LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1151-2016 proposto da:
COMUNE PALERMO, elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Comunale sita in Palermo, p.zza Marina, 39 e rappresentato e difeso dall’avvocato Ezio Tomasello;
– ricorrente –
contro
ARNAS OSPEDALE CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI DI PALERMO, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico, 78, presso lo studio dell’avvocato Antonio Ielo, rappresentato e difeso dall’avvocato Marcella Peritore;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1526/2015 della Corte d’appello di Palermo, depositata il 19/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2021 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Mistri Corrado, che ha concluso per la parziale inammissibilità e nel resto per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2007 l’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione “Ospedale Civico di Cristina Benfratelli di Palermo” (d’ora in poi ARNAS) conveniva in giudizio il Comune di Palermo allegando di essere proprietaria esclusiva di immobile urbano costituito da un complesso architettonico di rilevante valore monumentale vincolato dalla Soprintendenza delle Belle Arti e denominato “*****”.
1.2. Detto immobile era pervenuto all’ARNAS per effetto della trasformazione, e della conseguente devoluzione dell’intero patrimonio, della Pia Opera Palgonia in favore dell’Ospedale Civico di Palermo.
1.3. Alla predetta Opera Pia l’immobile era pervenuto in forza di disposizioni testamentarie di d.P.F.F.G. “Principe di *****”.
2. Si costituiva nel giudizio il Comune convenuto che eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia relativa a pretesa illegittimità dei provvedimenti amministrativi già oggetto di impugnazione avanti al Tar rispetto ai quali chiedeva preliminarmente la sospesnione del giudizio ex art. 295 c.p.c..
2.1. In particolare, il Comune convenuto chiedeva la disapplicazione, ai sensi della L. 20 marzo 1865, art. 5 all. E D.P.R. Sicilia 18 dicembre 1998 e degli atti presupposti, nella parte in cui ha attribuito all’Azienda Ospedaliera Civico di Palermo, ed ai sensi DEL D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 5 l’immobile di causa, di proprietà del Comune, in violazione delle disposizioni di legge che avevano escluso il trasferimento indiscriminato di tutti i beni pervenuti al Comune ex L. n. 833 del 1978 (che aveva soppresso gli enti ospedalieri ed istituito le U.S.L. prive di personalità giuridica e devoluzione ai Comuni del patrimonio dei primi con vincolo di destinazione alle neo istituite U.S.L.), alle neo istituite Aziende ospedaliere e Aziende sanitarie locali, aventi, diversamente dalle soppresse U.S.I., personalità girudicia ed autonomia patrimoniale. Ad avviso del Comune interessati al trasferimento erano soltanto gli immobili e gli arredi aventi specifica destinazione sanitaria e già in uso a tale scopo, requisito mancante nel caso di *****.
2.3. In via riconvenzionale il Comune chiedeva l’accertamento dell’intervenuto acquisto a titolo originario per maturato usucapione ventennale e, in subordine, la condanna dell’azienda al rimborso, ai sensi dell’art. 1150 c.c. ovvero in subordine ai sensi dell’art. 2041 c.c., degli oneri da quest’ultimo sostenuti per il restauro e gli interventi edilizi eseguiti per complessivo importo di Euro 3.615.198,29.
3. L’adito Tribunale di Palermo ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione ed ha accolto la domanda attorea.
3.1. In particolare, il giudice di prime cure concludeva che anche tenuto conto del Decreto dell’Assessore regionale della sanità del 28/4/1995, specificamente indicato dal Comune convenuto, nessun dubbio poteva sorgere riguardo alla proprietà di *****, atteso che ad essere esclusi dalla portata devolutiva della disposizione in commento in favore degli ex enti ospedalieri avrebbero potuto essere solo quei beni che, alla data di entrata in vigore del predetto decreto, erano già in concreto utilizzati per finalità diverse da quelle sanitarie, e che il Comune non aveva allegato nel caso di specie che, a quell’epoca, tale immobile era diversamente utilizzato.
