LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sui ricorsi iscritti al numero 27152 del ruolo generale dell’anno 2018, proposti da:
A.T., (*****) + ALTRI OMESSI rappresentati e difesi, in virtù di procure allegate in calce al ricorso, dall’avvocato Marco Tortorella (C.F.: TRT MRC 68P23 H501S);
e da:
C.A., (C.F.: *****), + ALTRI OMESSI rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato Carlo Amoruso (C.F.: LRS CRL 71L31 H5013);
– ricorrenti –
nei confronti di:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore (C.F.: *****);
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, (C.F.: *****);
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore (C.F.: *****);
MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore (C.F.:
*****) rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587);
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 6009/2017, pubblicata in data 28 settembre 2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2021 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.
FATTI DI CAUSA
I medici indicati in epigrafe quali ricorrenti, deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 per la frequenza di corsi di specializzazione universitaria, hanno agito in giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendo il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione delle suddette direttive comunitarie.
Le loro domande sono state rigettate dal Tribunale di Roma, che ha ritenuto prescritti i diritti fatti valere in giudizio.
La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, esclusa la prescrizione, ha accolto solo le domande di alcuni degli attori e ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare, in favore di ciascuno di essi, l’importo di Euro 6.713,94 per ogni anno di frequenza del corso, oltre interessi legali dalla data della domanda (rigettando invece le domande di altri medici e non pronunciando in via definitiva sule domande di altri ancora, per i quali ha disposto la prosecuzione del giudizio).
Avverso tale decisione ricorrono i medici indicati in epigrafe quali ricorrenti, con due successivi distinti ricorsi, rispettivamente sulla base di cinque motivi (ricorso proposto da A. ed altri) e di quattro motivi (ricorso proposto da C. ed altri).
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il M.I.U.R., il Ministero della Salute il Ministero dell’Economia e delle Finanze resistono ai predetti ricorsi, con due distinti controricorsi.
E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..
E’ stata depositata memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. (per i ricorrenti difesi dall’avvocato Tortorella).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Vanno in primo luogo riuniti i ricorsi indicati in epigrafe, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.
2. Ricorso proposto da A. e altri.
2.1 Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o te tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE.; delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2,3,10 e 97 Cost.; D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191) e della L. n. 370 del 1999, art. 11 – Violazione o falsa applicazione del REGCE 03/05/1998 n. 974/98, (in G.U.C.E. 11 maggio 1998, n. L 139) e REGCE 31 dicembre 1998, n. 2866/982 (in G.U.C.E. 31 dicembre 1998, n. L 359.); degli artt. 1223,1226,1227 e 2056 c.c., della L. n. 370 del 1999, art. 11 e del D.Lgs. n. 257 del 1991, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.
Con il secondo motivo si denunzia “Violazione o falsa applicazione degli artt. 1223,1226,1227 e 2056 c.c., della L. n. 370 del 1999, art. 11 e del D.Lgs. n. 257 del 1991, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”. Con il terzo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o te tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE.; delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2,3,10 e 97 Cost.; Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU (diritto al rispetto dei beni); del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191) e della L. n. 370 del 1999, art. 11 – Violazione o falsa applicazione del REGCE 03/05/1998 n. 974/98, (in G. U. C. E. 11 maggio 1998, n. L 139) e REGCE 31 dicembre 1998, n. 2866/982 (in G. U. C. E. 31 dicembre 1998, n. L 359.); degli artt. 1223,1226,1227 e 2056 c.c., della L. n. 370 del 1999, art. 11 e del D.Lgs. n. 257 del 1991, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.
I primi tre motivi del ricorso hanno tutti ad oggetto l’importo liquidato dalla corte di appello a titolo risarcitorio, sono logicamente connessi e possono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono manifestamente infondati e, come tali, inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1.
I ricorrenti, in sostanza, censurano la sentenza impugnata per non essere stato loro riconosciuto: a) quale danno conseguente alla mancata corresponsione dell’equa remunerazione dovuta per la frequenza dei corsi di specializzazione, il compenso previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991 per gli specializzandi iscritti ai corsi istituiti a partire dall’anno accademico 1991/92 (pari a Lire 21.500.000 per ciascun anno di frequenza del corso) invece dell’importo previsto dalla L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11 (pari a Lire 13.000.000, ovvero Euro 6.713,94, per ciascun anno di frequenza del corso); b) il diritto agli interessi compensativi ed alla rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute a titolo di danno.
Tali pretese sono manifestamente infondate.
I ricorrenti deducono infatti di avere frequentato corsi di specializzazione iniziati in anni accademici anteriori al 1991/92, e/o comunque non soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991.
