Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.39594 del 13/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17955/2020 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

la “ACOSEA IMPIANTI S.r.l.”, con sede in Ferrara, in persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Osnato, con studio in Ferrara, e dall’Avv. Brigida Colucci, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna il 14 febbraio 2020 n. 524/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6 ottobre 2020 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna il 14 febbraio 2020 n. 524/04/2020, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento con riguardo al classamento ed all’attribuzione di rendita catastale di un impianto di depurazione (a seguito di procedura “DOCFA”), ha respinto l’appello proposto dalla medesima nei confronti della “ACOSEA IMPIANTI S.r.l.” avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara il 29 novembre 2016 n. 581/02/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la classificazione dell’impianto di depurazione in categoria “E/9”, anziché in categoria “D/7”. La “ACOSEA IMPIANTI S.r.l.” si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. La controricorrente ha depositato memoria con successiva integrazione.

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si deduce violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 8 e del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto il giudice di appello che l’impianto di depurazione e smaltimento di acque reflue dovesse essere classificato in categoria “E/9”, anziché in categoria “D/7”, in considerazione della destinazione a servizio pubblico, anche se in regime di convenzione alla “ACOSEA IMPIANTI S.r.l.”, in qualità di ente gestore del servizio idrico integrato, non avendo tenuto conto della strumentalità all’esercizio di un’attività industriale.

Ritenuto che:

1. Il motivo è fondato.

1.1 La ricorrente ha lamentato che il giudice di appello avrebbe erroneamente inserito in catasto l’impianto di depurazione e smaltimento di acque reflue, sul presupposto della destinazione a servizio di pubblico interesse, nonostante la gestione in regime di concessione, nella categoria “E/9”, la quale contempla gli “edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E”, anziché nella categoria “D/7”, la quale annovera i “fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni”.

1.2 La questione relativa alla classificazione catastale degli impianti di depurazione e smaltimento di acque reflue è stata già affrontata e decisa da questa Corte con soluzione uniforme – salvo un isolato precedente di segno contrario (Cass., Sez. 6-5, 19 febbraio 2015, n. 3358) – a cui si ritiene di poter dare continuità in questa sede (da ultime, in senso conforme: Cass., Sez. 5, 4 aprile 2019, n. 9427; Cass., Sez. 5", 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., Sez. 5, 8 luglio 2021, n. 19393; Cass., Sez. 5, 13 luglio 2021, n. 19873).

1.3 La qualificazione nel gruppo “E” è propria di quegli immobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri, ecc.), con una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale che li rendono sostanzialmente incommerciabili e estranei ad ogni logica di commercio e di produzione industriale. Una conferma di tale impostazione è data dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 40, convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2006, n. 286, a tenore del quale: “Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale”.

1.4 Dal che si evince come la citata norma instauri una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria “E”, da un lato, e destinazione dell’immobile ad uso commerciale o industriale, dall’altro lato, sicché diventa dirimente, ai fini della valutazione del corretto censimento del immobile, accertare se la gestione dell’impianto di depurazione presentasse gli obiettivi caratteri della economicità intesa quale perseguimento del cosiddetto lucro oggettivo ossia il rispetto di un criterio di proporzionalità tra costi e ricavi nel senso che questi ultimi tendono a coprire i primi remunerando i fattori produttivi (in termini: Cass., Sez. 5, 4 aprile 2019, n. 9427).

1.5 Diversamente da quanto affermato dalla controricorrente, è irrilevante la destinazione dell’impianto di depurazione ad una attività di pubblico interesse. Difatti, l’interesse generale allo svolgimento dell’attività non esclude che quest’ultima sia esercitata secondo parametri essenzialmente imprenditoriali intesi come attitudine alla copertura dei costi e del capitale investito con i ricavi conseguiti attraverso l’applicazione di tariffe (così: Cass., Sez. 5, 23 maggio 2018, n. 12741, in tema di classamento catastale di impianto di discarica per la gestione di rifiuti solidi urbani e la captazione di biogas; Cass., Sez. 5, 23 gennaio 2020, n. 17022, in tema di classamento catastale di impianto di compostaggio di rifiuti).