4. Tale decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Palermo avanti alla quale l’appellata ARNAS chiedeva, in via preliminare e trattandosi di documentazione sopravvenuta, di produrre il D.P.R. Sicilia n. 38 del 2011 che, nel descrivere la dotazione patrimoniale ad essa attribuita, vi ricomprendeva l’immobile oggetto di causa.
4.1. La corte distrettuale ha respinto la richiesta di disapplicazione del D.P.R. Sicilia 18 dicembre 1998 avanzata dal Comune appellante argomentando la legittimità dell’attribuzione ivi disposta in attuazione del trasferimento disposto dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 5 e riguardante tutti i beni già appartenuti ai soppressi enti ospedalieri e transitati nel patrimonio dei Comuni con vincolo di destinazione alle allora istituite U.S.L..
4.2. La corte territoriale ha, inoltre, evidenziato come il Decreto dell’Assessore della Sanità del 28 aprile 1995 (emanato in attuazione della L.R. Sicilia n. 30 del 1993, art. 55 che aveva recepito per la regione, la riforma nazionale introdotta con il D.Lgs. n. 502 del 1992), aveva poi dettato dei criteri per individuare i beni da trasferire alle Aziende ospedaliere (enti non territoriali) da quelli da trasferire al patrimonio delle Aziende u.s.l.. Il criterio dell’utilizzazione era pertanto stabilito solo per distinguere l’ente cui attribuire il bene e non per distinguere i beni da attribuire da quelli esclusi dal trasferimento.
4.3. Sulla scorta di ciò la corte distrettuale ha, quindi, ritenuto che il prospettato utilizzo di ***** per alloggi popolari come dedotto dal Comune per sottrarre il bene alla retrocessione, è irrilevante ai fini della assegnazione del bene all’Azienda ospedaliera perché gli interventi di manutenzione avviati nel 1996 dal Comune risalgono ad epoca successiva al Decreto assessoriale del 28 aprile 1998 che aveva stabilito il criterio di attribuzione ai due differenti enti.
4.4. La corte d’appello ha rigettato, altresì, la domanda riconvenzionale di usucapione svolta dal Comune per difetto del requisito temporale di cui all’art. 1158 c.c. e, comunque per esserne stato formalmente titolare (seppure temporaneo) in forza della L. n. 833 del 1978, art. 66 e non potendo, perciò, acquistarne la disponibilità a titolo originario.
4.5. La corte territoriale ha poi confermato il rigetto della domanda di rimborso considerando che nessun diritto il Comune poteva vantare dal momento che le opere di ristrutturazione erano state eseguite durante il periodo in cui il medesimo ne era titolare ed aveva la disponibilità dell’immobile, venendo così a mancare il presupposto della azione di arricchimento e cioè la prova che l’allegato incremento economico ed il correlato depauperamento erano avvenuti in assenza di titolo giuridico.
4.6. Da ultimo la corte ha ritenuto che il trasferimento del bene immobile a favore dell’azienda ospedaliera era avvenuto in forza di titolo normativo che non prevedeva alcuna richiesta di rimborso.
5. La cassazione della sentenza d’appello è chiesta dal Comune di Palermo con ricorso affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso l’ARNAS, che ha depositato memoria illustrativa. 6.Con ordinanza interlocutoria del 17 dicembre 2019 la causa è stata emessa alla pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
7. Con il primo motivo si deduce in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del Decreto dell’Assessore alla sanità del 28 aprile 1995, della L.R. Sicilia n. 30 del 1993, art. 55 (di recepimento per la Sicilia di quanto previsto dal D.Lgs. n. n. 502 del 1992 in merito al ritrasferimento alle Aziende ospedaliere ed alle Aziende u.s.l. dei beni trasferiti ai Comuni a seguito della soppressione delle U.S.L.), del D.Lgs. n. 502 del 1992, per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che il criterio dell’utilizzo fosse validamente applicabile solo ai fini della distinzione fra i beni da assegnare alle Aziende ospedaliere e quelli da assegnare alle Aziende u.s.l..