La decisione impugnata, nel liquidare il danno conseguente al mancato riconoscimento dell’equa remunerazione dovuta per la frequenza dei suddetti corsi di specializzazione, risulta dunque conforme al costante orientamento di questa Corte (che il ricorso non offre motivi per rimeditare) secondo cui “in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore – dettando la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11 con la quale ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo delle citate direttive – abbia palesato una precisa quantificazione dell’obbligo risarcitorio da parte dello Stato, valevole anche nei confronti di coloro i quali non erano ricompresi nel citato art. 11; a seguito di tale esatta determinazione monetaria, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un’obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale – secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. – gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall’eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012, Rv. 621205; conformi, tra le tante: Sez. 3, Sentenza n. 17682 del 29/08/2011, Rv. 619541; Sez. 3, Sentenza n. 21498 del 18/10/2011, Rv. 620244; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 1157 del 17/01/2013, Rv. 625215; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23635 del 06/11/2014, Rv. 633541; Sez. 1, Sentenza n. 2538 del 10/02/2015, Rv. 634216; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14376 del 09/07/2015, Rv. 636004).
Il suddetto indirizzo, con riguardo all’importo dovuto a titolo risarcitorio, è stato di recente confermato e ribadito dalle stesse SS.UU. di questa Corte, le quali hanno espressamente chiarito che “in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con Imaestimatio” del danno effettuata dalla L. n. 370 del 1999, art. 11 abbia proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi il D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 in quanto tale decreto, nel trasporre nell’ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall’anno accademico 1991/1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 30649 del 27/11/2018, Rv. 651813 – 02). In tale decisione viene altresì precisato, quanto al criterio di liquidazione del danno nella misura dell’importo previsto dalla L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11 invece che di quella del compenso previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, che “la C.G.U.E., tanto nella sentenza del 25/2/1999 quanto nella (in gran parte reiterativa) recente sentenza del 24/1/2018, non ha incluso tra i principi interpretativi vincolanti alcun riferimento all’una o all’altra delle due fonti normative interne sopra richiamate, avendo piuttosto rimesso al giudice nazionale la determinazione della misura dell’indennizzo”, il che esclude che sussistano i presupposti per rimettere la questione interpretativa alla stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Sono d’altronde da ritenere del tutto inammissibili le censure di vizi di motivazione avanzate ai sensi della formulazione abrogata dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non applicabile nella fattispecie in ragione della data di pubblicazione della sentenza impugnata.
2.2 Con il quarto motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000, degli artt. 2, 3 e 10 Cost., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 62, 115, 116, 184 (vecchia e nuova formulazione) c.p.c e degli artt. 2712, 2719, 2727, 2728 e 2729. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, relativamente ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e art. 395 c.p.c.”.
Il motivo ha ad oggetto il rigetto della domanda in relazione ai medici che hanno frequentato corsi di specializzazione non inclusi negli elenchi allegati alle Direttive Europee e di cui non è stata, a giudizio della corte di appello, sufficientemente dimostrata l’eventuale equipollenza a corsi inclusi negli elenchi e/o previsti in almeno due degli stati membri.
I medici ricorrenti interessati sono i seguenti, in relazione ai rispettivi corsi di specializzazione:
Igiene e Medicina Preventiva: An.An., + ALTRI OMESSI;
Medicina dello sport: D.G., + ALTRI OMESSI;
Medicina legale e delle assicurazioni: B.F., + ALTRI OMESSI;
Oncologia: Bi.Al., + ALTRI OMESSI;
Neurofisiopatologia: S.G.;
Scienza dell’alimentazione: Ba.An.Ma., + ALTRI OMESSI;
Psicologia clinica: N.A., Ba.Ga.;
Angiologia: Pi.Pa., + ALTRI OMESSI;
Fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria:
Pu.An. e Si.Vi.;
Malattie metaboliche e diabetologia: Si.Vi.;
Analisi cliniche e laboratorio: T.E.:
Ematologia clinica e di laboratorio: Ba.Al.:
Medicina del lavoro: Ba.Ma.Ma., + ALTRI OMESSI;
Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica: De.Mo.Et., Al.Al., Da.An.;
Malattie dell’apparato cardiovascolare: Pe.Fi.Pa., + ALTRI OMESSI;
Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso: Po.Fe., + ALTRI OMESSI;
Medicina Nucleare: Mi.Al.;
Clinica pediatrica e Pediatria preventiva e Puericultura: Po.Do., + ALTRI OMESSI;
Medicina fisica e della riabilitazione, nonché Terapia fisica e riabilitazione: Pa.Mo.Al. E + ALTRI OMESSI;
Endocrinochirurgia: R.S.;
Fisiopatologia della riproduzione umana: F.A.;
Fisiopatologia della riproduzione umana ed educazione demografica: Fe.Ra.;
Patologia della riproduzione umana: Po.Al.; Ge.Da.; A.T.;
Sicurezza sociale ed organizzazione sanitaria: C.G.;
Statistica medica orientamento epidemiologico: Pe.Lu..
Con il motivo di ricorso in esame sono formulate diverse censure, in relazione a distinti profili della decisione.
2.2.1 In primo luogo, si sostiene che “la questione” dell’inclusione delle singole scuole di specializzazione frequentate dai medici attori tra quelle per le quali sussiste il diritto all’adeguata remunerazione non sarebbe stata oggetto di contestazioni da parte delle amministrazioni convenute e non avrebbe, quindi, potuto essere esaminata di ufficio dalla corte di appello.
