Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.39924 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6837/2014 proposto da:

MAJORANO S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., quale incorporante di IMEX NAPOLI S.R.L., elettivamente domiciliato in Roma Via A. Farnese 7 presso lo studio degli avvocati Claudio Berliri e Alessandro Cogliati Dezza che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che la rappresenta e difende, costituita ai fini della eventuale partecipazione all’udienza;

– resistente –

avverso la sentenza n. 298/23/2013 della COMM.TRIB.REG.CAMPA-NIA, depositata il 4/09/2013, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal consigliere Dott. Gori Pierpaolo.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza n. 298/23/13 depositata in data 4 settembre 2013 la Commissione tributaria regionale della Campania, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza n. 549/24/10 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, la quale a sua volta aveva accolto il ricorso proposto dalla Imex Napoli Srl, esercente attività di locazione di immobili, contro un avviso di accertamento per II.DD. e IVA 2005 emesso sulla base di accertamento analitico induttivo del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), nel cui quadro interveniva l’applicazione di studio di settore, accertamento che faceva emerge incongruenze nella dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta.

2. La CTR riformava la decisione di primo grado, ritenendo nel merito integralmente fondata la ripresa. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo cinque motivi, a fronte del quale l’Agenzia delle entrate ha depositato mero atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza ex art. 370 c.p.c.. La contribuente ha quindi depositato istanza per la declaratoria dell’estinzione del processo e L’Agenzia ha replicato con memoria.

3. A seguito di una duplice interlocuzione provocata dalla Corte, la ricorrente ha ribadito la richiesta di declaratoria di estinzione o comunque cessazione della materia del contendere allegando documentazione giustificativa, da ultimo, con ulteriore memoria. L’Agenzia deposita scambio di e-mail con l’agente della riscossione in cui ribadisce non essere interamente cessata la materia del contendere in dipendenza dell’avviso di accertamento impugnato, restando pendente la ripresa per interessi IRES.

CONSIDERATO

che:

4. Con nota di deposito del 6.11.2019 la contribuente, Majorano Spa quale incorporante della Imex Napoli Srl, ha reso noto di aver aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito con modifiche dalla L. n. 225 del 2016, offrendo prova del pagamento, riferendo di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio, e chiedendo alla Corte di dichiarare l’intervenuta estinzione del processo o comunque la cessazione della materia del contendere.

5. L’Agenzia delle Entrate ha contestato tale richiesta con nota di deposito, ed è seguita replica della contribuente in cui la società ha confermato la propria prospettazione.

6. Da ultimo, con email del 10.5.2021 proveniente dall’agente della riscossione e depositata dall’Agenzia anteriormente all’udienza, viene dato riscontro dell’intervenuta definizione di gran parte della materia del contendere, a seguito della rottamazione dei ruoli iscritti a seguito della conferma prima da parte della CTP (iscrizione provvisoria) e poi da parte della CTR, dell’avviso di accertamento per cui è causa, ad esclusione della voce di Euro 6.816,40 a titolo di interessi IRES.

Tale importo risulta oggetto di autonoma provvisoria iscrizione a ruolo e cartella di pagamento, sempre in dipendenza della sentenza della CTR n. 298/23/2013 impugnata in questa sede e, per esso, non vi è prova della presentazione di un provvedimento di sgravio o di instaurazione della procedura di definizione agevolata, né può essere utilmente fatta questione nel presente giudizio sulla notifica o meno di tale iscrizione a ruolo, dal momento che oggetto del presente processo è l’avviso di accertamento sottostante e che l’agente della riscossione non è neppure parte processuale.

7. In conseguenza di quanto precede, non essendovi prova del perfezionamento della definizione agevolata sull’intera materia del contendere, in assenza di dimostrazione dell’integrale definizione della lite ex D.L. n. 193 del 2016, convertito con modifiche dalla L. n. 225 del 2016, su tutte le riprese oggetto dell’avviso di accertamento per cui è causa – mancando la posta corrispondente ad interessi IRES per Euro 6.816,40 -, i motivi di ricorso devono essere scrutinati.

8. Con il primo motivo viene prospettata – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 per aver la sentenza della CTR affermato che i motivi, rectius, le eccezioni della società appellata svolte nel giudizio d’appello sono in gran parte inammissibili perché non svolte nel giudizio di primo grado, affermazione ritenuta generica e indeterminata.

9. Il motivo è infondato. Premesso che, in forza del comma 2 della previsione di legge sopra richiamata in appello non possono proporsi eccezioni non rilevabili d’ufficio, la sintesi delle controdedu-zioni dell’appello contenute a pag.2 della sentenza impugnata indica due difese di merito, ossia le gravi incongruenze e le giustificazioni dello scostamento reddituale, e due questioni preliminari alla disamina del merito, ovvero la mancata motivazione dell’atto impugnato e la mancata instaurazione del contraddittorio. Si tratta di profili tutti non rilevabili d’ufficio necessariamente decisi in senso sfavorevole per la società, se non perché ritenuti nuovi, quantomeno in via implicita per effetto dell’accoglimento dell’appello dell’ufficio nel merito. Inoltre, a pag.3 della sentenza la CTR prende anche esplicitamente posizione sulle “controdeduzioni ammissibili”, facendo riferimento all’eccezione di difetto di motivazione, oltre alle questioni di merito, con ciò indirettamente rendendo determinabile quali fossero le questioni ritenute nuove.

