LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BALSAMO Milena – Presidente –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5962/2017 proposto da:
Tre Esse Italia Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Panisperna 95 presso lo studio dell’avvocato Guidotti Stefano rappresentato e difeso dall’avvocato Cicerchia Renato;
– ricorrente –
contro
Comune Di Guidonia Montecelio;
– intimato –
e contro
Marco Simone Golf & Country Club Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Foro Traiano 1-a presso lo studio dell’avvocato Schettini Dario Ovidio che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4889/2016 della COMM.TRIB.REG., LAZIO, depositata il 25/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. MARTORELLI RAFFAELE.
RILEVATO
CHE:
1.La “Tre Esse s.r.l.”, Concessionaria alla riscossione del Comune di Guidonia Montecelio, accertava in capo alla società “Marco Simone Golf & Country Club spa” l’omessa dichiarazione e l’omesso pagamento dell’imposta ICI per immobili di sua proprietà, per l’annualità 2011.
Avverso detto avviso proponeva ricorso la società, deducendo di dover essere esentata dal tributo preteso, D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 7 svolgendo, senza scopo di lucro, attività sportiva a livello dilettantistico, in favore dei soci.
Precisava, infatti, di aver sempre utilizzato direttamente il proprio terreno e gli impianti sportivi ivi esistenti per lo svolgimento in favore dei propri soci attività sportiva dilettantistica e per promuovere la conoscenza del golf attraverso l’istituzione di un “campo pratica” oltre ad essere regolarmente affiliata alla Federazione Italiana Golf (emanazione diretta del Coni). Affermava, inoltre, di non aver mai distribuito avanzi di gestione ai soci, considerato che l’attività fiscalmente commerciale era del tutto marginale e comunque strumentale a quella istituzionale. Concludeva assumendo la sussistenza del presupposto oggettivo e del presupposto soggettivo, per fruire dell’esenzione Ici, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7.
L’Ente impositore, per il tramite della concessionaria alla riscossione, contestava la fondatezza delle avverse argomentazioni insistendo nel fatto che l’attività svolta dalla società fosse di natura commerciale e, come tale, fosse esclusa dall’esenzione dall’Ici, prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7.
La C.T.P. di Roma, con sentenza n. 26650/2015 sez. 25 rigettava il ricorso in quanto dai documenti in atti, emergeva come l’attività effettivamente esercitata non potesse ritenersi usuale attività sportiva svolta a livello dilettantistico. Osservava, inoltre, che, nel caso di specie, mancava il requisito imprescindibile della destinazione dell’attivo societario, in caso di scioglimento della società, ad altro Ente non commerciale con analoga attività istituzionale, prevedendosi invece, nello Statuto societario, la distribuzione dell’utile ai soci, con conseguente inquadramento dell’ente nella tipologia delle società commerciali con scopo di lucro.
Proposto appello dalla società contribuente “Marco Simone Golf & Country Club spa”, la C.T.R. Lazio, con sentenza n. 4889/2016, lo accoglieva, ritenendo la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi, ai fini dell’esenzione Ici, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992 e successive modifiche, art. 7, lett. i.
Con riferimento al presupposto oggettivo, secondo la C.T.R., l’appellante aveva dimostrato di svolgere attività sportiva a livello dilettantistico in favore dei soci e senza scopo di lucro, per non aver mai realizzato disavanzi di gestione o distribuzione di utili, come risultava dal Bilancio 2011 prodotto in atti. In particolare, riteneva che la contribuente avesse dimostrato, altresì, di avere sempre utilizzato direttamente (senza concederlo in locazione a terzi) il proprio terreno e gli impianti sportivi ivi esistenti, per ivi far svolgere ai propri soci attività sportiva dilettantistica e per promuovere la conoscenza del golf attraverso l’istituzione di un “campo pratica”.
Sempre con riguardo al medesimo presupposto, secondo la CTR, non si poteva escludere la spettanza dell’esenzione, come ritenuto dai primi giudici, poiché la normativa di riferimento era stata oggetto di una norma interpretativa del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i) ossia la L. n. 248 del 2006, art. 38 che aveva dichiarato l’esenzione applicabile solo nel caso in cui le attività indicate “non abbiano esclusivamente natura commerciale” (cf. D.L. n. 203 del 2005, art. 7, comma 2-bis, come riformulato dal D.L. n. 223 del 2006, art. 39, conv. L. n. 248 del 2006).
Con riguardo al presupposto soggettivo, osservava che l’appellante non poteva essere esclusa dall’esenzione Ici, per il solo fatto di essere una società di capitali, come erroneamente affermato dalla parte appellata, in quanto le società sportive dilettantistiche per azioni, senza scopo di lucro, come quella nella specie, costituivano una figura “atipica”, rispetto ad altri Enti e società, per il fatto che le stesse non potevano avere scopo di lucro, né potevano distribuire avanzi di gestione. In caso contrario, infatti, sarebbe venuta meno l’equiparazione alle Associazioni dilettantistiche e l’affiliazione al Coni.
Statuiva la regionale che, essendo il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i) una legge in materia tributaria, la stessa doveva applicarsi oltre che alle Associazioni dilettantistiche, anche alle società di capitali senza scopo di lucro, in forza dell’equiparazione operata con la citata L. n. 289 del 2002. Pertanto, nella specie, non vi era dubbio che alla società in oggetto, in quanto società di capitali senza scopo di lucro, dovesse applicarsi l’esenzione dal tributo.
Avverso la suindicata sentenza proponeva ricorso la TRE ESSE ITALIA SRL, che deduceva:
A)Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al combinato disposto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i) e della L. n. 298 del 2002, art. 90.
