LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12843-2020 proposto da:
VE.MI.NI. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato GENEROSO GRASSO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 6927/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 17/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
RITENUTO
che:
1. La soc. Ve.Mi.Ni. srl proponeva ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio operava una ripresa Ires, Irap e Iva per l’anno di imposta 2013 che traeva fondamento dal disconoscimento di costi e dall’indebita detrazione dell’Iva in conseguenza dell’oggettiva inesistenza di forniture di materiali di edilizia descritte nelle fatture emesse dalla soc. Edilizia srl, sulla base di una serie di elementi indiziari indicati nel PVC della Guardia di Finanza.
2. La CTP rigettava il ricorso 2 Sull’impugnazione della contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello, rilevando che i plurimi gravi e convergenti indizi posti a fondamento dell’asserita inesistenza delle operazioni fatturati dei quali si dava conto nell’avviso di accertamento non fossero stati adeguatamente confutati da elementi di segno contrario forniti dalla contribuente.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente affidandosi a tre motivi; l’Ufficio si è costituito depositando controricorso.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di impugnazione il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 1, dell’art. 53 Cost., in relazione all’art. 3601 comma 3 c.p.c.; si sostiene che la CTR abbia errato nel non rilevare la lacunosità e le mancanze delle indagini della Guardia di Finanza che non avevano tenuto conto dei lavori edili per rilevanti importi svolti dalla società contribuente per conto di enti pubblici che comportavano necessariamente l’impiego di attrezzature e materiali edili realmente acquistati con le fatture contestate come confermato dalla perizia di parte prodotta; sempre secondo quanto asserito dalla ricorrente, l’operazione soggettivamente inesistente avrebbe comunque consentito la deduzione dei costi dovendosi applicare, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, la normativa di cui al D.L. n. 16 del 2012.
1.1 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere l’Ufficio, a fronte della presenza di regolari fatture di pagamento, fornito la prova che le stesse fosse state emesse per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti.
1.2 Con il terzo motivo viene denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere la CTR assunto alcuna determinazione sulla questione, prospettata in entrambi i gradi di giudizio, delle operazioni inesistenti.
2. I tre motivi da esaminarsi congiuntamente, in quanto sottendono la medesima questione, sono infondati.
2.1 Va innanzitutto delineato il regime di ripartizione dell’onere probatorio nella ipotesi, come quella in esame, nella quale l’Ufficio ha operato una ripresa fiscale sulla base della emissione di fatture riferite ad operazioni asseritamente inesistenti.
2.1 Occorre rammentare che la fattura, di regola, è documento idoneo a rappresentare un costo d’impresa, come si evince dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, che ne disciplina il contenuto, e costituisce titolo per il contribuente ai fini del diritto alla detrazione dell’I.V.A. e alla deducibilità dei costi, sicché, nella ipotesi di fatture che l’Amministrazione ritenga relative ad operazioni inesistenti, non spetta al contribuente provare che l’operazione è effettiva, ma spetta all’Ufficio, che adduce la falsità del documento, dimostrare che l’operazione commerciale, oggetto della fattura, in realtà non è mai stata posta in essere (Cass. 12 dicembre 2005, n. 27341; Cass. 6 giugno 2012, n. 9108; Cass. 5 dicembre 2014, n. 25775; Cass. 14 gennaio 2015, n. 428).
2.2 Tale prova può ritenersi raggiunta qualora l’Amministrazione fornisca validi elementi, che possono anche assumere la consistenza di presunzioni semplici, considerato che la prova presuntiva non è collocata su un piano gerarchicamente subordinato rispetto ad altri fonti di prova e costituisce una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento (Cass. 6 giugno 2012, n. 9108; Cass. 5 luglio 2018, n. 17619).
2.3 Pertanto, nel caso, come quello in esame, in cui l’Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, cioè sia mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere, ha l’onere di fornire – alla stregua del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2 – elementi validi per affermare che l’operazione fatturata non è stata effettuata (ad esempio, provando che la società emittente la fattura è una “cartiera” o una società “fantasma”); in tal caso passerà sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate (Cass. 19 ottobre 2007, n. 21953; Cass. 11 giugno 2008, n. 15395; Cass. 30 ottobre 2013, n. 24426; Cass. 18 dicembre 2014, n. 26854).
