Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3954 del 16/02/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16659-2019 proposto da:

OMPM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PELAGIO I 10, presso lo studio dell’avvocato MURANO SANTINA, rappresentata e difesa dall’avvocato DI LIETO ANDREA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NOCERA INFERIORE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato AVALLONE MARCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11140/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 28/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO RITA.

RILEVATO

Che:

1.-. La società contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento per la TARSU/ TIA degli anni 2010 2011 2012 e 2013 deducendo che in parte delle aree considerate non si possono produrre rifiuti per specifiche caratteristiche dei luoghi, come dimostrato da una perizia tecnica di parte. Il ricorso della società contribuente è stato respinto in primo grado e la CTR della Campania ha confermato la sentenza impugnata, ritenendo infondato l’appello della società, per la considerazione che la società contribuente si è sottratta all’onere di dimostrare che le aree di cui trattasi sono esentata dall’imposizione non essendo a tal fine idonea la perizia prodotta e che la ipotetica non utilizzabilità oggettiva delle aree in questione doveva essere denunciata e documentata.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la contribuente affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il Comune. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

RITENUTO

Che:

3. – Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lg. n. 546 del 1992, art. 53 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5) e la erronea motivazione della sentenza. La parte deduce che versati nel giudizio di primo grado si è vince con chiarezza che la società ha dimostrato che una parte delle superfici sono escluse dalla tassazione in quanto non destinate ad uso operativo e ciò in base ad atti provenienti dallo stesso Comune di Nocera e dalla Agenzia del territorio.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.L. 26 gennaio 99, n. 8, art. 1, del D.L. 29 settembre 97, n. 328, art. 6, nonchè del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 e degli artt. 115 e 116 c.p.c. Deduce che la sentenza è viziata per eccesso di potere, per carenza istruttoria, travisamento dei fatti e dei presupposti di motivazione. Espone di avere pienamente assolto all’onere probatorio posto a suo carico depositando una perizia di stima sulla effettiva idoneità questione a produrre rifiuti.

I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati.

La CTR ha dato rilievo agli oneri che testualmente l’art. 62 comma 2 cit. pone a carico del contribuente e cioè che la ipotetica non utilizzabilità oggettiva delle aree doveva essere denunziata e documentata rilevando che ciò “invece non è avvenuto”, accertando cosi la mancanza di un presupposto per l’invocata esenzione. Il punto è rimarcato dal Comune nella sua memoria difensiva, laddove l’ente espone di avere emesso gli avvisi di accertamento in oggetto dopo aver rilevato che la società aveva omesso di presentare nei termini di legge la denuncia per la tassa di smaltimento dei rifiuti.

La C IR si è quindi attenuta ai principi di diritto già enunciati da questa Corte: il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 pone infatti a carico del contribuente l’onere di denunciare e documentare la ipotetica non utilizzabilità oggettiva delle aree o la loro non idoneità a produrre i rifiuti, poichè la TARSU è dovuta, per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte: la norma una presunzione “iuris tantum” di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell’area, e dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità devono essere dedotte “nella denuncia originaria” o in quella “di variazione”, e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione E’ quindi onere del contribuente indicare, nella denuncia originaria o di variazione, le obiettive condizioni di inuiilizzabilità, debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione; in difetto, la relativa circostanza non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo (Cass. 14037/2019; Cass. 31460/2019 Cass. n. 1711/2017).

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472