1.6 La normativa di settore (L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 9, comma 1: ” I comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale di cui all’art. 8, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell’ambito medesimo, organizzano il servizio idrico integrato, come definito dall’art. 4, comma 1, lett. f), al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità”; del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 141: “Il servizio idrico integrato è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie”; del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154, comma 1, nel testo modificato, all’esito del referendum abrogativo disposto col D.P.R. 23 marzo 2011, dal D.P.R. 18 luglio 2011, n. 116, art. 1, comma 1: “La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”. Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”), con riferimento alla gestione del servizio idrico integrato, richiama i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

1.7 Posto che sono classificabili come “servizi a rilevanza economica” (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113, nel testo novellato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35) tutti quei servizi pubblici locali assunti dall’ente competente laddove la tariffa richiedibile all’utente sia potenzialmente in grado di coprire integralmente i costi di gestione e di creare un utile d’impresa che non deve essere di modesta entità, l’inquadramento del servizio idrico integrato in tale schema è stato confermato dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 325 del 3 novembre 2010 e n. 187 dell’8 giugno 2011, affermandosene la riconducibilità alle materie della “tutela della concorrenza” e della “tutela dell’ambiente”, che pertengono alla esclusiva competenza legislativa dello Stato (art. 117 Cost., comma 2, lett. e e s).

Del pari, la giurisprudenza di legittimità ha messo in risalto che la tariffa del servizio idrico integrato configura ormai il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che trova fonte, non in un atto autoritativo direttamente incidente nel patrimonio dell’utente, bensì nel contratto di utenza (Cass., Sez. 5, 6 giugno 2014, n. 12763; Cass., Sez. 5, 6 giugno 2014, n. 12769; Cass., Sez. 5, 18 aprile 2018, n. 9500; Cass., Sez. 5, 23 gennaio 2019, nn. 1742 e 1743; Cass., Sez. 5, 4 aprile 2019, n. 9427; Cass., Sez. 5, 2 febbraio 2021, n. 2247), confermando l’ispirazione della relativa gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in coerenza con il requisito teleologico minimo per l’assunzione della qualifica imprenditoriale (art. 2050 c.c.).

1.8 In linea con tale impostazione, la circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate il 16 maggio 2006, n. 4 ha chiarito (par. 3.1.3, lett. c), che le costruzioni tese ad ospitare impianti industriali mirati al trattamento delle acque reflue sono tipiche di processi industriali o, comunque, produttivi e, pertanto, la categoria da attribuire agli immobili che le ospitano è da individuare nel gruppo “D”.

1.9 Ne’ la natura economica dell’attività viene meno per la circostanza che a gestire il servizio pubblico sia direttamente l’ente territoriale piuttosto una azienda municipalizzata o una società partecipata dal Comune in quanto ciò che rileva ai fini del classamento catastale sono le caratteristiche dell’immobile e la sua destinazione funzionale.

1.10 Quindi, la Commissione Tributaria Regionale ha fatto malgoverno del principio enunciato, affermando la correttezza dell’inserimento del depuratore in categoria “E/9” (“edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E”), anziché in categoria “D/7” (“fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni”), sull’erroneo presupposto che la destinazione a servizio pubblico fosse incompatibile con la natura imprenditoriale dell’attività svolta da una società a rilevante partecipazione pubblica (come la stessa contribuente si è qualificata nel ricorso per cassazione).

2. Valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, u.p., con pronuncia di rigetto del ricorso originario della contribuente.

3. L’andamento della causa nelle fasi di merito e la recente formazione di un orientamento giurisprudenziale sulla questione controversa giustificano la compensazione delle spese dei giudizi di merito. Viceversa, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; compensa le spese dei giudizi di merito; condanna la contribuente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’amministrazione finanziaria, liquidandole nella misura di Euro 5.600,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

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