B)Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
C) Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2697 c.c..
Il resistente Marco Simone Golf e Country spa si costituiva con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
2.Con il primo motivo il ricorrente, considerata la necessaria la sussistenza dei due requisiti indicati, soggettivo (ossia che il soggetto richiedente dell’esenzione, risulti essere soggetto diverso da società) ed oggettivo (attinente alla tipologia di attività per la quale l’immobile veniva impiegato), contesta la presunta equiparazione della società Marco Simone Golf E Country Club alle associazioni sportive dilettantistiche. Infatti, in forza della L. n. 298 del 2002, citato art. 90, comma 1, n. 18, per poter considerare una società come non lucrativa (e quindi per estendere i benefici tributari) doveva ritenersi necessario che nello statuto della stessa fosse previsto espressamente “l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società e delle associazioni ” (L. n. 289 del 2002, art. 90, n. 18, lett h)), mentre nella società contribuente era prevista, in caso di scioglimento/liquidazione, la revoca dell’affiliazione alla Federazione Italiana Golf e la devoluzione dell’attivo patrimoniale ai soci.
3.Con il secondo motivo, si eccepisce l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. La ricorrente deduce, infatti, di aver evidenziato, nei precedenti gradi di giudizio, la non conformità dello Statuto, con riferimento al mancato rispetto dell’obbligo di devoluzione del patrimonio dell’ente non commerciale, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale svolgente analoga attività istituzionale, salvo destinazione imposta dalla legge.
4.Con il terzo motivo, si lamenta l’illegittimità della sentenza impugnata sotto l’ulteriore profilo della violazione della norma sull’onere probatorio, previsto dall’art. 2697 del c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
Al soggetto che invoca l’esenzione, secondo il ricorrente, incombe l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che la giustificavano.
Il contribuente non avrebbe, invece, fornito alcuna prova idonea a dimostrare lo svolgimento dell’attività statutaria con modalità non commerciali.
5.Il ricorso è fondato ed i motivi possono essere esaminati congiuntamente, tenuto conto della intima connessione delle questioni prospettate.
6. Questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, con riferimento al profilo soggettivo costituito dalla natura giuridica dell’ente, come “le società sportive dilettantistiche (SSD) siano state equiparate per legge alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD), alle quali la stessa amministrazione finanziaria riconosce l’esenzione Ici D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 7, comma 1, lett. i). Così, in particolare, prevede la Circolare 2/DF del 26 gennaio 2009, secondo cui: “(…) H) Le attività sportive. L’esenzione deve essere riconosciuta agli immobili dove vengono esercitate le attività sportive rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI, a condizione che siano svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 90”.
Per quanto concerne la richiamata equiparazione normativa, la L. n. 289 del 2002, art. 90 (Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica), dispone: “1. Le disposizioni della L. 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro”; al comma 17 prevede che: “Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme: c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro”.
Al comma 18, la medesima disposizione prescrive che lo statuto delle società sportive dilettantistiche (e delle associazioni) prevedano: “(…) d) l’assenza di fini di lucro; che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; (..) h) l’ente l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni”.
Va poi aggiunto come l’equiparazione tra associazioni e società sportive dilettantistiche sia dalla legge previsto anche quanto a rapporto di accreditamento e certificazione con il CONI, posto che il D.L. n. 136 del 2004, art. 7 conv. in L. n. 186 del 2004, il quale recita: “Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica.
1. In relazione alla necessità di confermare che il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, art. 90, commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo nazionale ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, art. 5, comma 1.
2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle entrate, l’elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi”.
6.1 Venendo al caso in esame, la motivazione dei giudici di merito non resiste alle censure del ricorrente che facendo espresso richiamo alla norma di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 18 ha evidenziato la necessaria sussistenza nello statuto delle società sportive dilettantistiche (e delle associazioni) di previsioni concernenti: “(…) d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; (..) h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni”.
Tale previsione manca nello statuto della società contribuente; come dedotto, lo Statuto societario della Marco Simone risulta essere carente in ordine a detta previsione, prevedendo, in contrario, che la società potesse svolgere attività diverse da quelle sportive dilettantistiche, di natura commerciale i cui utili erano tenuti distinti.
Dai dati societari emerge, inoltre, che la società aveva immobili classati in categoria catastale D/6 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi con fine di lucro), un cospicuo attivo patrimoniale ammontante a Euro 27.908.705,00 (bilancio 2015) e che la struttura del capitale sociale evidenziava una solida proprietà a cui doveva, in casi di scioglimento e/o della liquidazione della società, essere corrisposta la quasi totalità del riparto dell’attivo patrimoniale.
Sotto altro profilo, condivisibile è anche la censura secondo cui non ha alcun rilievo l’eventuale assenza disavanzo di gestione o la mancata distribuzione di utili, in quanto l’assenza di fine di lucro non può essere rappresentata dal non aver mai realizzato disavanzi di gestione.
Non può quindi considerarsi realizzata la previsione normativa di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i) nella parte in cui stabilisce espressamente che per aversi l’esenzione dal pagamento dell’ICI gli immobili dovevano essere destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.
Il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso della contribuente.
Sussistono i presupposti, tenuto conto dell’alternanza delle vicende processuali, per compensare le spese del giudizio di merito.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte:
– accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge l’originario ricorso;
– Compensa le spese dei giudizi di merito;
– condanna la “Marco Simone Golf & Country Club spa” al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 3.700,00, oltre Euro 200,00 per spese ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione della Corte di cassazione, a seguito di riconvocazione, tenuta da remoto, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021