Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.39853 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36452-2019 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUNIO BAZZONI N. 3, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PAOLO ALLENA, rappresentato e difeso dall’avvocato CELESTINO CARDINALE;

– ricorrente –

contro

UTG – PREFETTURA DI TRAPANI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 519/2019 del TRIBUNALE di MARSALA, depositata il 28/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO.

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Collegio condivide i rilievi di cui appresso, formulati dal relatore in seno alla proposta:

“ritenuto che la vicenda può riassumersi nei termini seguenti:

– il Tribunale di Marsala, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettò l’appello proposto da L.A. nei confronti della Prefettura di Trapani e avverso la sentenza del competente Giudice di pace, il quale aveva disatteso l’opposizione avanzata dal predetto avverso il decreto prefettizio con il quale era stata ordinata la confisca di un’autovettura di proprietà dello stesso, per il mancato adempimento degli obblighi di attivazione dell’assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile, di cui al verbale elevato il *****, in occasione dell’esecuzione del provvedimento di sequestro emesso dal Tribunale di Trapani, Sezione Misure di Prevenzione;

– ritenuto che il L. ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base d’unitaria censura;

– con ordinanza interlocutoria depositata il ***** è stata ordinata la rinnovazione della notificazione del ricorso presso l’Avvocatura generale dello Stato, avendo il L. disposto l’originaria notifica presso quella distrettuale;

– che allegata all’istanza depositata il ***** il ricorrente ha prodotto l’attestazione della rinnovata notifica;

ritenuto che il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 193 C.d.S., comma 4, assumendo di avere attivato, per come richiesto dalla norma, la copertura assicurativa per la responsabilità civile per il periodo di sei mesi, decorrente dal ***** al *****, quindi con scadenza a due mesi dall’accertamento; soggiunge il L. che, pertanto, il Giudice dell’appello era incorso in illogica interpretazione, in contrasto con l’art. 12 preleggi, e con il citato art. 193, proprio perché la copertura effettuata garantiva, nel rispetto della legge, il “pagamento del premio assicurativo cioè il pagamento della somma nell’ambito di un contratto assicurativo” e “la semestralità scoperta faceva riferimento sia a 4 mesi trascorsi che ad altri due mesi di copertura attiva”, non imponendo la disposizione il pagamento del premio semestrale dall’elevazione del verbale, considerato che il motivo è manifestamente destituito di fondamento per le ragioni che seguono:

a) stabilisce l’art. 193 C.d.S., u.p.: “Quando l’interessato e effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’art. 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di polizza che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell’art. 213.”;

b) la “ratio legis”, all’evidenza, ha una duplice finalità: 1. Il sequestro del mezzo, costituente bene sul quale l’amministrazione può rivalersi per le spese di prelievo, trasporto e custodia, nonché strumento sollecitatorio per il pagamento della sanzione, in misura ridotta, può cessare solo a soddisfazione avvenuta di garanzia e adempimento; 2. Le ragioni di tutela degli interessi primari (assorbimento tramite assicurazione del rilevante rischio di danno derivante dalla circolazione di veicoli a motore) posti a fondamento dell’obbligatorietà dell’assicurazione impediscono comunque la restituzione prima che l’interessato provveda a ripristinare l’assicurazione corrispondendo “il premio di assicurazione per almeno sei mesi”; quindi, lo scopo della norma non è quello di tutelare la continuità o il ripristino del contratto assicurativo (art. 1901 c.c.), ma ben diversamente di acconsentire alla ripresa della circolazione del mezzo nel solo caso in cui il trasgressore abbia cura di garantire la protezione assicurativa a vantaggio dei terzi eventualmente danneggiati per un tempo congruo e ragionevole, individuato dal legislatore in sei mesi; opinando per assurdo nel senso auspicato dal ricorrente, ove lo stesso, trasgredendo la legge e costituendo fonte di pericolo per i terzi, abbia circolato senza copertura assicurativa fino al momento dell’accertamento per sei mesi meno qualche giorno, gli basterebbe pagare il solo premio semestrale, quasi del tutto consumato, per potere nuovamente circolare, assicurando la copertura anche solo di qualche giorno, così frustrando palesemente lo scopo della legge;

ritenuto che la controparte è rimasta intimata”;

considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto (quanto all’applicabilità al regolamento di competenza, cfr., da ultimo Sez. 6 n. 13636 del 2020).

PQM

Rigetta il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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