il primo ed il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021
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