Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.39828 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 12346/2016 proposto da:

Banco di Napoli S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cassiodoro n. 1/a presso lo studio dell’avvocato Annecchino Marco, rappresentato e difeso dall’avvocato Valente Silvio;

– ricorrente –

contro

P.L., elettivamente domiciliato in Roma, alla Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26, presso lo studio dell’avvocato Sticchi Damiani, rappresentato e difeso dall’avvocato De Giorgi Sergio;

– controricorrente –

nonché contro Banca Popolare Pugliese Soc. coop. per azioni, Condominio *****, Equitalia Sud S.p.a., Hydromacchine Sud S.n.c., Invitalia S.p.a., Italfondiario S.p.a., M.A., Monte Paschi Siena S.p.a., Pe.Ri., Spt S.r.l., Unicredit S.p.a.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 223/2016 della CORTE d’APPELLO di LECCE, depositata il 07/03/2016;

udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 15/09/2021, dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle;

udito l’Avvocato Giorgio Costantino, per la ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Soldi Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

osserva quanto segue.

FATTI DI CAUSA

Il Banco di Napoli impugna, con due motivi di ricorso, la sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 223 del 2016 del 07-14/03/2016 che, in riforma della sentenza (n. 2591 del 22/11/2011) del Tribunale della stessa sede, ha dichiarato la nullità del pignoramento iscritto dal Banco di Napoli e di M.P.S. Gestione Crediti S.p.a. nei confronti di M.A., Pe.Ri. e della S.p.t. S.r.l. ritenendo che l’acquisto per usucapione della particella di terreno pignorata (al N. C.T. Comune di *****) da parte del P., opponente in primo grado ai sensi dell’art. 619 c.p.c., prevalesse e comunque fosse opponibile ai creditori pignoranti.

Resiste con controricorso P.L..

La Banca Popolare Pugliese Soc. coop. per azioni, il Condominio *****, l’Equitalia Sud S.p.a., la Hydromacchine Sud S.n.c., l’Invitalia S.p.a., la Italfondiario S.p.a., M.A., la Monte Paschi Siena S.p.a., Pe.Ri., la Spt S.r.l. e la Unicredit S.p.a. sono rimasti intimati.

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, per quanto di ragione.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica di discussione del 15 settembre 2021 (non tenuta in camera di consiglio ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, siccome successivamente prorogato al 31 luglio 2021 dal D.L. 1 aprile 2021, n. 44, art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), conv. con modif. dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, nonché fino al 31 dicembre 2021, ma con eccezione delle udienze già fissate per i mesi di agosto e settembre 2021, dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7, commi 1 e 2).

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso deduce: omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in quanto il Banco di Napoli aveva esibito quale documento rubricato al n. 3 del proprio fascicolo la citazione in opposizione di terzo revocatoria, notificata al P. il 29/04/2009, ai sensi dell’art. 404 c.p.c., comma 2, della sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 93 del 2009 di accertamento la proprietà dei beni pignorati in capo allo stesso P., attore in opposizione di terzo ai sensi dell’art. 619 c.p.c.

Il secondo motivo del ricorso deduce: nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per violazione degli artt. 39,273,295 e 337 c.p.c.

La Corte, vista la sentenza deliberata in data odierna nella causa n. 10054 del 2017, tra P.L. e la Banco di Napoli S.p.a., di rigetto del ricorso per cassazione proposto da P.L. avverso la sentenza n. 45 del 2017, depositata il 16/01/2017, e notificatagli il 06/02/2017, della Corte d’Appello di Lecce e contro la sentenza non definitiva n. 729 del 02/08/2011 della medesima Corte d’Appello, depositata il 12/09/2011;

ritenuto che le parti della presente controversia debbano essere invitate ad interloquire, in una con il Pubblico Ministero, ed ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 3, a seguito dell’esito della suddetta causa e in considerazione della circostanza che le due cause sono state chiamate alla stessa odierna udienza pubblica al fine di evitare l’eventualità di loro esiti contrastanti.

P.Q.M.

Visto l’art. 384 c.p.c., comma 3, rinvia la decisione assegnando al P.M. e alle parti termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per interloquire sulle conseguenze della coeva sentenza di questa Corte sul ricorso n. 10154 del 2017.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione sezione Terza civile, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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