L’assunto è infondato.
Occorre in proposito ribadire che, in relazione al diritto all’indennità per la mancata percezione dell’adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina, l’inclusione dei corsi di specializzazione negli elenchi allegati alle Direttive Europee che hanno imposto la predetta remunerazione, ovvero la loro equipollenza a corsi previsti in almeno due stati membri, è un fatto costitutivo della domanda e quindi va allegato e dimostrato dal medico attore.
Si tratta, d’altronde, di una questione che può comportare anche accertamenti di fatto, quanto meno con riguardo all’eventuale equipollenza tra il corso frequentato e quelli che si assumono analoghi, previsti in almeno altri due stati membri.
I principi sopra esposti sono stati, di recente, ribaditi in Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 28440 del 14/12/2020, in cui si afferma quanto segue: “L’inclusione del corso di specializzazione nelle professioni sanitarie tra quelli di cui agli elenchi allegati alle direttive Europee che sanciscono l’obbligo per lo Stato membro di prevedere una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza (ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due stati membri), rappresenta uno dei fatti costitutivi del diritto del medico specializzato ad ottenere l’indennizzo per la mancata (o tardiva) attuazione delle suddette direttive; non è dunque configurabile – come pare invece ritenere, erroneamente, la ricorrente – la mancata inclusione negli elenchi in questione come un fatto impeditivo del diritto di cui si discute. Si tratta, in altri termini, di un elemento costitutivo della fattispecie, che l’attore deve specificamente allegare nella sua domanda e, ove occorra, deve altresì provare in giudizio. La sua effettiva sussistenza va, di conseguenza, sempre verificata dal giudice, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto (e senza che vi sia alcuna necessità di sollecitare le parti ad un ulteriore contraddittorio su di esso). Le censure in diritto della ricorrente, sotto tale aspetto, risultano pertanto del tutto infondate. La relativa questione è d’altra parte – come più volte sottolineato da questa Corte – rilevante sia in diritto (con riguardo alla corrispondenza tra la specializzazione conseguita dall’attore e quelle espressamente incluse negli elenchi allegati alle direttive), sia eventualmente in fatto (con riguardo alla sua equipollenza rispetto alle diverse specializzazioni previste negli altri stati membri). Lo stesso principio di non contestazione, in proposito, può quindi eventualmente operare con esclusivo riguardo agli aspetti rilevanti in fatto”.
Il ricorso non contiene argomenti idonei ad indurre a rimedita-re tali principi di diritto, ai quali intende darsi continuità.
E’ dunque, in diritto, da ritenere certamente corretta la decisione impugnata, là dove in essa si afferma che l’inclusione del corso di specializzazione negli elenchi allegati alle direttive, ovvero la sua equipollenza a corsi previsti in altri stati membri, trattandosi di fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, doveva essere allegato e provato dagli attori e che la mancata dimostrazione di tale fatto impediva l’accoglimento della domanda, senza che fosse richiesta una specifica eccezione delle amministrazioni convenute in proposito.
E’ opportuno aggiungere che, sotto l’aspetto del principio di non contestazione, evocato dai ricorrenti (principio che, come già visto, può avere rilievo esclusivamente in relazione ai fatti costitutivi del diritto allegati, non alla esistenza del diritto stesso) il motivo di ricorso è inammissibile, anche per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto in esso non è richiamato in modo adeguato il contenuto degli atti difensivi degli attori in cui sarebbero stati specificamente allegati i fatti costitutivi del diritto di ciascun medico attore (in particolare, quelli a fondamento della eventuale equipollenza del corso non incluso negli elenchi a quelli previsti in altri stati membri) nonché quello degli atti difensivi delle amministrazioni convenute, da cui sarebbe possibile evincere che detti fatti non erano stati oggetto di contestazione (per analoghe considerazioni, si veda la già richiamata Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 28440 del 14/12/2020, in motivazione).
2.2.2 La questione si pone in termini peculiari, per le contestazioni relative al corso di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva e, quindi, per i seguenti medici ricorrenti: An.An., + ALTRI OMESSI.
In relazione alla posizione dei suddetti medici, il motivo di ricorso in esame è fondato.
E’ infatti consolidato l’indirizzo di questa Corte secondo cui il corso di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, essendo corrispondente a corsi istituiti in altri stati membri, anche se con diversa denominazione, dà diritto alla remunerazione prevista dalle direttive per la loro frequenza (si vedano, in particolare: Cass., Sez. U, Sentenza n. 29345 del 16/12/2008, Rv. 605944 – 01; Sez. U, Sentenza n. 13909 del 24/06/2011, Rv. 617754 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 21798 del 28/10/2016, Rv. 642960 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 13760 del 31/05/2018, Rv. 648800 – 01).
La decisione impugnata va quindi cassata, con riguardo ai medici sopra indicati, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, anche per le spese del giudizio di legittimità, dovendosi procedere, in sede di rinvio, all’accertamento della sussistenza in concreto ed alla determinazione, per ciascuno di essi, del diritto all’indennizzo, in relazione agli anni di frequenza dei rispettivi corsi.