10. Con il secondo motivo viene dedotta – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. – la violazione della L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 3 bis, per aver la sentenza della CTR avallato in toto la legittimità e fondatezza dell’avviso di accertamento impugnato senza considerare che, prima della notifica dell’avviso di accertamento, il contribuente doveva essere invitato a comparire, con conseguente nullità insanabile dell’avviso.

11. Il motivo è inammissibile. In ricorso non si fa menzione della tempestiva proposizione in primo grado della questione del contraddittorio di cui alla specifica previsione normativa summenzionata né della sua riproposizione in appello. Neppure la sentenza vi fa riferimento menzionando solo una controdeduzione dell’appellata relativa alla generica “mancata instaurazione del contraddittorio” ritenuta comunque nuova (p. 2 sentenza) in quanto non tra le “controdeduzioni ammissibili” (p. 3 primo capoverso). Alla luce di quanto precede la censura manca di decisività e autosufficienza.

12. Con il terzo motivo viene prospettato – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti avendo il giudice d’appello ritenuto fondato l’accertamento analitico induttivo attraverso un’adesione acritica alla prospettazione dell’Agenzia supportata da generiche e laconiche asserzioni in evidente carenza motivazionale.

13. Il motivo è inammissibile perché chiede al giudice di legittimità di rivalutare il giudizio di merito. La parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332), mentre nel caso di specie il motivo si concentra sui presupposti per l’accertamento analitico induttivo negandoli senza introdurre fatti decisivi e contrari non valutati dal giudice d’appello. Inoltre, la mera insufficienza motivazionale non è utilmente censurabile nel quadro del testo del riformato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 applicabile ratione temporis.

14. Con il quarto motivo viene dedotta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento alle medesime circostanze oggetto del precedente motivo, ossia perché il giudice d’appello ha ritenute non idonee le giustificazioni del contribuente con riferimento allo scostamento tra redditi dichiarati e studio di settore.

15. Il motivo è inammissibile. Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha riformato il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e si applica nei confronti di ogni sentenza pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, dunque, dall’11 settembre 2012. La novella trova dunque applicazione nella fattispecie, in cui la sentenza impugnata è stata depositata il 4 settembre 2013 e, nel testo applicabile, il vizio motivazionale deve essere dedotto censurando l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” e non più l'”omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione” circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio come precedentemente previsto dal “vecchio” n. 5, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso il quale non ha tenuto conto del mutato quadro normativo processuale (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 2014).

16. Con il quinto motivo si denuncia – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727,2729,2697 c.c., del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), per aver la CTR confermato le riprese unicamente in presenza di plurimi “elementi di sospetto”, senza fare governo corretto delle presunzioni deve essere attribuito il carattere di gravità, precisione e concordanza a fondamento delle riprese.

17. Il motivo è infondato. Va premesso che in tema di accertamento delle imposte dirette la prova presuntiva dei maggiori ricavi, idonea a fondare l’accertamento con il metodo analitico-induttivo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), può essere desunta da una condotta commerciale anomala del contribuente (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15038 del 02/07/2014; conforme, Sez. 5 -, Sentenza n. 14370 del 09/06/2017); non dissimile è il diritto vivente sul punto in materia di recupero IVA (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 2240 del 30/01/2018, Rv. 646901 – 02).

Nella specie, alle pagg.3 e 4 della sentenza, la CTR ha esaminato tale condotta nel suo complesso senza frazionarla, ed è stata logicamente ravvisata nella fattispecie l’antieconomicità manifesta nella gestione aziendale, attestata tra l’altro da perdite d’esercizio dichiarate dal 2000 al 2005, anno di imposta oggetto delle riprese, in presenza di costi sproporzionati ai ricavi ottenuti.

18. Orbene, nel giudizio tributario, una volta contestata dall’Erario l’antieconomicità di una operazione posta in essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, diviene onere del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione ed il giudice tributario non può, al riguardo, limitarsi a constatare la regolarità della documentazione cartacea. Infatti, è consentito al fisco dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere minori costi, utilizzando presunzioni semplici e obiettivi parametri di riferimento, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente, che deve dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate a fronte della contestata antieconomicità (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 25257 del 25/10/2017, Rv. 645975 – 01; conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14941 del 14/06/2013, Rv. 627156 – 01).

19. Nel caso in esame, la CTR risulta aver correttamente applicato il canone dell’onere della prova, gravando sul contribuente la dimostrazione della regolarità delle operazioni contestate, onere che il giudice d’appello ha accertato non essere stato assolto, né il ricorrente veste la propria prospettazione attraverso elementi di fatto non considerati dal giudice del merito, decisivi e contrari, oltre che ritualmente introdotti nel processo, come già sopra considerato.

20. Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato e nessuna statuizione dev’essere adottata in punto di spese di lite, considerato che l’Agenzia delle Entrate, fatto di cui sopra si è dato conto, non ha svolto difese effettive.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso.

Si dà atto del fatto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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