Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.39882 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8437-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ISTITUTI DI RINASCITA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA DE PRISCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6827/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 13/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA COSMO.

RITENUTO

CHE:

1. Istituti di Rinascita srl proponeva ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, riscontrata la mancata presentazione di interpello disapplicativo, accertava, in conseguenza del mancato superamento del test di operatività, il reddito imponibile minimo ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 30 per l’anno di imposta 2011.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello rilevando, in conformità con quanto affermato dal giudice di primo grado, che il mancato raggiungimento dei risultati reddituali trovava adeguata giustificazione nel costo dei lavori di ristrutturazione del centro di riabilitazione utilizzato dalla Onlus Sanatrix in virtù di contratto di locazione stipulato nel 2014.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi; il contribuente si è costituito con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di impugnazione l’Ufficio denuncia nullità della sentenza per motivazione omessa e/o apparente in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) ed D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n, 4), per avere la CTR reso una sentenza affetta da motivazione apparente.

1.2 Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 4 bis e 4 ter e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la CTR considerato impedimento oggettivo l’esecuzione lavori di ristrutturazione senza assicurarsi che gli stessi riguardassero l’intero complesso immobiliare.

2 Il primo motivo è infondato.

2.1 Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. E’ noto che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, è denunciabile in cassazione l’anomalia motivazionale che si concretizza nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, quale ipotesi che non rende percepibile l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. In particolare, il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta dall’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. E così, ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014).

2.2 Nella fattispecie la motivazione della sentenza non è connotata da tali deficienze contenendo una sufficiente esposizione delle ragioni sottese all’accoglimento dell’appello, con particolare riguardo alla sussistenza dei presupposti per escludere la disciplina delle società di comodo.

3. Il secondo motivo non merita accoglimento.

3.1 La disciplina fiscale delle società non operative è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30; trattasi di una normativa antielusiva volta a contrastare le c.d. società di comodo e, in particolare, a disincentivare il ricorso all’utilizzo dello strumento societario come schermo per nascondere l’effettivo proprietario di beni, avvalendosi delle più favorevoli norme dettate per le società. Tali soggetti, quindi, al ricorrere dei presupposti previsti dalla norma – mancato superamento “test operatività” di cui al medesimo comma 1, ossia quando l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando i determinati coefficienti – sono considerati di comodo e, dl conseguenza, sono assoggettati alla disciplina delle società non operative ed ai relativi adempimenti.

3.2 La disposizione normativa sopra richiamata, al comma 1, elenca una serie di ipotesi, in presenza delle quali, non trova applicazione il regime delle “società di comodo” indicando, a tal fine, uno specifico elenco che si riferisce ” 1) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali; 2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; 3)alle società in amministrazione controllata o straordinaria; 4) alle società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle società da essi controllate, anche indirettamente; 5) alle società esercenti pubblici servizi di trasporto; 6) alle società con un numero di soci non inferiore a 50; 6-bis) alle società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità; 6-ter) alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; 6-quater) alle società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale; 6-quinquies) alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale”.

3.3. Il successivo comma 4-bis, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, stabilisce che ” in presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis, comma 8". La normativa si limita, quindi, a stabilire una semplice presunzione superabile con la prova contraria, spettando al contribuente dimostrare l’esistenza di situazioni oggettive e specifiche, indipendenti dalla sua volontà, che hanno reso impossibile il raggiungimento della soglia di operatività e del reddito minimo presunto. Il fallimento del cd. “test di operatività” istituisce, quindi, una presunzione iuris tantum di inoperatività, che è onere della parte contribuente vincere mediante prova contraria esplicativa dell’anomalia reddituale (Cass. n. 6195 del 10 marzo 2017; Cass. n. 9461 del 18/4/2018).

3.4 Nella specie, la CTR si è adeguata al canone della ripartizione della prova affermando che la società contribuente ha assolto alla prova contraria avendo potuto conseguire redditi attraverso la concessione in locazione di immobile di sua proprietà alla società controllante (operante come ONLUS) soltanto con decorrenza dall’anno 2014 a causa dell’esecuzione – a spese della conduttrice – di lavori di ristrutturazione per la gestione di un centro di riabilitazione sanitaria.

3.5 Le argomentazioni fatte valere con il motivo di censura formulato come violazione o falsa applicazione di legge si risolvono in realtà in una critica alle valutazioni e agli accertamenti in punto di fatto compiti dalla CTR insindacabili in sede di legittimità se non per vizio motivazionale nei ristretti limiti consentiti dall’attuale art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 che, nella specie, non poteva essere proposto per effetto della “doppia conforme”.

4 Conclusivamente il ricorso va rigettato.

5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (Cass. Sez. 6- Ordinanza nr 1778 del 29/01/2016).

PQM

La Corte:

Rigetta il ricorso.

Condanna Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5.600,00 per compensi Euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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