LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10258/2015 proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende –
– ricorrente –
contro
C.P., elettivamente domiciliato in Roma Viale Parioli 43, presso lo studio dell’avvocato D’Ayala Valva Francesco che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Centore Paolo;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 392/38/2014 pronunciata dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte e depositata il 25/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 dal consigliere Dott. Federici Francesco.
RILEVATO
Che:
A C.P. fu notificato l’avviso d’accertamento ***** con cui l’Agenzia delle entrate, in riferimento all’anno d’imposta 2005, richiese il pagamento di Euro 378.944,00 a titolo di Iva, Euro 80.563,00 a titolo di Irap e interessi, comminando inoltre la sanzione di Euro 459.507,00. Con l’atto impositivo l’ufficio intese assoggettare a tassazione la vendita di terreni del contribuente, siti in Acqui Terme, a rogito del notaio Cassinelli, ceduti al prezzo dichiarato di Euro 1.894.724,00. Il complesso fondiario era pervenuto al C. per successione paterna e a seguito di divisione intervenuta con le germane. La pretesa fiscale dell’Amministrazione finanziaria era stata ricondotta alla circostanza che il complesso fondiario era compreso nell’attività di imprenditore agricolo del contribuente, e dunque tra i beni aziendali, assoggettabili ad Iva e a Irap.
Il contribuente, che su quei terreni aveva versato l’imposta sostitutiva ai sensi del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, art. 2, e che contestava la causa dell’accertamento sostenendo trattarsi di beni personali, estranei alla impresa agricola, adì la Commissione tributaria provinciale di Alessandria, che con sentenza n. 46/05/2011 accolse le ragioni del ricorrente. L’ufficio, che eccepiva la nullità del giudizio per vizi di sottoscrizione del ricorso introduttivo e della procura, insistendo nel merito nelle proprie ragioni, appellò la decisione. La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 392/38/2014, ora oggetto d’impugnazione, rigettò l’appello. Il giudice regionale ha ritenuto che alla luce della normativa e della interpretazione giurisprudenziale l’atto introduttivo fosse esente da vizi. Nel merito ha affermato che l’Amministrazione finanziaria non aveva provato che quei terreni fossero compresi nell’impresa agricola, dovendosi pertanto escludere le imposte applicate.
La sentenza è stata censurata dall’Agenzia delle entrate con due motivi, cui ha resistito il contribuente con controricorso.
Nell’adunanza camerale del 28 settembre 2021 la causa è stata trattata e decisa sulla base degli atti depositati dalle parti.
CONSIDERATO
Che:
L’agenzia delle entrate ha denunciato:
con il primo motivo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 22 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 3 e dell’art. 18, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per l’erronea pronuncia sulla eccepita inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente per difetto di sottoscrizione dell’atto e della procura;
con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 1,2 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, quanto alla esclusione dell’assoggettamento della compravendita alle imposte pretese.
Esaminando il primo motivo la ricorrente invoca un vizio di interpretazione giuridica delle norme, il D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 12 e 18, lamentando che le ragioni su cui la Commissione regionale veneta ha fondato la propria decisione siano in contrasto con l’interpretazione della disciplina. La ricorrente ritiene nullo il ricorso introduttivo perché esso riporta la sola sottoscrizione del contribuente e non anche del difensore. Altrettanto ritiene della procura e della delega alla difesa processuale, apposta in calce al ricorso, perché sottoscritta dal solo difensore e non dal ricorrente. Sostiene che i vizi di sottoscrizione dell’atto e della procura rendano nullo l’atto, così che erroneamente il giudice d’appello avrebbe ritenuto esente da vizi il ricorso introduttivo alla luce della corretta interpretazione della disciplina richiamata.
Il controricorrente contesta le ragioni dell’ufficio, richiamando giurisprudenza di legittimità a sostegno della propria difesa. Evidenzia inoltre che in ogni caso nella prima udienza la nomina del difensore fu confermata e ratificata, nominando anche un co-difensore.
Il giudice regionale, nella parte della pronuncia dedicata ai “motivi della decisione”, dopo aver fotografato il ricorso, rilevando che “la firma (del difensore) apposta in calce alla delega a sua volta apposta in calce al ricorso sottoscritto dalla parte vale non solo quale riconoscimento della autografia del cliente, ma anche quale firma finale a sugello dell’atto stesso”, ha evidenziato che in esso era indicato in epigrafe che la parte si avvaleva del patrocinio del difensore, nominativamente individuato con relativa elezione di domicilio. Riteneva dunque che il mandato fosse stato ritualmente conferito, dovendosi avere riguardo all’atto nel suo complesso. Osservava inoltre che in prima udienza la nomina del difensore era stata rinnovata e ratificata a verbale, così superandosi ogni residuo dubbio sulla ritualità dell’atto introduttivo.
Il motivo del ricorso è infondato e va rigettato.
Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 3, (ratione temporis vigente, ora trasfuso nel comma 7 della medesima norma) enunciava che “ai difensori di cui al comma 2 deve essere conferito l’incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato. All’udienza pubblica l’incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale”. Il medesimo D.Lgs., art. 18, comma 3, prevedeva che “il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l’indicazione dell’incarico a norma dell’art. 12, comma 3, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall’art. 12, comma 5 ….”, mentre, nel successivo comma 4, è previsto che “il ricorso è inammissibile se …. non è sottoscritto a norma del comma precedente”.
Va intanto rappresentato che la giurisprudenza più sensibile all’interpretazione del dettato normativo, alla luce dei principi elaborati dalla Corte costituzionale in materia di inammissibilità, ha avvertito che il rigore sanzionatorio riconducibile alle previsioni di inammissibilità impongono una interpretazione restrittiva delle ipotesi, solo per i casi in cui la gravità ne giustifica l’applicazione. A tal fine si ha riguardo all’orientamento emerso nella giurisprudenza costituzionale, secondo cui le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della “tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità” (sentenze C. Cost. nn. 189 del 2000 e 520 del 2002)” (Cass., 17/11/2014, n. 24461).
Indirizzando l’attenzione sui principi elaborati dalla Corte di legittimità in merito alla sottoscrizione del ricorso e del rilascio della procura, si è ad esempio affermato che a seguito dell’entrata in vigore della L. 27 maggio 1997 n. 141, modificativo dell’art. 83 c.p.c., la procura al difensore si considera apposta in calce alla citazione o al ricorso anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto a cui si riferisce. Tale ipotesi ricorre allorché la pagina finale del ricorso sottoscritta fino all’ultimo rigo non consente l’inserimento della procura nello stesso foglio, rendendo pertanto necessario l’impiego di un foglio aggiunto, spillato al precedente e collegato ad esso dalla numerazione progressiva delle pagine e impiegato per scrivere la procura nei primi righi utili formando un corpo unico con il ricorso che precede (Cass., 29/08/1998, n. 8649; 4/12/2000, n. 15425). Ma si è anche affermato che ai fini della validità della procura rilasciata su foglio separato è irrilevante la mancanza di una espressa menzione del procedimento per il quale essa sia stata rilasciata, qualora notificata unitamente all’atto cui accede, in quanto la collocazione della procura, anche se rilasciata su foglio separato, è idonea a conferire la certezza circa la provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura al giudizio cui l’atto stesso fa riferimento. Peraltro, ai fini della validità della procura apposta su foglio separato, non è richiesto dalla legge che l’inserimento della procura nel foglio in cui è riportato il ricorso sia impedito dal fatto che la pagina finale dell’atto sia riempita fino all’ultima riga, né che per scrivere la procura si siano utilizzate le prime righe del foglio separato, al fine di formare un corpo unico tra questo e l’atto che precede (Cass., 24/09/2002, n. 13910; 12/12/2002, n. 17741; 2/04/2004, n. 6521).
Con specifico riferimento alla regolarità del ricorso, e in particolare alla sua rituale sottoscrizione, si è affermato che la firma del difensore sugli atti di cui all’art. 125 c.p.c., apposta anche solo sotto la certificazione dell’autenticità della sottoscrizione del mandato della parte, ha lo scopo – oltre che di certificare l’autografia del mandato – di sottoscrivere l’atto difensivo, con la conseguenza che non sussiste la nullità dell’atto stesso per mancata sottoscrizione del procuratore (Cass., 6/03/2004, n. 4617; 23/03/2005, n. 6225). Ed il principio è stato confermato con specifico riferimento alle controversie fiscali (Cass., 30/01/2008, n. 2070; 10/05/2006, n. 10773). Per esse anzi si è affermato il principio di diritto secondo cui nel processo tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 4, disposizione che va interpretata restrittivamente, al fine di salvaguardare la funzione di garanzia propria del processo e di limitare al massimo l’operatività di irragionevoli sanzioni in danno delle parti – il ricorso alla commissione tributaria provinciale è inammissibile solo ove la sottoscrizione manchi materialmente e totalmente e non quando la stessa possa essere desunta da altri elementi indicati nell’atto, con la conseguenza che il ricorso deve ritenersi ammissibile allorché la sottoscrizione del difensore del ricorrente, pur mancando in calce, sia apposta per certificare l’autenticità della firma di rilascio della procura alle liti, poiché in tal caso la firma del difensore ha lo scopo non solo di certificare l’autografia del mandato ma anche di sottoscrivere il ricorso e di assumerne, pertanto, la paternità (Cass., 31/07/2019, n. 20617).
D’altronde questa interpretazione, lontana dalle opzioni ermeneutiche formalistiche della disciplina posta a governo del processo tributario, è perfettamente coerente con l’evoluzione interpretativa resa con riguardo al contenuto dell’art. 182 c.p.c., comma 5 – cui fa peraltro rinvio il vigente art. 12, comma 10, del D.Lgs. n. 546 del 1992 -. A tal fine infatti la Corte di legittimità ha affermato che L’art. 182 c.p.c., comma 2, (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69), secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione “può” assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, deve essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, nel senso che il giudice “deve” promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio ed indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti “ex tunc”, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (cfr. Cass., 8 novembre 2019, n. 28824; vedi anche 29 luglio 2020, n. 16252).
