LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32933/2019 proposto da:
K.S., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO RIZZATO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 05/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
RILEVATO
CHE:
1. – Con ricorso affidato ad un unico motivo, oltre ad istanza di rimessione in termini, K.S., cittadino originario del ***** (regione di *****, a Sud-Ovest del *****), ha impugnato il decreto del Tribunale di Venezia reso pubblico il 5 aprile 2019, che ne rigettava l’opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.
2. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione a udienza di discussione.
CONSIDERATO
CHE:
1. – In via preliminare ed assorbente (ciò che esime il Collegio dal dare contezza del motivo di ricorso), il ricorso è inammissibile per esser stato proposto tardivamente (con atto notificato in data 11 novembre 2019 a fronte di decreto del 5 aprile 2019), ben oltre il termine di legge – valevole per i giudizi instaurati in primo grado dopo il 17 agosto 2017 – di trenta giorni dalla comunicazione del decreto del Tribunale, prescritto dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13.
2. – Inammissibile e’, poi, anche l’istanza di rimessione in termini in quanto proposta da difensore non munito di valida procura speciale ai sensi dell’art. 365 c.p.c. (e a prescindere, dunque, dalle ulteriori specifiche previsioni dettate dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis).
E difatti, l’avvocato ha proposto impugnazione in virtù della quale si legge che la persona conferente dichiara di voler esser rappresentata e difesa “in merito a RICORSO CASSAZIONE AVVERSO DECRETO TRIB VE ed in particolare quelli di transigere, conciliare, fare e ricevere pagamenti rilasciando quietanza, chiamare in causa terzi, e svolgere domande riconvenzionali, rinunciare agli atti del giudizio o del processo, farsi sostituire, nonché di deferire e di riferire il giuramento decisorio e di nominare arbitri nelle procedure arbitrali”.
Tale tipo di procura, estesa non al margine o in calce del ricorso, bensì su un foglio separato e materialmente congiunto a quello, non è una procura speciale, poiché affatto generica e non specificamente riferibile al provvedimento impugnato.
L’orientamento di questa Corte è consolidato nel ritenere “inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c. comma 2, contenga espressioni generiche ed incompatibili con la specialità richiesta per la proposizione dell’impugnazione in cassazione” (Cass. n. 1525/2020).
3. – In ogni caso, l’istanza di rimessione, ai fini della proposizione di “ricorso straordinario” per Cassazione, non avrebbe potuto trovare accoglimento in quanto affatto generica.
Con essa si assume, infatti, che: “il sig. K. non ha effettivamente potuto impugnare il provvedimento di rigetto del Tribunale civile nel termine breve al medesimo assegnato per legge a causa dell’errore del suo difensore nel proporre impugnazione”, in quanto “l’impugnazione che lo stesso doveva proporre era il presente ricorso in cassazione avverso la decisione del Tribunale e non già l’appello, come nella previgente normativa”.
A tal riguardo giova rammentare – alla luce dell’orientamento di questa Corte (Cass. n. 30512/2018; Cass., S.U., n. 4135/2019; Cass. n. 27726/2020) – che l’istituto della rimessione in termini (disciplinato dall’art. 153 c.p.c., quale norma parametro ratione temporis), applicabile anche a situazioni esterne e strumentali al processo, come la decadenza dal diritto di impugnazione, presuppone, tuttavia, la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza – e non già un’impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà (come nella specie) – e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza in questione.
3. – Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021