LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 29151/2018 proposto da:
T.F., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Acquedotto del Peschiera, n. 96 presso lo studio dell’avvocato Pandolfini Simona, rappresentata e difesa dall’avvocato Raimondo Luigi;
– ricorrente –
contro
Centro Siciliano Formazione Professionale, (CE. SI. FO. P.) Onlus, e R.F., elettivamente domiciliati in Roma, alla piazza dei Carracci n. 1, presso lo studio dell’avvocato Di Simone Giuseppe, rappresentati e difesi dall’avvocato Romano Sebastiano;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 461/2018 della CORTE d’APPELLO di CATANIA, depositata il 01/03/2018;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 02/07/2021, dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
T.F. agì con intimazione di sfratto del 12/04/2015 nei confronti del Centro Siciliano Formazione Professionale, d’ora in avanti CE. SI. FO. P., e del suo presidente R.F., per ottenere la risoluzione per morosità (per un importo di oltre quarantacinquemila Euro, sulla base di un canone annuo di quindicimila seicento Euro) di un contratto di locazione di immobile ad uso diverso da quello di abitazione, sito in *****.
Il CE. SI. FO. P. e R.F., personalmente, si opposero alla convalida ed eccepirono entrambi la pendenza di procedura ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72, e il secondo anche la propria carenza di legittimazione passiva.
Il Tribunale di Siracusa respinse l’istanza di convalida in quanto ritenne fondata l’opposizione del CE. SI. FO. P. e, disposto il mutamento di rito (in quello locatizio), rigettò la domanda di condanna di risoluzione del contratto per inadempimento.
La Corte di Appello di Catania, adita dalla T., nel ricostituito contraddittorio delle parti, ha, con la sentenza, n. 461 del 01/03/2018, impugnata in questa sede, ribadito, ma con diversa motivazione, la decisione di rigetto del Tribunale.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre, con atto affidato ad un unico motivo, T.F..
Resistono, con un unico controricorso, il CE. SI. FO. P. e R.F..
Il P.G. non ha presentato conclusioni.
La ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del 2 luglio 2021, svoltasi con le modalità di cui al D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, alla quale il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, e al fine di fugare qualsivoglia ulteriore dubbio, sebbene non vi sia alcun motivo di impugnazione che si incentri sulla valida costituzione del giudice, rileva il Collegio che la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 461 del 01/03/2018, impugnata in questa sede di legittimità, è stata resa con la partecipazione di un giudice aggregato, che ha redatto la motivazione e ha, in veste di estensore, sottoscritto la sentenza unitamente al presidente del Collegio, senza che ciò comporti nullità della sentenza per illegittima costituzione dell’organo giudicante. Il ricorso relativo alla controversia in oggetto è stato, infatti, trattenuto in decisione da questa Corte all’adunanza del 02/07/2021, alla quale era già stata emanata la sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 17/03/2021, pubblicata in G. U. del 17/03/2021 n. 11, che ha ritenuto, tuttora, legittima la partecipazione dei giudici aggregati ai collegi delle Corti di Appello (sulla base del principio di cd. “tollerabilità costituzionale”), e ciò fino al 31 ottobre 2025 e, pertanto, a tenore della detta pronuncia del Giudice costituzionale, il Collegio decidente della Corte d’Appello di Catania doveva, al momento del passaggio della causa in decisione, ritenersi validamente costituito, con conseguente piena scrutinabilità della decisione della Corte territoriale.
Dalla memoria difensiva della ricorrente T. risulta che la sentenza d’appello impugnata in questa sede è stata revocata dalla Corte di Appello di Catania, con sentenza non definitiva n. 1148 del 04/07/2020, ma non risultando altro in ordine all’eventuale sospensione disposta, ai sensi dell’art. 398 c.p.c., comma 4, dalla Corte territoriale adita in revocazione, o al passaggio in giudicato della pronuncia rescindente o, ancora, sull’eventuale esito rescissorio, deve scrutinarsi l’unico motivo di ricorso, che denuncia violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 2928,1180 c.c. e artt. 100,553 e 632 c.p.c., in quanto, afferma la ricorrente, il pagamento spontaneo del conduttore Ce. SI. Fo. P. a Riscossione Sicilia S.p.a. non comporta venire meno del diritto del debitore a conoscere l’esito della procedura espropriativa e la misura dei pagamenti effettuati dal conduttore pignorato all’agente della riscossione.