E’ appena il caso di sottolineare come il percorso interpretativo che tende sempre più a circoscrivere le gravi conseguenze della inammissibilità della domanda di intervento dell’organo giudicante nelle controversie civilistiche e commerciali ad ipotesi di maggiore gravità, debba tanto più trovare seguito in materia fiscale, nel rapporto tra contribuente e fisco, in ragione della materia e del principio costituzionale posto a presidio del rispetto della capacità contributiva del cittadino.
Alla luce della interpretazione della disciplina sulla regolarità formale dell’atto introduttivo di un contenzioso, ed in particolare del contenzioso fiscale, può allora affermarsi che le argomentazioni utilizzate dalla commissione regionale nella sentenza ora impugnata sono state aderenti ai principi di diritto enucleati da questa Corte, nel solco della esclusione della irragionevole sanzione della inammissibilità della domanda del contribuente, quando l’irritualità o irregolarità esuli da ipotesi di gravità.
Dalla sentenza, e dalla riproduzione nel controricorso dell’ultimo foglio del ricorso introduttivo del C., si evince che su di esso risulta apposta la sottoscrizione della parte contribuente in calce al ricorso medesimo. In calce al ricorso ed a quella sottoscrizione risulta apposta la procura, portante la sottoscrizione del difensore. Nella pronunzia il collegio d’appello dà inoltre atto che il ricorso conteneva un espresso richiamo nominativo al difensore, presso il cui studio era stato eletto domicilio. Il giudice regionale ha ritenuto che tutti questi elementi conducessero univocamente alla esclusione di ogni grave irregolarità formale, così che la fattispecie esulasse dalla categoria della inammissibilità dell’atto o anche dalla sua nullità.
D’altronde la Commissione regionale ha anche avvertito come in ogni caso gli eventuali vizi fossero stati superati in occasione della prima udienza, laddove il contribuente aveva confermato e ratificato la nomina del proprio difensore, provvedendo anche alla nomina di un secondo difensore. Ciò perfezionava la fattispecie prevista nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 3, u.p., ratione temporis vigente (ora rifuso nel comma 7 della medesima norma, come sostituito dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lett. e).
In conclusione la decisione assunta dal giudice d’appello sulla eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo era immune da vizi.
Con il secondo motivo l’Agenzia delle entrate ha censurato la pronuncia, denunciando l’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Commissione regionale nel governo dell’onere probatorio. L’Ufficio ha lamentato che, nell’accogliere le ragioni del contribuente, riconoscendo l’estraneità dei terreni alienati a terzi dal complesso dei beni compresi nell’azienda del C., il giudice d’appello avrebbe violato le regole di riparto dell’onere della prova, assumendo che gravasse sull’Amministrazione finanziaria dimostrare l’appartenenza dei beni all’impresa e non sul contribuente la prova della esclusione dei terreni dal complesso aziendale.
La censura non coglie nel segno. A fronte delle rispettive posizioni la Commissione regionale ha ritenuto che, sotto il profilo soggettivo, il solo elemento sul quale l’Ufficio aveva fondato l’atto impositivo era la menzione, nell’atto di vendita, dello stato di coltivatore diretto del C.. Il giudice aveva tuttavia rilevato che nel rogito si specificava che la vendita aveva ad oggetto un bene personale. Quanto agli elementi oggettivi, aveva evidenziato che l’Amministrazione finanziaria non aveva allegato alcuna prova in ordine alla utilizzazione di quei terreni nell’ambito dell’azienda agricola. Aveva infine osservato che del tutto irrilevante era la edificabilità o meno del complesso fondiario alienato, mancando la dimostrazione, a monte, della appartenenza all’azienda agricola di quei beni, provenienti dalla successione ereditaria paterna ed oggetto di divisione con le germane. La motivazione, fondata sugli elementi che le parti hanno allegato al giudizio, è esaustiva. Essa è immune da vizi logici o errori di fatto, costituendo un accertamento nel merito riservato alla commissione tributaria. Le ragioni addotte dall’Amministrazione, che, su una presunzione fondata sulla sola qualifica lavorativa del C. pretende di onerare il contribuente di una prova contraria, peraltro negativa, sono prive di pregio, sottendendo al più il tentativo di procedere alla rivalutazione dei fatti, che costituisce un giudizio riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità. D’altronde l’Amministrazione finanziaria non ha riprodotto neppure il contratto di compravendita, o quelle parti di esso da cui desumere elementi a supporto della propria prospettazione, nell’inosservanza del principio di autosufficienza.
Anche il secondo motivo è dunque infondato.
Il ricorso va in conclusione rigettato e all’esito del giudizio segue la soccombenza della ricorrente nelle spese processuali, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.500,00 per competenze ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15%, e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021