Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.39872 del 14/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15253-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO SOCIETA’ *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2408/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 16/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Pisa. Quest’ultima aveva accolto parzialmente l’impugnazione della s.r.l. ***** (allora in bonis) contro un avviso di accertamento IRES e IRAP, relativo all’anno 2007.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due formali motivi;

che, col primo, la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: la CTR avrebbe fondato la sua pronunzia su un presupposto diverso da quello contenuto nel gravame ed, inoltre, avrebbe erroneamente affermato che le anomalie contabili non erano state oggetto di contestazione in primo grado e quindi non le avrebbe valutate;

che, col secondo, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e degli artt. 2729 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, avendo i giudici di appello trascurato di considerare gli elementi evidenziati dall’Ufficio (anomalie del conto finanziamento soci e carenza di dimostrazione circa la provenienza delle somme contestate);

che l’intimato non si è costituito;

che il primo motivo è fondato;

che, effettivamente, l’affermazione della CTR, secondo cui le anomalie contabili non sarebbero state oggetto di contestazione in primo grado, è smentita dalla lettura degli atti, sicché la CTR ha illegittimamente omesso di prenderle in considerazione e, d’altro canto, il recupero non è stato effettuato dall’Ufficio, non perché l’incasso non fu effettuato, ma perché – secondo I l’avviso di accertamento – la società non aveva dimostrato l’effettiva provenienza delle somme;

che la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 c.p.c., riguarda il petitum che va determinato con riferimento a quello che viene domandato nel contraddittorio sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l’attore intende conseguire, ed alle eccezioni che, in proposito, siano state sollevate dal convenuto, sicché viola la norma il giudice che ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (Sez. 2, n. 11289 del 10/05/2018);

che anche il secondo motivo è fondato;

che, in tema di accertamento dei redditi di impresa, l’Ufficio può procedere a quello analitico-induttivo, ai sensi D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, anche in presenza di scritture formalmente regolari, ove la contabilità risulti complessivamente inattendibile sulla base di elementi indiziari gravi e precisi (Sez. 5, n. 32129 del 12/12/2018);

che i versamenti effettuati da soggetti terzi, non contabilizzati e non assoggettati alla dovuta tassazione, non possono non reputarsi elementi sintomatici gravi e precisi;

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Toscana, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472