Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.39538 del 13/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. RG 25620-2020 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIO SAVINI 7, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA ROMAGNA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANIA FULLIN, MAURIZIO PANIZ;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza RG 2317/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 05/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA DORONZO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CELESTE ALBERTO, il quale, visto l’art. 380-ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, rigetti il regolamento necessario di competenza e confermi l’ordinanza ex art. 295 c.p.c., del Tribunale di Venezia

– Sezione Lavoro – in data 5/09/2020, con le conseguenze di legge.

RILEVATO

che:

con ricorso notificato in data 29 settembre 2020, S.M. ha proposto regolamento di competenza contro l’ordinanza del 4 settembre 2020, con la quale il Tribunale di Venezia ha sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c., il giudizio da lui promosso nei confronti della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., avente ad oggetto la declaratoria di nullità e/o di annullamento del verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in data *****;

nell’ordinanza impugnata si dà atto della sentenza del Tribunale di Roma con cui era stata dichiarata inammissibile la domanda proposta dinanzi a quel Tribunale dallo S., con cui si chiedeva il riconoscimento, quale dipendente della R.F.I. s.p.a., di un inquadramento superiore e la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive; che la inammissibilità era stata dichiarata in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla società resistente circa l’intervenuta conciliazione (esattamente quella sottoscritta il *****) nel cui ambito era ricompresa la rinuncia del lavoratore ad ogni pretesa inerente al suo inquadramento; che la sentenza era stata impugnata dallo S., il quale aveva controeccepito l’invalidità dell’atto transattivo, e il relativo giudizio pendeva dinanzi alla Corte d’appello di Roma;

il Tribunale ha pertanto osservato che, pur profilandosi un rapporto di continenza tra le due cause, la pendenza dei giudizi in gradi diversi rendeva inapplicabile il disposto dell’art. 39 c.p.c., ma che, ciò non di meno, il possibile conflitto di giudicati in ordine alla validità della conciliazione poteva e doveva essere evitato attraverso il meccanismo della sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio di appello, quale causa (continente) che avrebbe attratto a sé quella successivamente instaurata (ossia quella pendente a Venezia), ove avesse potuto operare la continenza; a tal fine ha invocato alcuni precedenti di questa Corte (Cass. n. 10439 del 2020; Cass. n. 23865 del 2017);

la società RFI s.p.a. ha resistito con memoria difensiva, chiedendo il rigetto del regolamento;

il P.G. in sede, richiesto del proprio parere, ha concluso per il rigetto del ricorso;

ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., comma 2, tali conclusioni sono state comunicate alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, in vista della quale esse hanno depositato memorie.

CONSIDERATO

che:

1. a sostegno del ricorso il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 34,39 e 295 c.p.c., dell’art. 2909 c.c., e dell’art. 111 Cost.: in sintesi, contesta di aver mai sollevato un’eccezione di nullità dell’atto di conciliazione dinanzi al Tribunale di Roma, né tale questione era stata sollevata d’ufficio dal giudice; che tra i due giudizi non sussisteva alcun rapporto di continenza né di pregiudizialità necessaria; che la tematica della validità del verbale d’accordo era entrata nel processo solo in via di eccezione ed era stata esaminata incidenter tantum, sicché non avrebbe mai potuto acquistare l’autorità del giudicato; che il tribunale non avrebbe potuto sospendere il giudizio, sottolineando che il rapporto di diretta pregiudizialità tecnica sussisteva nel senso inverso a quello delineato dallo stesso tribunale, giacché la causa pregiudicata era semmai quella dinanzi alla Corte di appello di Roma.

2. Il ricorso è fondato. In via preliminare, non può essere accolta l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente. Il ricorso è infatti dotato della necessaria specificità e autosufficienza, avendo la parte esposto con chiarezza i fatti di causa, individuato la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata e delineato le ragioni del dissenso. Il ricorso, inoltre riporta, nelle parti salienti, gli atti dei giudizi di merito idonei a sorreggere le censure, offrendo altresì precise indicazioni per una loro facile reperibilità nei fascicoli di parte.

3. I fatti di causa sono acclarati.

3.1. Con un primo giudizio, proposto dinanzi al Tribunale di Roma, S.M. ha chiesto che sia accertato il suo diritto ad essere inquadrato in una qualifica professionale superiore e che sia condannata la società datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive. Nel corso di questo giudizio la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha eccepito l’inammissibilità della domanda per essere tra le parti intervenuta una transazione, in forza della quale la questione oggetto del giudizio era stata oggetto di reciproche concessioni e così de finita.

3.2. Con sentenza n. 4270/2019 il Tribunale di Roma ha accolto tale eccezione e, pertanto, ha rigettato la domanda dello S.. Al riguardo ha ritenuto che dalla transazione sottoscritta dalle parti il ***** emergesse la volontà inequivoca di definire transattivamente (per quel che rileva in questa sede) “ogni ragione di credito per un diverso inquadramento”.

