Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3955 del 16/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17137-2019 proposto da:

CLUB MED SAS, in persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LUCIO APULEIO 11, presso lo studio dell’avvocato DELLA ROCCA CESARE, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PIZZO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 322, presso lo studio dell’avvocato BUCCARELLI UMBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato CARIDA’ AGOSTINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3880/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 26/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO RITA.

RILEVATO

Che:

1. – La s.as. CLUB MED ha impugnato gli avvisi di accertamento per l’anno 2014 deducendo che solo una parte dell’area demaniale in concessione ove gestisce uno stabilimento balneare da lei concessa è idonea a produrre rifiuti e che si tratta di attività stagionale. Il ricorso del contribuente è stato parzialmente accolto in primo grado limitatamente alle sanzioni. La società ha proposto appello, rigettato dalla CTR della Calabria con sentenza depositata in data 26.11.2018 osservando che l’occupazione costituisce un fatto diverso o concorra alla produzione di rifiuti.

2. – Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso il Comune. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

RITENUTO

Che:

3. – Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta omesso esame di fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) per omesso esame delle concessioni demaniali rinnovate dallo stesso ente impositore, da cui risultano le superfici tassabili e su cui insistono gli stabilimenti balneari oggetto dell’accertamento. Con il secondo motivo di ricorso lamenta l’omesso esame di fatto decisivo circa la stagionalità della attività e la riduzione tariffaria della TARSU. Deduce che se i giudici di merito avessero esaminato le concessioni demaniali rilasciate alla società e provocate dall’ente impositore si sarebbero avveduti che l’unica superficie tassabile e quella di metri sono 662,85 adibita al locale ristoro. Inoltre, dalle stesse concessioni risulta la stagionalità della attività e quindi l’applicabilità della tariffa ridotta.

Di contro il Comune deduce che la società detiene superfici per complessivi mq 16.100,00 e non ha mai chiesto alcuna esenzione non avendo mai presentato mai la denuncia TARSU.

I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati In primo luogo si osserva che al presente giudizio è applicabile la disciplina dettata da D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, trattandosi di appello introdotto dopo l’11 settembre 2012 e che la pretesa del contribuente, sui punti oggi oggetto di discussione, è stata respinta sia in primo che in secondo grado. Si tratta quindi di una “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, rispetto alla quale il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 nel testo riformulato dal citato D.L. n. 83, art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 26774/2016; Cass. 20994/2019) Il ricorrente non assolve a quest’onere, mentre di contro il Comune riporta nei suoi atti difensivi quella parte della motivazione di primo grado ove si chiarisce che le deroghe indicate dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 del non sono automatiche ma devono essere di volta in volta dedotte nella denuncia originaria o in quella di variazione, motivazione in linea con quanto esposto dal giudice di secondo grado.

Se la parte non ha presentato la denuncia, l’esame dei documenti prodotti in sede giudiziale volti a dimostrare che le superfici non producono rifiuti, non è per nulla decisivo, posto che ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, commi 1 e 2, il presupposto impositivo è l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti e che non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti solo qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

La costante giurisprudenza di questa Corte afferma che esiste un onere di informativa del contribuente riguardo le superfici non idonee alla produzione di rifiuti o che comunque vanno escluse dalla superficie tassabile (Cass. 31460/2019; Cass. 21250/2017) e in particolare che il carattere stagionale dell’uso dei locali, ai fini della riduzione della tariffa, deve essere allegato e documentato dal contribuente in sede di denuncia originaria o in variazione dei presupposti della tassa ed, in difetto, la relativa circostanza non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo (Cass. 14037/2019).

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

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