Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.39668 del 13/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10388-2021 proposto da:

B.A.M., domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato SINUHE MASSIMILIANO VINCENZO CURCURACI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ENNA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5501/7/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 19/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA TORRE MARIA ENZA.

RITENUTO

che:

B.A.M. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, n. 5501/7/2020 dep. il 19.10.2020, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per Irpef anno 2010, ha rigettato l’appello della contribuente, confermando la decisione di primo grado.

L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

CONSIDERATO

che:

Il ricorso è inammissibile.

Costituisce principio consolidato di questa Corte quello secondo cui la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, entro l’udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all’impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale, a norma della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1, un duplicato dell’avviso stesso (Cass., 1 ottobre 2015, n. 19623; Cass., 30 dicembre 2015, n. 26108; Cass., sez 6-5, 1 ottobre 2018, n. 23793; Cass. n. 8641/2019).

La prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica può essere data dopo la proposizione del gravame, fino all’udienza di discussione (Cass., Sez.Un., 12 maggio 2010, n. 11429).

Pertanto, in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività da parte dell’intimato, l’impugnazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c..

Tuttavia, il ricorrente può domandare di essere rimesso in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c., purché offra la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso.

Nella specie, però, la ricorrente non ha dimostrato l’avvenuta notifica del ricorso per cassazione e non si è attivata a chiedere l’eventuale rilascio del duplicato della ricevuta di ritorno; né può essere proposta l’istanza di rinvio dell’udienza, al fine di provvedere al deposito della ricevuta di ritorno, poiché il differimento d’udienza si porrebbe in manifesta contraddizione con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo stabilito dall’art. 111 Cost.. Infatti, l’omessa produzione determina in modo istantaneo ed irretrattabile l’effetto dell’inammissibilità dell’impugnazione nonché il consolidamento del diritto della controparte a tale declaratoria (Cass., 28 aprile 2011, n. 9453).

Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimata. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

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