3.3. La sentenza è stata impugnata dallo S. dinanzi alla Corte d’appello di Roma. Nelle more, il lavoratore ha proposto dinanzi al Tribunale di Venezia un secondo ricorso, avente ad oggetto l’accertamento della nullità (o annullamento, inefficacia, illegittimità) del verbale di conciliazione del *****.

3.4. Può pure ritenersi accertato che nel giudizio dinanzi al Tribunale di Roma né lo S. né la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. hanno avanzato domanda volta ad accertare in via principale la nullità o, correlativamente, la validità della conciliazione, né risulta che il giudice abbia sottoposto alle parti ai sensi dell’art. 101 c.p.c., tale questione.

Per contro, dal tenore dell’ordinanza di sospensione e della stessa sentenza emerge con chiarezza che l’indagine del Tribunale di Roma si è limitata alla verifica del contenuto dell’atto transattivo e, quanto alla sua validità, “alla dedotta (da parte ricorrente) carenza di res litigiosa” (pag. 2 ord. impugnata), qualificando infine l’accordo come “valida conciliazione intervenuta in sede sindacale, con conseguente efficacia preclusiva, ai sensi del disposto dell’art. 2113 c.c., comma 4”.

4. A fronte di questa situazione processuale, il provvedimento di sospensione adottato dal Tribunale difetta dei necessari presupposti.

La ragione risiede nella circostanza che, indipendentemente dalla natura del rapporto di pregiudizialità che corre tra i due giudizi (logico giuridica o tecnica giuridica, secondo la distinzione tracciata con chiarezza da questa Corte, a partire da sez. Un. 26 luglio 2004, n. 14060), nel caso di specie la sospensione è stata disposta dal Tribunale senza considerare, traendone le dovute conseguenze, che nel preteso giudizio pregiudicante si era esaurita la fase di primo grado ed era intervenuta una decisione, assoggettata ad appello, con la conseguenza che la questione della relazione fra i due giudizi doveva essere correttamente inquadrata nell’art. 337 c.p.c..

4.1. Deve invero darsi continuità al principio ripetutamente affermato da questa Corte (Cass. Sez. Un. 19 giugno 2012, n. 10027, pure Cass. 19 settembre 2013, n. 21505; Cass. 18 novembre 2013, n. 25890; Cass.18 marzo 2014, n. 6207; Cass. 3 novembre 2017, n. 26251; Cass.9 luglio 2018, n. 17936; Cass. 4 gennaio 2019, n. 80; Cass. 25 agosto 2020, n. 17623, e di recente ribadito da Cass. Sez. Un. 29 luglio 2021, n. 21763), secondo cui “salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., come si trae dall’interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l’art. 282 c.p.c.: il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, invero, qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sia l’autorità della sentenza di primo grado. La sospensione può essere disposta solo ai sensi dell’art. 337 c.p.c., e sul presupposto che il giudice del secondo giudizio non intenda riconoscere l’autorità dell’altra decisione”.

4.2. Il Tribunale ha dunque erroneamente applicato l’art. 295 c.p.c., non potendo in contrario rilevare una ricostruzione del rapporto tra i due giudizi in termini di continenza: l’unico precedente citato (Cass. n. 10439 del 2020, l’altro precedente essendo evidentemente indicato per errore), per un verso, non si confronta con i principi espressi dalle Sezioni unite, per altro verso, attiene ad una vicenda processuale del tutto diversa dalla presente, caratterizzata dal fatto che il processo pregiudicante è proprio quello pendente dinanzi al Tribunale di Venezia (cfr. Cass. 27 febbraio 2013, n. 4946, che ha escluso in tale caso il nesso di pregiudizialità; v. pure Cass. 31 agosto 2020, n. 18082) in cui è stata proposta principaliter la domanda di accertamento della validità del verbale di conciliazione – laddove ad essere eventualmente pregiudicato è il giudizio pendente dinanzi alla corte d’appello, in cui la questione è entrata solo in via di eccezione.

5. Infine, non è consentito a questa Corte di scrutinare il provvedimento per controllare se esso sia conforme al parametro normativo di cui all’art. 337 c.p.c., essendosi chiarito che, in sede di regolamento di competenza avverso un’ordinanza di sospensione resa ai sensi dell’art. 295 c.p.c., il sindacato della Corte di Cassazione è limitato alla verifica dell’esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio (Cass. n. 16142 del 2015), sicché una volta esclusa la sussistenza di uno o di entrambi detti presupposti, non è consentito al giudice di legittimità di scrutinare il provvedimento per controllare se esso sia conforme al diverso parametro indicato, competendo al Tribunale, una volta riassunto il giudizio, la decisione sull’esercizio del relativo potere (Cass. 29 agosto 2008, n. 21924; Cass. 7 luglio 2016, n. 13823; Cass. 9 luglio 2018, n. 17936).

5. Il provvedimento deve dunque essere annullato ed il processo deve proseguire, delegandosi al giudice del merito la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio, rimettendo al Giudice di merito la decisione sulle spese del giudizio di regolamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

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