Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.39652 del 13/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2728-2021 proposto da:

K.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA, 4, presso lo studio dell’avvocato RAOUL GIANGOLINI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6407/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/12/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA MELONI.

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Roma con sentenza in data 16/12/2020 ha rigettato l’appello avverso il provvedimento del Tribunale di Roma che a sua volta aveva confermato il rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma in ordine alle istanze avanzate da K.L. nato in Gambia in data *****, volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di essere fuggito dal proprio paese in quanto era stato accusato ingiustamente di cannibalismo e temeva per questo di essere sottoposto a pena di morte in caso di rimpatrio. La Corte in particolare ha ritenuto il ricorrente non credibile e quindi ha escluso le condizioni previste per il riconoscimento del diritto al rifugio ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 7 e 8 ed i presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per la concessione della protezione sussidiaria, non avendo il ricorrente fornito alcun riscontro che potesse essere sottoposto nel paese di origine a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti. Nel contempo il collegio di merito negava il ricorrere di uno stato di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nonché una situazione di elevata vulnerabilità individuale. Avverso il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo. Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione alla pena capitale cui temeva di essere sottoposto il ricorrente.

La censura relativa all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è inammissibile in quanto non solo non coglie la ratio decidendi ma non indica il fatto di cui è stato omesso l’esame. Giova, invero, premettere che, per effetto della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, oggetto del vizio di cui alla citata norma è oggi esclusivamente l’omesso esame circa un “fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Il mancato esame, dunque, deve riguardare un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un “fatto” costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (Cass., 8 settembre 2016, n. 17761; Cass. 13 dicembre 2017, n. 29883), e non, invece, le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass., SU, 20 giugno 2018, n. 16303; Cass. 14 giugno 2017, n. 14802), oppure gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass., Sez. U.,7 aprile 2014, n. 8053). E’ utile rammentare, poi, che Cass., Sez. U, 7 aprile 2014, n. 8053, ha chiarito che “la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), ed all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come ed il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti. Nella censura nulla di tutto ciò risulta riportato.

Il ricorso è inammissibile anche in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Infatti la Corte ha ritenuto il ricorrente non credibile e la versione resa generica e priva di riscontro. Pertanto se vige in Gambia la pena di morte la mancanza di credibilità esclude in relazione all’art. 14, lett. A) e B) la possibilità di concedere la protezione sussidiaria.

In ordine all’art. 14, lett. C), il giudice territoriale non è venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria in quanto pur avendo ritenuto, a monte, che i fatti lamentati non costituiscano un ostacolo al rimpatrio né integrino un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali della persona ha comunque indagato verificando, sulla base del rapporto internazionale indicato in motivazione e citando le fonti di informazione, che la situazione del Gambia non comporta il rischio di un danno grave derivante da violenza indiscriminata.

In ordine alla protezione umanitaria è ben vero che il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente non preclude di per sé la valutazione di diverse circostanze che concretizzano una situazione di vulnerabilità ma occorre rilevare che a tal fine non erano sufficienti le allegazioni sulla sola situazione generale esistente nel paese di origine.

La Corte infatti avvalendosi dei poteri di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, ha escluso con accertamento di fatto insindacabile in questa sede l’esistenza di una situazione di particolare vulnerabilità del ricorrente e l’inserimento sociale e lavorativo dello straniero, ritenuto saltuario ed episodico, non avendo il ricorrente provato di aver trovato un lavoro stabile in Italia e nemmeno ha allegato elementi che consentano di stabilire se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. 4455/2018).

Il ricorso proposto deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte di Cassazione, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

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