2.2.3 Per tutte le altre posizioni (con riguardo, quindi, ai corsi di specializzazione diversi da quello in Igiene e Medicina Preventiva), il motivo di ricorso in esame è invece manifestamente infondato e, quindi, inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1.
I ricorrenti interessati sostengono che si tratterebbe di corsi di specializzazione equivalenti a quelli espressamente previsti dagli elenchi allegati alle Direttive, anche se aventi denominazioni parzialmente diverse, ovvero a corsi previsti in vari altri stati membri o comunque successivamente equiparati a quelli, in base ai successivi decreti ministeriali attuativi delle direttive stesse.
Peraltro, secondo l’indirizzo di questa Corte (che il ricorso non contiene argomenti idonei ad indurre a rimeditare), il mero inserimento di determinati corsi di specializzazione nei vari decreti ministeriali richiamati dai ricorrenti – decreti peraltro intervenuti solo dopo il D.Lgs. n. 257 del 1991 e non applicabili retroattivamente – non può assumere decisiva rilevanza ai fini dell’eventuale inadempimento dello Stato agli obblighi derivanti dalle direttive Europee e, quindi, ai fini del diritto al compenso previsto da tali direttive, in mancanza della effettiva equipollenza, da accertare in concreto, tra gli stessi corsi e quelli previsti in almeno due stati membri; i decreti in questione, d’altra parte, hanno riguardo all’organizzazione delle scuole, all’eventuale mantenimento di corsi privi dei requisiti richiesti ai fini dell’equiparazione a quelli Europei, ovvero sono dettati ad altri fini.
Il principio di diritto affermato in proposito da questa Corte, (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20303 del 26/07/2019, Rv. 654780 – 01) è quello secondo cui “non spetta il diritto al risarcimento in favore dei medici specializzandi per inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, a coloro che abbiano frequentato corsi di specializzazione non comuni ad almeno due Stati dell’UE in base agli elenchi di dette direttive e li abbiano conclusi prima dei decreti ministeriali di conformità delle specializzazioni conseguite a quelle elencate, non potendosi ravvisare un illecito comunitario nel mancato ampliamento del novero delle specializzazioni equipollenti, il quale costituiva una facoltà per gli Stati membri e non già un obbligo imposto dalla normativa comunitaria”.
E’ stato altresì specificamente chiarito (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9190 del 19/05/2020, in motivazione) quanto segue: “… la direttiva 75/362 distinse due gruppi di specializzazioni: quelle comuni a tutti gli Stati membri (artt. 4-5); e quelle comuni a due o più Stati membri, ma non a tutti (artt. 6-8). I diplomi di specializzazione comuni agli Stati membri vennero stabiliti direttamente dal legislatore comunitario, che li elencò nell’art. 5, p. 2, della Direttiva 75/362. Essi erano: anestesia e rianimazione; chirurgia generale; Neurochirurgia; ostetricia e ginecologia; medicina interna; oculistica; otorinolaringoiatria; pediatria; tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio; urologia; ortopedia e traumatologia. Il successivo art. 7, p. 2, della medesima Direttiva stabilì invece quali fossero i diplomi di specializzazioni “equipollenti”, perché comuni ad almeno due Stati membri: biologia clinica; ematologia biologica; microbiologia – batteriologia; anatomia patologica; biochimica; immunologia; chirurgia plastica; chirurgia toracica; chirurgia pediatrica; chirurgia vascolare; cardiologia; gastroenterologia; reumatologia; ematologia generale; endocrinologia; fisioterapia; stomatologia; Neurologia; psichiatria; Neuropsichiatria; dermatologia e venereologia; radiologia; radio diagnostica; radioterapia; medicina tropicale; psichiatria infantile; geriatria; malattie renali; malattie infettive; community medicine; farmacologia; occupational medicine; allergologia; chirurgia dell’apparato digerente. Le medesime specializzazioni sono previste dagli artt. 4 e 5 della Direttiva 75/363/CEE……. 1.2. Ne’ a diverse conclusioni possono indurre le previsioni del D.M. 30 gennaio 1998, invocato dai ricorrenti. Tale provvedimento infatti non viene in rilievo nel presente giudizio. Il suddetto decreto non stabilisce alcuna equipollenza tra le specializzazioni previste dall’ordinamento interno e quelle indicate nelle direttive comunitarie, ma disciplina unicamente l’equipollenza tra le specializzazioni interne ai fini della partecipazione ai concorsi banditi dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, per l’attribuzione della qualifica di dirigente….. Una disciplina, dunque, del tutto irrilevante ai fini del nostro problema, come già ritenuto da questa Corte (Sez. 3, Ordinanza n. 20303 del 26/07/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 1058 del 17.1.2019)”.