7.1. Diversamente, secondo il ricorrente, il Decreto dell’Assessore alla sanità del 28 aprile 1995 era stato emesso per dare attuazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 502 del 1992 che, trasformando le U.S.L. rispettivamente in Aziende ospedaliere ed in Aziende sanitarie locali, ha previsto avessero personalità giuridica propria ed autonomia patrimoniale.
7.2. La suddetta normativa avrebbe poi rimesso alla potestà legislativa delle singole regioni la disciplina della cosiddetta retrocessione dei beni. In tale quadro normativo alla L.R. n. 30 del 1993, art. 55, comma 3 indica nell’Assessore regionale il soggetto deputato a formulare i criteri per l’individuazione dei beni immobili da trasferire e al comma 4 del medesimo art. 55 individua nel Presidente della regione l’autorità incaricata di adottare le disposizioni relative al trasferimento dei beni immobili delle U.S.L..
7.3. Tanto premesso, secondo il ricorrente il legislatore regionale siciliano non avrebbe inteso retrocedere indistintamente tutti i beni comunali già di pertinenza delle U.S.L., ma solo quelli effettivamente destinati a finalità sanitarie, con esclusione di quelli diversamente utilizzati. Poiché nel 1995 il ***** era stato dal Comune adibito ad attività diverse da quelle sanitarie, ed in particolare ad alloggi private, non era ricompreso fra quelli retrocessi.
7.4. La censura è infondata.
7.5. La Corte ha già avuto modo di affermare che la riforma sanitaria attuata con la L. 833 del 1978 nell’attribuire alle U.S.L. le funzioni in materia di igiene e sanità precedentemente svolte da una serie di altre amministrazioni, ha disposto il trasferimento dei beni e delle attrezzature di tali ultimi soggetti al patrimonio del Comune, con vincolo di destinazione alle U.S.L. medesime, secondo due diverse modalità operative, disciplinate rispettivamente dagli artt. 65 e 66 legge citata e cioè o con decreto interministeriale da adottare con la regione interessata ovvero ope legis, come nel caso in oggetto, in cui il passaggio al patrimonio del Comune dei beni già appartenente ai disciolti enti ospedalieri, si è verificato per effetto immediate della previsione normativa (cfr. Cass. 1895/2017).
7.6. E’ stato pure chiarito che se non si attiva la procedura finalizzata alla rimozione del suddetto vincolo di destinazione (cfr. L. n. 833 del 1978, artt. 39 e 40), tali beni non sono suscettibili di possesso ad usucapionem, a prescindere dalla loro effettiva destinazione al pubblico servizio ospedaliero (cfr. Cass. 30720/2018).
7.7. Così delimitata la portata del trasferimento operato dalla L. n. 833 del 1978, l’interpretazione della successiva legislazione D.Lgs. n. 502 del 1992, (art. 5) e di quella regionale di recepimento, e cioè della L.R. Sicilia n. 30 del 1993 (art. 55), secondo la quale il trasferimento disposto dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 5 riguarda senza alcuna distinzione tutti i beni appartenuti ai soppressi enti ospedalieri, che erano transitati nel patrimonio dei Comuni con vincolo di destinazione appare legittimo.
Il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 5, comma 1 espressamente prevede che “Nel rispetto della normativa regionale vigente, il patrimonio delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad esse appartenenti, ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti loro dallo Stato o da altri enti pubblici, in virtù di leggi o di provvedimenti amministrativi, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell’esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità nell’ambito della disposta neocostituzione delle Aziende ospedaliere e delle Azienda sanitaria locale, dotandole entrambe di personalità giuridica propria ed autonomia patrimoniale, ciò ha comportato la c.d. retrocessione dei beni a suo tempo trasferiti ai Comuni.
