Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.39987 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21244-2020 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

I.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6603/06/19 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 27/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

RILEVATO

Che:

– in controversia relativa ad impugnazione di avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria, a seguito di accertamenti effettuati dalla G.d.F. a carico del contribuente I.L., esercente l’attività di “servizi degli studi odontoiatrici”” anche sui conti correnti bancari al medesimo riferibili, recuperava a tassazione maggiori redditi ai fini IRPEF ed IRAP contestando anche l’omessa fatturazione di operazioni esenti ai fini IVA, la CTR accoglieva parzialmente l’appello del contribuente, annullando le pretese erariali derivanti dalle movimentazioni bancarie risultanti dal conto corrente cointestato con i genitori del medesimo, sostenendo che “salva puntuale e minuziosa dimostrazione riferita alle singole partite finanziarie emergenti” dal predetto conto corrente, “le relative movimentazioni non possono acriticamente ricondursi in maniera integrale al contribuente”;

– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l’intimato;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 32, comma 1, n. 2 e artt. 51 e 2697 c.c., sostenendo che aveva errato la CTR a ritenere non riconducibili al contribuente i movimenti sul conto corrente cointestato con i genitori col medesimo convivente e, quindi, a porre a carico dell’amministrazione finanziaria il corrispondente onere probatorio.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. Invero, in tema di onere della prova e di verifica giudiziale in materia di accertamenti bancari, occorre richiamare il consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, dettata in materia di imposte sui redditi (secondo la quale i prelevamenti e gli importi riscossi nell’ambito di rapporti bancari, in difetto di indicazione del soggetto beneficiario o in mancanza di annotazione nelle scritture contabili, sono considerati ricavi o compensi posti a base delle rettifiche operate ai sensi dello stesso decreto, artt. 38-41, ove il contribuente non dimostri che ne ha tenuto conto nella dichiarazione dei redditi ovvero che tali somme rimangono escluse dalla formazione dell’imponibile), omologa a quella stabilita dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, in materia di IVA, consente di riferire a redditi (e, nel secondo caso, a ricavi) imponibili, conseguiti nell’attività economica svolta dal contribuente, tutti i movimenti bancari rilevati dal conto, qualificando gli “accrediti” (e, per le sole attività imprenditoriali, anche gli “addebiti”) come ricavi. Trattasi di presunzione legale “juris tantum” che consente di considerare come ricavo riconducibile all’attività professionale o imprenditoriale del contribuente qualsiasi accredito riscontrato sul conto corrente del medesimo, ma anche di quello intestato o cointestato a stretti congiunti, in presenza di chiari elementi sintomatici, come quelli sussistenti nella specie (stretto rapporto familiare e di convivenza tra gli stessi), e comportante l’inversione dell’onere della prova, spettando al contribuente l’onere di superare detta presunzione offrendo la prova liberatoria che dei movimenti sui conti bancari egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che gli accrediti (e gli addebiti) registrati sui conti non si riferiscono ad operazioni imponibili, occorrendo all’uopo che venga indicato e dimostrato dal contribuente la provenienza dei singoli versamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti (arg. da Cass. 26111 del 2015 e n. 21800 del 2017; conf. Cass. n. 5152, n. 5153, n. 19807 e n. 19806 del 2017, n. 18065, n. 18066, n. 18067, n. 16686, n. 16699, n. 16697, n. 11776, n. 6093 del 2016; Sez. 6-5, ord. n. 7453, n. 9078 e n. 19029 del 2016; v. anche Cass. n. 22089 del 2018, non massimata).

4. Va, quindi, ricordato, con specifico riferimento al contenuto dell’onere probatorio gravante sul contribuente, che quest’ultimo ha l’onere di dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, e, a tal fine, deve fornire non una prova generica, ma una prova analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (in termini, Cass. n. 18081 del 2010, n. 22179 del 2008 e n. 26018 del 2014) ed il giudice di merito è tenuto alla rigorosa verifica dell’efficacia dimostrativa delle prove fornite a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, rifuggendo da qualsiasi valutazione di irragionevolezza ed inverosimiglianza dei risultati restituiti dal riscontro delle movimentazioni bancarie, in quanto il giudizio di ragionevolezza dell’inferenza dal fatto certo a quello incerto e già stato stabilito dallo stesso legislatore con la previsione, in tale specifica materia, della presunzione legale (Cass. 21800 del 2017).

5. La sentenza impugnata, che non si è attenuta a tali principi, va quindi cassata e la causa rinviata alla CTR territorialmente competente per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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