LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17827-2020 proposto da:
BANCA PATAVINA CREDITO COOPERATIVO SANT’ELENA E PIOVE DI SACCO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSTANTINO MAES, 84, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA DELLA GATTA, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO RIPA;
– ricorrente –
contro
Z.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4835/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA TRICOMI.
RITENUTO
che:
La Banca Patavina Credito Cooperativo di Sant’Elena e Piove di Sacco ha proposto ricorso per cassazione con un mezzo, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, in epigrafe indicata.
Z.L. è rimasta intimata.
Per quanto ancora interessa, in riforma della decisione di primo grado, la Corte di appello ha rigettato completamente la domanda restitutoria proposta dalla banca, in via riconvenzionale, a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., nei confronti di Z., per la somma di Euro 46.880,00=; la banca ne aveva dedotto l’illegittima percezione, assumendo che si trattava della sommatoria di importi in contanti confluiti illegittimamente sul conto corrente della Z. tra novembre 2003 e maggio 2010, costituiti da somme di terzi illecitamente dirottate sul conto della Z. dall’ex-dipendente infedele B.S. – come da questi dichiarato – e che le distinte di versamento recavano firme a lei non riconducibili.
Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c.
CONSIDERATO
che:
1. Con un unico motivo la banca deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 2697 c.c.
Invoca il principio di vicinanza della prova e la possibilità di provare il fatto negativo mediante il fatto positivo contrario o per presunzioni, rammentando di avere provato, mediante perizia grafologica, che la firma apposta su alcune distinte di versamento non era riconducibile a Z.; sostiene, quindi che erroneamente era stato escluso il valore probatorio della memoria e dell’istanza di patteggiamento di B., perché il difensore, che le aveva sottoscritte, era munito di procura speciale ex art. 446 c.p.p., comma 3.
2. Il ricorso è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi, fondata sulla mancata prova da parte della Banca del fatto che le somme contestate, versate “per contanti” sul conto intestato a Z., provenissero effettivamente dai conti correnti di altri clienti della banca stessa o da operazioni di disinvestimento di titoli di proprietà di altri correntisti, frutto di illecita sottrazione a questi, e fossero state illecitamente accreditate alla stessa e che, quindi, tali somme non spettavano all’accipiens, ma ad altro soggetto esattamente individuato cioè alla stessa banca, o ad un altro correntista o, ancora, ad un terzo, – con altrettanto esatta individuazione delle provviste di volta in volta, in ipotesi, indebitamente accreditate.
Va, infatti, osservato che, fermo il consolidato principio, invocato dalla ricorrente, secondo il quale “L’onere probatorio gravante, a norma dell’art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l’applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all’art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l’esercizio dell’azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (Cass. n. 8018 del 22/03/2021; Cass. n. 19171 del 17/07/2019), ciò che viene in considerazione, nel presente caso, non è la modalità nell’assolvimento dell’onere probatorio, ma l’individuazione stessa del fatto specifico da provare per poter avvalorare la fondatezza della domanda, e cioè la titolarità originaria delle somme distratte ed il loro ammontare, essendo stati eseguiti i versamenti sul conto della Z. in contanti.
Proprio su questo profilo, la censura non coglie nel segno e si rivela inefficace.
La Corte distrettuale ha, infatti, escluso che la domanda potesse ritenersi fondata perché, nello specifico caso, risultava ignota la provenienza delle somme mentre, stante la fungibilità del denaro, per potersene affermare la spettanza a terzi se ne sarebbe dovuto poter effettuare l’esatta tracciatura (fol. 18 della sentenza impugnata): la censura non si fa carico di tale statuizione se non laddove viene dedotto che la banca è legittimata ad agire quale depositaria delle somme dei vari clienti ed è responsabile verso i clienti per la restituzione delle somme giacenti sui conti correnti (fol. 11 del ric.) in termini così generici ed ampi che confermano – e non smentiscono – la carenza probatoria riscontrata sullo specifico profilo.
La Corte lagunare ha altresì ritenuto che non potevano assumere valore di piena prova, né portata indiziaria i riferimenti a Z. contenuti negli atti penali relativi al procedimento a carico di B.S. (memoria difensiva e istanza di patteggiamento) perché sottoscritti dal solo difensore e non da B., perché a contenuto estrinsecamente equivoco, provenienti in via mediata da soggetto poco credibile, non altrimenti riscontrati dalla banca, nemmeno sull’ammontare della complessiva distrazione.
Si tratta di argomenti a sostegno della ratio decidendi prima individuata, solo su alcuni dei quali si sofferma la censura senza tuttavia illustrare quale decisivo rilievo avrebbe potuto assumere una diversa considerazione degli atti penali relativi a B., al fine dell’individuazione dei soggetti da cui provenivano le somme e gli importi ad essi riferibili.
2. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’intimata.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019; Cass. S.U. n. 4315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
– Dichiara inammissibile il ricorso;
– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021