Analoghe considerazioni erano peraltro già contenute in altre decisioni, nel medesimo senso (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1058 del 26/07/2019, nella cui motivazione si precisa espressamente quanto segue: “… il II Considerando della Direttiva 75/363 stabiliva che per il reciproco riconoscimento dei diplomi di specializzazione tra gli Stati membri “e per mettere tutti i professionisti cittadini degli Stati membri su una certa base di parità all’interno della Comunità, è apparso necessario un certo coordinamento delle condizioni di formazione del medico specialista”, soggiungendo però che tale “coordinamento” “riguarda soltanto le specializzazioni comuni a tutti gli Stati membri nonché quelle comuni a due o più Stati membri”. Nel 1982, pertanto, delle due l’una: o una specializzazione era comune ad almeno due Stati dell’UE, ed allora l’Italia aveva l’obbligo di prevedere per legge una remunerazione in favore di chi la frequentava (giusta la previsione dell’Allegato “A” alla Direttiva 1975/363, aggiunto dalla Direttiva 1982/76); oppure quella specializzazione non era comune, ed allora non vi era l’obbligo comunitario di prevedere una remunerazione per chi l’avesse frequentata.
4.7.3. Ne’ rileva, in senso contrario, la normativa invocata dai ricorrenti alle pp. 22-23 del proprio ricorso, ovvero il D.M. 31 ottobre 1991, e ciò per due ragioni.
4.7.3.1. La prima ragione è che il D.M. 31 ottobre 1991, nel testo applicabile ratione temporis (e dunque alla data di completamento delle scuole di specializzazione da parte degli odierni ricorrenti) non includeva affatto nell’elenco delle specializzazioni “di tipologie e durata conformi alle norme delle Comunità economiche Europee” né l’oncologia, né la pediatria preventiva e puericultura, né la clinica pediatrica.
4.7.3.2. La seconda ragione per la quale le previsioni del D.M. 31 ottobre 1991 non giovano alla pretesa degli odierni ricorrenti è che, quale che fosse la qualificazione che volesse darsi alla condotta dello Stato il quale, tardivamente recependo una direttiva comunitaria attributiva ai singoli soggetti di diritti sufficientemente determinati, causi loro un pregiudizio economico (“fatto illecito”, “obbligazione di fonte legale”, od altro), quel che è certo è che la stima del pregiudizio da quella condotta causato non sfugge ai principi generali in tema di risarcimento del danno. Principio generale in tema di risarcimento del danno patrimoniale è ovviamente quello di causalità, in virtù del quale in tanto si può predicare l’esistenza d’un “danno” in senso giuridico, in quanto sia possibile affermare che, se il responsabile avesse tenuto una condotta diversa da quella effettivamente tenuta, il danneggiato si sarebbe trovato in una diversa e più favorevole condizione patrimoniale. Nel nostro caso, pertanto, un credito risarcitorio (o indennitario, se si preferisce) degli odierni ricorrenti in tanto sarebbe predicabile in iure, in quanto potesse affermarsi che, se lo Stato italiano avesse dato attuazione alle direttive comunitarie entro il termine da quelle previsto, gli odierni ricorrenti avrebbero beneficiato d’un incremento patrimoniale che invece hanno perduto. Orbene, tutti i ricorrenti hanno dedotto (cfr. il ricorso, p. 2, lett. a)) di avere frequentato le rispettive scuole di specializzazione tra il 1982 ed il 1991. Pertanto, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per lo Stato italiano di dare attuazione alle direttive comunitarie (1982), e il completamento del corso di specializzazione da parte degli odierni ricorrenti, non esisteva alcuna delle norme sulla “equipollenza” delle specializzazioni invocate dagli odierni ricorrenti (e segnatamente il D.M. 31 ottobre 1991). E’ pertanto giuridicamente insostenibile pretendere che il corso di specializzazione frequentato dagli odierni ricorrenti debba ritenersi equipollente a quelli previsti in almeno altri due Stati membri, in virtù di norme che non esistevano all’epoca in cui quel corso venne frequentato. E se può imputarsi allo Stato italiano di avere dato tardiva attuazione alla Direttiva 1975/363 (come modificata dalla Direttiva 1982/76), nella parte in cui imponeva agli Stati membri l’obbligo di remunerare i dottori specializzandi, certamente non gli si può rimproverare a titolo di “illecito comunitario” di non avere ampliato il novero delle specializzazioni equipollenti, dal momento che tale ampliamento per gli Stati membri costituiva una facoltà, e non un obbligo loro imposto dalla normativa comunitaria.
