LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso 19531-2020 proposto da:
CONDOMINIO *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO BONACCORSI DI PATTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato EVELINA LINDA SILVIA BONALDO;
– ricorrente –
Contro
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI FRASSINI 23, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI FARAGASSO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
Avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 18/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere SCARPA ANTONIO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Numero di raccolta generale 39756/2021 Il Condominio ***** ha proposto ricorso articolato in due motivi (1: violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 4 e 14; 2: violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 111 Cost., comma 6) avverso l’ordinanza 18 marzo 2020, resa dal Tribunale di Milano.
Resiste con controricorso l’avvocato C.G..
Il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile perché tardiva, trovando applicazione il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, l’opposizione formulata con citazione notificata il 17 dicembre 2018 ed iscritta a ruolo il 21 dicembre 2018 dal Condominio ***** contro il decreto ingiuntivo per compensi professionali notificato in data 7 novembre 2018.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza del primo motivo, restando assorbito il secondo motivo, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il Presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio.
Le parti hanno presentato memorie.
Va disattesa l’eccezione pregiudiziale del controricorrente circa la mancanza di autorizzazione dell’assemblea condominiale, giacché l’amministratore di condominio non ha necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea per proporre opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del condominio dal terzo creditore in adempimento di un’obbligazione assunta dal medesimo amministratore per conto dei partecipanti, ovvero per dare esecuzione a delibere assembleari (cfr. Cass. Sez. 2, 03/08/2016, n. 16260). Trattandosi di causa che rientra nell’ambito delle attribuzioni dell’amministratore, questi può anche conferire procura al difensore al fine di costituirsi in giudizio senza necessità di alcuna autorizzazione assembleare (Cass. Sez. 2, 25/05/2016, n. 10865).
Parimenti superabile è l’altra eccezione del controricorrente, in quanto la mancanza dell’attestazione di conformità della procura alle liti notificata unitamente al ricorso a mezzo PEC ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, non comporta l’inammissibilità per nullità della notificazione, venendo in rilievo, ai fini della costituzione mediante deposito di fascicolo cartaceo imposta dalla disciplina qui applicabile ratione temporis, una mera irregolarità sanata dal tempestivo deposito del ricorso e della procura in originale analogico, corredati dall’attestazione mancante (Cass. Sez. U, 21/12/2020, n. 29175).
Il primo motivo di ricorso è poi manifestamente fondato.
A seguito, infatti, dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, come sostituito dal D.Lgs. cit., può essere introdotta: a) con un ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario “speciale” disciplinato dal menzionato D.Lgs., artt. 3, 4 e 14; oppure: b) ai sensi degli artt. 633 c.p.c. e ss., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi degli artt. 702 bis c.p.c. e ss., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648,649,653 e 654 c.p.c. (Cass. Sez. U, 23/02/2018, n. 4485). La controversia L. n. 794 del 1942 ex art. 28, introdotta sia ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, resta comunque soggetta al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all’an debeatur, salvo che il cliente convenuto non ampli l’oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale (Cass. Sez. U, 23/02/2018, n. 4485).
Deve poi ribadirsi l’orientamento di questa Corte, secondo il quale l’opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso l’ingiunzione ottenuta dall’avvocato nei confronti del proprio cliente ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, ai sensi del combinato disposto della L. n. 794 del 1942, art. 28, dell’art. 633 c.p.c. e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, proposta, come nella specie, con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, è da reputare utilmente esperita qualora la citazione sia stata comunque notificata entro il termine di quaranta giorni – di cui all’art. 641 c.p.c. – dalla notificazione dell’ingiunzione di pagamento (nella specie, citazione notificata il 17 dicembre 2018 contro il decreto ingiuntivo notificato in data 7 novembre 2018). In tale evenienza, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell’opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato, ancorché erroneamente prescelto, mentre il giudice adito deve disporre con ordinanza il mutamento del rito, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 1 (Cass. Sez. 2, 26/09/2019, n. 24069).
Va dunque accolto il primo motivo di ricorso, restando assorbito il secondo motivo, e l’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione, che procederà a nuovo esame della causa uniformandosi all’enunciato principio e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Milano in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021
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