2.4 Ovviamente tale prova del contribuente non potrà consistere nella esibizione della fattura, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali sono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass. 3 dicembre 2001, n. 15228; Cass. 10 giugno 2011, n. 12802; Cass. 14 gennaio 2015, n. 428; Cass., sez. 65, ord. 15 maggio 2018, n. 11873; Cass. 5 luglio 2018, n. 17619; Cass. 19 ottobre 2018, n. 26453).
2.5 Ciò premesso, l’appellata decisione ha dato conto ed apprezzato, in tutta la loro gravità e concludenza, i plurimi indizi offerti dall’Ufficio a dimostrazione della natura di “cartiera” della società Edilizia srl, che risulta soggetto emittente le fatture, costituiti: a) dall’assoluta mancanza, riscontrata attraverso le ispezioni della Guardia di Finanza, di una struttura organizzativa, logistica, operativa amministrativa e contabile e dall’assenza personale dipendente indispensabili per l’esercizio di una attività di commercializzazione del materiale edile; b) dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche che evidenziavano il tipico modus operandi della società dedita alla “stampa” e vendita di fatture per operazioni inesistenti: la ricezione da parte dell’amministratore della società cartiera di ricevere pagamenti mediante bonifici o assegni e di restituire in contanti lo stesso importo depurato da una percentuale ad essa società attribuibile; c) dall’ingente ed abnorme volume di fatture emesse (Euro 70.942.206,00 nel triennio dal 2013 ed il 2016) in assenza di fatture di acquisto di materiale di rivendita e di unità operative.
2.6 A fronte delle concordanti presunzioni che sorreggono l’accertamento stati presi in considerazione le prospettazioni difensive contribuente che si riducono in buona sostanza all’affermazione del reale acquisto del materiale edile. L’effettivo utilizzo dei beni e dei materiali fatturati sarebbe suffragata dalla rilevante attività edile svolta dalla società nell’anno di imposta e da una perizia giurata.
2.7 La CTR ha ritenuto che gli elementi addotti dai contribuenti-fossero inconcludenti e comunque non idonei a scalfire la valenza probatoria delle presunzioni circa l’oggettiva inesistenza dell’operazione dal momento che: a) le opere edili svolte da Ve. Mi.Ni, con attrezzature e materiali edili, non provano la provenienza degli stessi da Edilizia srl: b) l’ordinanza resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento penale pone seri dubbi in ordine alla circostanza che i materiali siano effettivamente quelli venduti dalla Edilizia srl; c) le dichiarazioni dei dipendenti non forniscono la prova della provenienza dei materiali da Edilizia srl anzi, indicando autotrasportatori di nazionalità non italiana, confermano l’acquisto di materiale in nero con fatturazione da parte di società cartiera.
2.8 Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente è stato, quindi, fatto buon governo del principio della ripartizione dell’onere probatorio.
2.9 Le argomentazioni fatte valere con i motivi di censura, formulati come violazione o falsa applicazione di legge, si risolvono in realtà in una critica alla valutazione delle prove del giudicante. Si tratta di una attività che è espressione del principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., ed opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito e come tale è censurabile solamente, attraverso il corretto paradigma normativo del vizio di motivazione, e dunque nei limiti di cui art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito dalla L. n. 134 del 2012, ove non consentito., come nel caso di specie, dalla “doppia conforme”, (Cass., 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass., 12 febbraio 2004, n. 2707). 2.10 Avendo il giudice di secondo grado accertato che si verte in ipotesi di emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti ne consegue che i costi fittizi documentati con fatture oggettivamente false non possono essere dedotti ai fini delle imposte dirette, sicché è del tutto inconferente il profilo del primo motivo di doglianza che verte sull’asserita violazione del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, e della L. n. 537 del 1993, art. 14, normativa che si riferisce ai costi da reato effettivamente sopportati 2.11 E’, infine, destituita di fondamento la censura di omessa statuizione omessa pronuncia in quanto la CTR avendo espressamente e motivatamente riconosciuto l’inesistenza delle operazioni ha implicitamente escluso che la fattispecie presenti i connotati della emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
3. Conclusivamente il ricorso va rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 5.600,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021
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