4.8. Con la memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., i ricorrenti hanno introdotto un ulteriore argomento in iure: e cioè che l’equipollenza tra le specializzazioni da essi rispettivamente conseguite e quelle previste da almeno due Stati membri sarebbe stata prevista, già all’epoca in cui essi frequentarono le scuole di specializzazione, dal D.M. 10 marzo 1983 (per un evidente lapsus calami indicato nella memoria come “D.M. 10 settembre 1983”). La deduzione non ha pregio. Il suddetto provvedimento amministrativo è rubricato “Elenco delle discipline equipollenti ed affini rispetto alle discipline oggetto degli esami di idoneità e dei concorsi presso le unità sanitarie locali valevole per la formazione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione dei titoli negli esami di idoneità e nei concorsi di assunzione dei medici, farmacisti e veterinari presso le unità sanitarie locali”. Esso disciplina l’equivalenza delle specializzazioni previste dalla normativa regolamentare per la formazione delle commissioni esaminatrici e la valutazione dei concorsi per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Pertanto, la circostanza che nella “Tabella A” allegata al suddetto decreto le specializzazioni conseguite dagli odierni ricorrenti possano essere equiparate a talune delle specializzazioni elencate anche nelle Direttive 75/363 e 75/362 nulla rileva, perché quella equipollenza venne stabilita al solo fine di rendere comparabili i titoli di studio dei membri delle commissioni esaminatrici e dei candidati agli esami. Un fine, dunque, del tutto estraneo al reciproco riconoscimento tra Stati membri dei diplomi di specializzazione…….
4.8. Escluso dunque che tra le specializzazioni conseguite dagli odierni ricorrenti e quelle previste dalle Direttive 75/363 e 75/362 esista una coincidenza nominale, ulteriori indagini sulla sostanziale equipollenza di fatto delle prime con le seconde costituiscono accerta accertamenti riservati al giudice di merito, e non praticabili in questa sede”).
Ai principi di diritto sopra esposti intende darsi continuità.
Deve inoltre considerarsi che, sotto il profilo in esame, il ricorso non può ritenersi sufficientemente specifico, e quindi esso viola l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto non indica in modo adeguato le eventuali allegazioni effettuate dagli attori nel giudizio di merito, ai fini dell’eventuale equipollenza tra i corsi di specializzazione da ciascuno frequentati e quelli previsti da altri stati.
Infine, va ulteriormente ribadito che la valutazione sulla mancata prova dell’equipollenza tra corsi con diversa denominazione costituisce comunque un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità.
2.2.4 Va esaminata, in particolare, la posizione del medico ricorrente Ba.Fr., in relazione al quale viene posta una questione relativa alla durata del corso frequentato, in “Chirurgia maxillo-facciale (formazione di base di medico)”, per essere stato riconosciuto in suo favore un indennizzo pari alla remunerazione per due anni di corso invece che per quattro, avendo la corte di appello ritenuto “che la specializzazione rientrasse tra quelle previste dalla normativa comunitaria solamente con la 89/594/CE del Consiglio del 30 ottobre 1989”.
Il ricorrente sostiene che “con tale direttiva non si sia fatto altro che dare evidenza ad una situazione fattuale già esistente è cioè che la specializzazione in chirurgia maxillo-facciale (formazione di base di medico) era già comune a più stati membri: Francia: chirurgie maxillo-faciale et stomatologie; Italia: chirurgia maxillo-facciale; Spagna: cirugia oral y maxi-lofacial. Per tale motivo il risarcimento del danno avrebbe dovuto essere conteggiato per l’intera durata del corso”.
La questione riguarda, dunque, ancora una volta l’equipollenza tra corsi di specializzazione previsti in stati diversi, con diversa denominazione.
Anche se, in tal caso, essa rileva sotto l’aspetto diacronico, si pone, pertanto, in termini del tutto analoghi a quella relativa al diritto all’indennizzo (per i corsi di specializzazione che si assumono “equipollenti”) esaminata nel paragrafo precedente e, di conseguenza, per le medesime ragioni esposte in precedenza, la censura deve ritenersi infondata.
2.3 Con il quinto motivo del ricorso (erroneamente indicato come sesto) si denunzia “Omessa e contraddittoria motivazione. Omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 e dell’art. 395 c.p.c., n. 4”.
2.3.1 Si deduce, in primo luogo, una omessa pronuncia in relazione alle posizioni dei seguenti medici: Gi.Lo., Me.Al., Ma.An., Mo.Fa. e Mu.Gi..
Orbene, dall’esame della decisione impugnata emerge che: per quanto riguarda Ma.An., la domanda risulta rigettata; per quanto riguarda Gi.Lo., Me.Al. e Mu.Gi. risulta invece accolta; per quanto riguarda Mo.Fa., infine, la causa risulta rimessa sul ruolo (senza alcuna indicazione della specializzazione presa in considerazione).
Dunque, di certo va esclusa la dedotta omissione di pronuncia. In relazione ad eventuali censure relative al merito delle indicate decisioni, peraltro non espressamente e specificamente formulate, d’altronde, il ricorso sarebbe da ritenere inammissibile, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non essendo precisato in quali atti difensivi sarebbero state effettuate le allegazioni che la corte di appello avrebbe (in tesi) erroneamente disatteso.
2.3.2 Per quanto riguarda la posizione di Mo.Fa., in effetti, si deduce, più specificamente, che la Corte territoriale avrebbe rimesso la causa sul ruolo per la specializzazione in “Pediatria” (essendo la relativa iscrizione al corso anteriore al 1983), ma nulla avrebbe statuito per la specializzazione in “Chirurgia pediatrica”.
In realtà, nella pronuncia impugnata non è dato rinvenire la suddetta distinzione tra i diversi corsi di specializzazioni frequentati dal Mo..