Neppure i successivi sei commi del D.Lgs. cit., art. 5 contengono disposizioni che giustifichino una distinzione nell’ambito dei beni a suo tempo trasferiti al Comune dalla L. n. 833 del 1978 con vincolo di destinazione alle U.S.L. ed al di fuori della sopra richiamata procedura di rimozione del vincolo di destinazione.
7.8. Deve quindi ritenersi conforme a legge il principio di diritto secondo cui il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 5 riguarda, senza distinzione, tutti i beni già appartenuti ai soppressi enti ospedalieri che erano transitati nel patrimonio dei Comuni con vincolo di destinazione alle U.S.L., valorizzato dalla corte territoriale nonché la correlate interpretazione degli atti emanati dalle competenti autorità regionali.
Allo stesso modo il criterio dell’utilizzo individuato nel Decreto dell’assessore alla sanità del 28/4/1995 al fine dell’individuazione dell’ente, Azienda ospedaliera (ente non territoriale) o Azienda u.s.l. cui il bene deve essere trasferito, appare conforme alla consolidata interpretazione giurisprudenziale (cfr. Cass. 9531/2014) anche recentemente ribadita dalla Corte (cfr. Cass. 17737/2020) e che sostiene la conclusione contenuta nella sentenza impugnata.
8.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del Decreto dell’Assessore della sanità del 28 aprile 1995, del Decreto del Presidente della Regione 16 maggio 1996 nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la corte panormita erroneamente ritenuto che gli interventi di manutenzione del ***** siano stati avviati nel 1996 e, quindi, dopo l’entrata in vigore del Decreto assessoriale del 28 aprile 1995, cosicché l’immobile non era stato utilizzato dal Comune sino al collaudo del 2004.
8.1. A fronte di tale erronea conclusione, assume il ricorrente che l’utilizzazione dell’immobile anteriormente a detto decreto risulta provata dalla documentazione indicata nel mezzo.
8.2. La censura è inammissibile perché fondata su documentazione che la corte territoriale ha ritenuto inidonea a smentire la ricostruzione in fatto secondo la quale l’intervento edilizio avviato in precedenza rispetto al decreto assessoriale del 28/4/1998 era finalizzato alla realizzazione di alloggi popolari ma non era mai stato terminato e sospeso nel 1994. La corte territoriale ha pure evidenziato che, dopo l’avvio di un nuovo progetto nel 1996, l’immobile non è stato utilizzato dal Comune almeno fino al collaudo avvenuto in data 7/5/2004 e, quindi, non era sicuramente stato utilizzato nel periodo in cui era entrato in vigore il Decreto Assessoriale del 28/4/1995.
8.3. Tale ratio decidendi, conforme alla recente giurisprudenza della Corte che in materia valorizza la concreta gestione (cfr. Cass. 16059/2020), non è efficacemente attinta dalla censura che ripropone la medesima documentazione legittimamente ritenuta irrilevante dal giudice del merito.
9.Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 1140,1141,1147,1150 e 2041 c.c. per avere la corte territoriale con motivazione contraddittoria escluso il diritto al rimborso sull’assunto che le stesse erano state eseguite durante il periodo in cui il Comune era titolare seppure temporaneo dei beni, al tempo stesso evidenziando che all’epoca del Decreto assessoriale del 28/4/1995 non erano ancora stati avviati gli interventi per i quali si invoca il rimborso.
9.1. La censura è inammissibile perché il rigetto della domanda è stato fondato su due rationes decidendi, una quella attinta dalla censura e l’altra fondata sulla considerazione che il D.Lgs. n. 502 del 1992 in forza del quale è avvenuta la retrocessione dell’immobile di causa non prevede alcuna richiesta di rimborso per tali spese. Ebbene) poiché tale seconda ratio decidendi non è oggetto di impugnazione, la censura è inammissibile in conformità al principio secondo cui qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali ” rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione. (cfr. Cass. Sez. Un. 7931/2013; Cass. 4293/2016).
10. L’esito sfavorevole di tutti i motivi comporta che il ricorso è rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
11. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater-, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara il ricorrente tenuto alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate in Euro 10.000 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 9 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021
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