LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15731-2020 proposto da:
COORDINAMENTO NAZIONALE degli AGROTECNICI E AGROTECNICI LAUREATI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI, 55, presso lo studio dell’avvocato MARIA GIUSEPPINA LO IUDICE, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO COLACI;
– ricorrente –
contro
REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 12, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANO PUNGI’, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONELLA COSCARELLA, DOMENICO GULLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1838/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 30/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PARISE CLOTILDE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Coordinamento Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati conveniva avanti il Tribunale di Catanzaro la Regione Calabria chiedendo accertarsi il proprio adempimento agli obblighi assunti verso la Regione Calabria con la convenzione rep. n. 246 del 23-3-2010 inerente il progetto “Smaltimento dei rifiuti speciali nel settore agricolo”, nonché chiedendo accertarsi il proprio diritto ad ottenere l’erogazione del finanziamento pattuito e di conseguenza condannarsi l’Ente a pagare l’importo finanziato di Euro 90.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il Tribunale di Catanzaro accoglieva parzialmente la domanda e condannava la Regione Calabria al pagamento in favore di parte attrice di Euro 9.700,00, oltre interessi legali dal 4 febbraio 2013, e la Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1838/2019 pubblicata il 30-9-2019, ha confermato integralmente la sentenza di primo grado, rigettando sia l’appello principale proposto dall’odierno ricorrente, sia l’appello incidentale proposto dalla Regione Calabria.
2. Avverso la suddetta sentenza, il Coordinamento Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati (di seguito per brevità Coordinamento) propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Regione Calabria, che resiste con controricorso.
3. Parte ricorrente denuncia, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1324,1362,1366 e 1369 c.c., in relazione all’art. 4 della convenzione rep. n. 246 del 23.3.2010 ed in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il Giudice di Appello violato le regole di ermeneutica nell’interpretare il contratto, omettendo di considerare lo scopo pratico perseguito dalle parti e la relativa causa concreta, individuata nelle premesse del contratto con l’affermazione che la “Regione Calabria, consapevole della necessità di favorire azioni conoscitive sulla ricaduta dei diversi interventi in campo ambientale intende rafforzare il proprio ruolo nella realizzazione di specifici interventi di sostegno che aiutano a costruire e condividere significati e riferimenti valoriali e che supportino i processi di sviluppo locale sostenibile”. In particolare deduce che la mancata erogazione dell’anticipazione del 30% del finanziamento, prevista come dovuta nella convenzione in base a mera richiesta, era indispensabile per l’attuazione della causa del contratto, come risultante dall’interpretazione letterale e logica della convenzione, la Regione non aveva versato detto anticipo e ciò aveva impedito a parte ricorrente di effettuare i pagamenti ai soggetti terzi che avevano contribuito alla realizzazione del progetto, in ogni caso portato a termine.
Con il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 702 quater c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’Appello ritenuto intempestivi i documenti prodotti dall’appellante per la prima volta nel giudizio di secondo grado, nonostante tali documenti avessero data certa successiva alla definizione del giudizio di primo grado. Deduce che i professionisti incaricati di seguire le fasi attuative del progetti e l’ente Agroform Calabria solo nel 2015 avevano presentato le richieste di pagamento, emettendo fatture pro forma, richiama una serie di documenti (pag. 14 e 15 del ricorso), adducendo che da essi risulta la riconducibilità delle proposte di parcella all’attività prevista nella convenzione, con analitica descrizione di tutti i dati utili, rileva che la tardività della produzione era imputabile ai suddetti professionisti, i quali in ogni caso – in modo non anomalo – avevano presentato le richieste di pagamento entro i termini di prescrizione, e infine deduce che la completa esecuzione delle attività previste nella convenzione era stata provata con la documentazione trasmessa dall’odierno ricorrente in sede di rendicontazione alla Regione Calabria, ad esempio con la missiva dell’8-8-2014 (pag. 16 ricorso).
4. I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili sia perché non sono conducenti rispetto al percorso argomentativo della sentenza impugnata, sia perché sono generici e difettano di autosufficienza, sia perché mediante l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge mirano in realtà ad un riesame del merito.