Anche in relazione a tale censura, peraltro, il ricorso viola l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non essendo specificato in quali atti difensivi sarebbero state effettuate le allegazioni che la corte di appello avrebbe erroneamente disatteso.
2.3.3 Per quanto riguarda, infine, la posizione di Mu.Gi., si deduce che vi sarebbe stata una erronea liquidazione del danno in relazione al corso di specializzazione in “Chirurgia apparato digerente ed endoscopia digestiva”, in quanto sarebbe stata liquidata la somma di Euro 26.855,00, pari a quattro anni di corso, anziché quella di Euro 33.569,70 pari ai cinque anni di corso effettivamente frequentati (facendosi riferimento ad un certificato allegato al presente ricorso).
Ancora una volta, la censura risulta inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non essendo specificato in quali atti difensivi ed in quali precisi termini sarebbero state effettuate le allegazioni che la corte di appello avrebbe erroneamente disatteso e mancando l’indicazione esatta dei tempi e delle modalità di produzione del documento che si assume prodotto a sostegno di tali allegazioni e che non sarebbe stato adeguatamente valutato dai giudici di merito.
3. Ricorso proposto da C. ed altri.
Va premesso, con riferimento al ricorso in esame, che esso, in linea generale, non risulta formulato in termini adeguatamente specifici, al punto che non si chiarisce neanche espressamente se le domande avanzate in sede di merito dai vari ricorrenti siano state accolte o meno, ed in quali esatti termini. In ogni caso, anche le singole censure poste a base del ricorso sono inammissibili, per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
3.1 Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 100 c.p.c. e art. 95 Cost.”.
Il motivo è inammissibile.
I ricorrenti sostengono che la pronuncia di condanna avrebbe dovuto essere emessa nei confronti di tutti i Ministeri convenuti e non solo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come ritenuto dalla corte di appello.
In realtà, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, che il ricorso non contiene argomenti idonei ad indurre a rimeditare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è il soggetto passivamente legittimato in relazione alle azioni dei medici specializzandi, che vantano un diritto al risarcimento del danno per la mancata attuazione delle direttive comunitarie direttamente nei confronti dello Stato (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 30649 del 27/11/2018, Rv. 651813 – 01: “in tema di responsabilità dello Stato da mancata attuazione di direttive comunitarie, sussiste la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri ma l’evocazione in giudizio di un diverso organo statuale non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile, ai sensi della L. n. 260 del 1958, art. 4 sempre che l’Avvocatura dello Stato si sia avvalsa, nella prima udienza, della facoltà di eccepire l’erronea identificazione della controparte pubblica, provvedendo alla contemporanea indicazione di quella realmente competente; in mancanza di una tale tempestiva eccezione resta, invece, preclusa sia la possibilità di far valere, in seguito, l’irrituale costituzione del rapporto giuridico processuale, sia il suo rilievo d’ufficio”; conf.: Cass. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 6029 del 25/03/2015, Rv. 634892 01; Sez. 3, Sentenza n. 765 del 19/01/2016, Rv. 638326 01).
Nella specie, essendo stata evocata in giudizio sin dall’origine (anche se unitamente agli altri ministeri, non legittimati) la Presidenza del Consiglio dei Ministri, cioè l’articolazione dello Stato passivamente legittimata (sul piano sostanziale), essa era l’unica nei confronti della quale andava emessa la condanna, come ha correttamente fatto la corte di appello.
D’altra parte, in ragione della personalità giuridica unitaria dello Stato, soggetto cui sono certamente riferibili le obbligazioni accertate in giudizio, non sussiste un concreto interesse dei ricorrenti ad ottenere la condanna di una e/o di altra sua articolazione, restando comunque fermo ed unico il soggetto debitore (in ogni caso, tale eventuale concreto interesse non risulta specificato nel ricorso, come sarebbe stato certamente necessario, nella descritta situazione, per quanto appena osservato).
3.2 Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 112,329 e 346 c.p.c.”.
Il motivo è inammissibile.
Si tratta di censure analoghe a quelle contenute nel quarto motivo del ricorso proposto da A. ed altri, peraltro formulate addirittura in termini ancor più generici, mancando puntuali riferimenti ai singoli corsi di specializzazione frequentati dai ricorrenti ed alle ragioni per cui la decisione sarebbe erronea in relazione ad ognuno di essi.
Le critiche riguardano principalmente la questione della pretesa “non contestazione” della spettanza del diritto alla remunerazione e la pretesa necessità che l’eccezione venisse riproposta in appello dalle amministrazioni convenute.
In proposito, è sufficiente fare integrale rinvio alle argomentazioni esposte in relazione al quarto motivo del ricorso proposto da A. ed altri.
E’ poi appena il caso di osservare che, trattandosi della prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio ed essendo stata la controversia decisa in primo grado in base ad una questione preliminare di merito (cioè la ritenuta prescrizione di ogni diritto degli attori), con assorbimento degli altri profili, non era evidentemente necessaria in appello la riproposizione da parte dell’amministrazione di alcuna eccezione.