La Corte di Appello di Catania, con la sentenza n. 461 del 01/03/2018 ha affermato, per quanto ancora rileva in questa sede, che il pagamento effettuato dal CE. SI. FO. P. in favore di Riscossione Sicilia S.p.a. in forza del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 72 (rubricato Pignoramento di fitti o pigioni e in base al cui disposto:
“1. L’atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati contiene, in luogo della citazione di cui all’art. 543 c.p.c., n. 4, l’ordine all’affittuario o all’inquilino di pagare direttamente al concessionario i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti e le pigioni a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui il concessionario procede.
2. Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.”) comporta il venire meno del diritto della locatrice ad esigere il pagamento per fitti o pigioni.
Il motivo di ricorso è fondato, in considerazione della circostanza che deve ritenersi permanere in ogni caso, e quindi anche nell’ipotesi qui sussistente di esecuzione esattoriale con pignoramento di fitti e pigioni, l’interesse della locatrice a sapere se vi sono ancora estremi per coltivare l’iniziativa giudiziale intrapresa, in ordine al contratto di locazione, nonostante l’iniziativa dell’agente della riscossione e inoltre al fine di esercitare il diritto di credito qualora il creditore fiscale ometta o trascuri di farlo.
L’assegnazione del credito ha, invero, efficacia liberatoria del debitore esecutato nei confronti del creditore pignorante in quanto il pagamento che il debitore assegnato esegua al creditore assegnatario vada a buon fine, come risultante dal combinato disposto degli artt. 2928 c.c. e 533 c.p.c., come affermato dalla, oramai costante, giurisprudenza di questa Corte (da ultimo si veda Cass. n. 30862 del 29/11/2018 Rv. 651638 – 01 e in precedenza Cass. n. 25946 del 11/11/2007 Rv. 600955 – 01): “L’assegnazione del credito, in quanto disposta in pagamento salvo esazione ai sensi dell’art. 553 c.p.c., cioè “pro solvendo”, non opera anche l’immediata liberazione del debitore esecutato verso il creditore pignorante, la quale si verifica soltanto con il pagamento che il debitore assegnato esegua al creditore assegnatario (art. 2928 c.c.), momento nel quale questi realizza il pieno effetto satisfattivo dell’assegnazione che, quindi, integra una “datio in solutum” condizionata al pagamento integrale”.).
Di tanto il giudice dell’appello territoriale appare consapevole, in quanto in altro (e precedente) passaggio della motivazione afferma (contraddittoriamente) che la T. aveva comunque ottenuto la disponibilità dell’immobile in forza di una ulteriore intimazione di sfratto per morosità, con riferimento ai canoni di locazione dal luglio 2016 in poi, in tarriiostrando di condividerne l’assunto in ordine alla necessità per il locatore di conoscere l’esito della procedura esattoriale non potendosi escludere che sussistessero ancora ragioni di credito nei confronti del conduttore.
Il ricorso e’, pertanto fondato.
Il ricorso è accolto.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata.
La causa, posto che risultano necessari ulteriori accertamenti in fatto, deve essere rimessa al giudice d’appello, ossia alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, che, nel procedere a nuovo esame, si atterrà a quanto in questa sede statuito e provvederà, altresì, alla regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
L’impugnazione è stata accolta e non può esservi luogo, pertanto, alla statuizione di sussistenza dei requisiti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione sezione Terza civile, il 2 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021
Codice Civile > Articolo 1180 - Adempimento del terzo | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2021 - Legittimazione del possessore | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2928 - Assegnazione di crediti | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 533 - Obblighi del commissionario | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 543 - Forma del pignoramento | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 553 - Assegnazione e vendita di crediti | Codice Procedura Civile