4.1. La Corte d’appello, nel ricostruire la vicenda oggetto di causa e i fatti in base ai documenti ritualmente prodotti in primo grado, ha affermato che: i) il Coordinamento aveva comunicato la conclusione delle attività il 23-2-2011 ed aveva provato di aver espletato, entro il termine di durata della convenzione, solo le attività corrispondenti all’importo documentato dei costi pari a Euro 9.700,00, ma non di tutte le altre attività programmate, per le quali non aveva fornito idonea documentazione di spesa in primo grado e neppure, in precedenza, l’aveva fornita alla Regione, che più volte ne aveva sollecitato l’invio, anche nel 2014; ii) l’adempimento solo parziale non era idoneo a determinare la revoca del contributo e la risoluzione della convenzione, avendo ciò incidenza solo sul quantum debeatur del finanziamento (cfr. pag. 6 e 7 della sentenza- pronuncia sull’appello incidentale della Regione, non più oggetto di censura in questa sede); iii) era onere del Coordinamento, a fronte dell’eccezione di inadempimento sollevata dalla Regione Calabria, dare dimostrazione di aver espletato tutte le attività programmate nella convenzione, detta dimostrazione non era stata fornita né nella fase pregiudiziale, né nel giudizio di primo grado, ed invece parte ricorrente avrebbe dovuto e potuto acquisire idonea documentazione di spesa sin dalla data di richiesta della Regione di liquidazione del finanziamento per il completamento dei lavori, o comunque in primo grado, mentre non ve ne era cenno nel ricorso introduttivo depositato il 20-11-2014; iv) la produzione solo in appello delle fatture pro forma (preavvisi di parcelle) era inammissibile perché non era giustificato il mancato tempestivo deposito nel corso del giudizio di primo grado in base all’assunto secondo cui “solo recentemente” – nel 2015 – i professionisti avevano presentato le richieste di pagamento riferite ad attività espletate nel 2010-2011 in costanza di convenzione; v) anche a voler considerare il contenuto di detti documenti, alle fatture pro forma non era attribuibile valore probatorio pieno, e la loro datazione (2015), considerevolmente distanziata temporalmente dall’epoca di completamento dei lavori (2011), in mancanza di altri elementi, non era sufficiente a fornire, con adeguati margini di certezza, la dimostrazione dell’effettivo svolgimento di quelle attività entro l’ambito di vigenza della convenzione.
4.2. A fronte di detto chiaro percorso argomentativo, le doglianze espresse con il secondo motivo, da scrutinarsi prioritariamente sotto il profilo logico, non sono conducenti ed invero neppure si confrontano con il decisum, in particolare con riguardo alla dirimente affermazione della mancanza di prova da parte dell’odierno ricorrente, su cui incombeva il relativo onere a fronte dell’eccezione della debitrice ex art. 1460 c.c. (cfr. Cass. 826/2015; Cass. 13685/2019), dell’espletamento di tutte le attività programmate e quindi dell’integrale suo adempimento, avendo la Corte di merito ritenuto ininfluente, secondo una valutazione di merito neppure sindacata in ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il contenuto dei documenti offerti in produzione in appello, al di là della loro inammissibilità per tardività, pure motivatamente affermata dalla Corte di merito. Sotto quest’ultimo profilo, premesso che nella specie trova applicazione l’art. 702 quater c.p.c., come novellato dalla L. n. 134 del 2012 (in vigore dal 12-8-2012, il ricorso è stato depositato il 20-11-2014 – cfr. pag. 10 sentenza -), la Corte d’appello ha infatti ritenuto, con motivazione adeguata, che la tardività della produzione fosse imputabile al Coordinamento e che i documenti non fossero indispensabili ai fini del decidere, e anzi neppure fossero rilevanti. Rispetto a tale motivazione, la denuncia del vizio di violazione dell’art. 702 quater c.p.c., come proposta, è mediata dal merito e mira ad un riesame dei fatti, poiché implica una rivalutazione in ordine all’imputabilità del ritardo della produzione documentale ed alla sua indispensabilità. E’ inammissibile anche per difetto di autosufficienza il generico richiamo a documenti asseritamente trasmessi in sede di rendicontazione alla Regione nel 2014 (cfr. pag. 16 ricorso), senza precisazione di come, dove e quando la produzione sia stata effettuata nei giudizi di merito e con quale numerazione sia reperibile nel fascicolo di parte.
4.3. Alla stregua del suddetto contesto, la mancata erogazione dell’anticipo del 30% non può assumere rilevanza nel senso prospettato in ricorso con il primo motivo, peraltro sotto il profilo dell’erronea interpretazione della convenzione espresso in modo non lineare e non pertinente alle questioni oggetto del contendere. Infatti, è la stessa parte ricorrente a sostenere di aver comunque adempiuto a tutte le prestazioni programmate, nonostante il mancato pagamento dell’anticipo, senza tuttavia darne dimostrazione per quanto insindacabilmente accertato nei giudizi di merito, come premesso. Pertanto, il riferimento alla “attuazione della causa del contratto”, sotto questo aspetto, da un lato è contraddittorio perché contrastante con le stesse allegazioni in fatto di parte ricorrente, che sovrappone indistintamente la questione della prova dell’attività che assume espletata con quella della prova del pagamento di spese asseritamente sostenute, dall’altro lato è ininfluente per le ragioni, neppure specificamente censurate, espresse nella sentenza impugnata (cfr. pag. 7), secondo le quali l’anticipo pattuito, pari al 30% del finanziamento, era di importo superiore al costo documentato delle prestazioni eseguite e, in ogni caso, sarebbe dovuto essere in parte restituito.
5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 3.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021
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