3.3 Con il terzo motivo si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 101 Cost., comma 2”.
Il motivo è inammissibile.
La censura di violazione dell’art. 101 Cost. è manifestamente infondata, per come formulata, in quanto la corte di appello ha certamente deciso la controversia sulla base dell’applicazione delle norme di diritto, ciò che avviene e può avvenire anche con la conferma di precedenti orientamenti relativi all’interpretazione delle predette norme.
In ogni caso, anche a volere ritenere possibile prendere in considerazione l’oggetto concreto delle contestazioni, si tratta di censure sostanzialmente analoghe a quelle avanzate con i primi tre motivi del ricorso proposto da A. ed altri (anche in tal caso, peraltro, formulate in maniera del tutto generica).
Anche in tal caso, pertanto, è sufficiente fare rinvio alle argomentazioni già esposte in relazione ai primi tre motivi del ricorso proposto da A. ed altri.
3.4 Con il quarto motivo si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla mancata pronuncia sulle domande svolte e sui motivi di appello”.
Il motivo è inammissibile.
Le censure di cui al motivo di ricorso in esame riguardano l’importo della condanna in favore dei medici attori e fanno riferimento a domande sulle quali la corte di appello non avrebbe pronunciato (si fa riferimento a richieste di equo indennizzo, di risarcimento del danno, di arricchimento senza causa, di rideterminazione triennale dei compensi e/o adeguamento agli incrementi del personale dipendente del SSN e riconoscimento del danno da perdita di chance per il “mancato riconoscimento del titolo”).
Si premette che siffatte censure potrebbero ritenersi ammissibili solo in relazione ai medici per i quali sussiste ed è stato riconosciuto in sede di merito il diritto all’indennizzo, che peraltro non sono indicati nel ricorso (essendo tali censure irrilevanti per i medici non aventi diritto ad alcun indennizzo ed assorbite per quelli il cui ricorso risulta accolto, dovendo accertarsi in sede di rinvio l’ammontare dei relativi diritti).
Per quanto emerge dagli atti, in effetti, si tratterebbe di censure ammissibili, in astratto, solo in relazione alla posizione del ricorrente De.Pa..
In ogni caso, si tratta di censure in concreto comunque inammissibili, in quanto del tutto prive di specificità e in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.
Non si chiarisce esattamente, nel ricorso, in quali atti difensivi ed in quali esatti termini sarebbero state avanzate le domande in relazione alle quali si denunzia l’omissione di pronuncia e non viene richiamato, neanche indirettamente, il contenuto di tali atti.
In particolare, non risulta specificamente indicato nel ricorso se ed in quali atti del giudizio di merito sarebbe stato allegato il danno in concreto subito dagli attori sotto i profili richiamati (in mancanza del quale va certamente esclusa la possibilità del riconoscimento di un danno ulteriore rispetto a quello compensato con il riconoscimento degli importi previsti dalla L. n. 370 del 1999; cfr. sul punto, specificamente, Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14376 del 09/07/2015, Rv. 636004 01: “in tema di diritto al risarcimento del danno, spettante ai medici specializzandi per inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, l’applicazione del solo parametro di cui alla L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11 è di per sé sufficiente a coprire tutta l’area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano all’obbligo di trasposizione della normativa comunitaria, salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie”;
cfr. altresì, in generale, sulla necessità di allegazione e prova, in caso di richiesta di danni da perdita di chance, di un pregiudizio concreto derivante dalla perdita di concrete possibilità di lavoro: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11353 del 11/05/2010, Rv. 613000 – 01).
4. Conclusioni e regolamentazione delle spese processuali.
E’ solo parzialmente accolto il quarto motivo del ricorso proposto da A. ed altri, esclusivamente in relazione alle posizioni dei seguenti medici ricorrenti: An.An., + ALTRI OMESSI.
La decisione impugnata è cassata con esclusivo riguardo ai suddetti medici, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Tutti gli altri motivi di tutti i ricorsi sono dichiarati inammissibili.
Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra tutte le parti (ad eccezione delle posizioni dei medici sopra indicati, i cui ricorsi sono in parte accolti), sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione delle incertezze giurisprudenziali ancora sussistenti, al momento della proposizione dei ricorsi, con riguardo ad alcune delle questioni oggetto degli stessi.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (con esclusione dei ricorrenti, sopra indicati, il cui ricorso risulta accolto).
PQM
La Corte:
accoglie il quarto motivo del ricorso proposto da A. ed altri, esclusivamente in relazione alle posizioni dei seguenti medici ricorrenti: An.An., + ALTRI OMESSI e, per l’effetto, cassa la decisione impugnata con riguardo ai suddetti medici, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità;
dichiara inammissibili tutti gli altri motivi di tutti i ricorsi;
– dichiara integralmente compensate tra le parti (ad eccezione dei medici sopra indicati, per i quali il ricorso è accolto) le spese del giudizio di legittimità.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (con esclusione dei ricorrenti sopra indicati, il cui ricorso risulta accolto).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021
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