LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32927-2019 proposto da:
H.N., rappresentato e difeso dall’avv.to SIMONA MAGGIOLINI, simona.maggiolini.ordineavvocati.ferrara.eu), elettivamente domiciliata presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione in Roma, piazza Cavour;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro prò tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA n. 1198/2019, depositato il 04/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. DI FLORIO ANTONELLA.
RILEVATO IN FATTO
che:
H.N., proveniente dal Pakistan, ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Bologna che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente ha chiesto, invia preliminare, la rimessione in termini dell’impugnazione proposta assumendo che il decreto impugnato non era stato ritualmente tramite PEC ed era pervenuto a conoscenza della difesa “solamente in data 14.10.2019 a seguito di periodico controllo dei fascicoli telematici polisweb” (cfr. pag. 2 del ricorso quart’ultimo cpv).
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
3. La ricorrente ha comunicato a mezzo PEC alla cancelleria della sezione, la rinuncia al ricorso, per cessazione della materia del contendere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che:
1. Preliminarmente deve esaminarsi la rinuncia al ricorso comunicata dal difensore di H.N. in data 12.7.2021.
1.1. Si premette, al riguardo, che l’art. 390 c.p.c., che disciplina lo specifico istituto prevede che “la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto” (art. 390 c.p.c., comma 2) e che il relativo atto “e’ notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse che vi appongono il visto” (art. 390 c.p.c., comma 3).
1.2. Nel caso in esame, la rinuncia reca in calce il nome del difensore, privo di firma autografa, non risulta sottoscritta dalla parte né è stata prodotta una procura speciale per lo specifico effetto; a ciò si aggiunge che quella conferita per la proposizione del ricorso per cassazione non reca alcun riferimento al potere del difensore di rinunciare al ricorso, limitandosi, dopo il riferimento all’impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione del decreto di rigetto n. 1198/2019 depositato il 4.3.2019, a richiamare il conferimento di ogni più ampia delega e procura consentita dalla legge “quale, a titolo esemplificativo, nominare sostituti ed indicare domiciliatari” (cfr. procura spillata al ricorso) senza alcun riferimento alla facoltà di “transigere e conciliare” che avrebbe consentito un’interpretazione estensiva dei poteri conferiti (cfr. al riguardo Cass. 279/1997; Cass. 15016/2005).
1.3. A ciò si aggiunge che l’atto non risulta né notificato alla parte costituita (sia pur tardivamente), né comunicato all’Avvocatura Generale dello Stato che la difende.
1.4. Deve pertanto escludersi la dichiarazione di estinzione del giudizio come conseguenza prevista, ex artt. 390 e 391 c.p.c., alla rinuncia regolarmente conformata.
2. In relazione all’esame del ricorso, deve premettersi che la decisione viene assunta sulla base del principio della “ragione più liquida” (cfr. Cass. SU 9936/2014; Cass. SU 26242/2014; Cass. 26243/2014; Cass. 12002/2014; Cass. 11458/2018; Cass. 363/2019), prescindendo, cioè, dalle conseguenze derivanti dai controlli preliminari relativi alla procura speciale rilasciata al difensore del ricorrente, in relazione alla quale, assente la certificazione della data in cui essa è stata conferita, sarebbe stato necessario un rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla recentissima ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, come modificato dalla L. n. 46 del 2017 (cfr. Cass. 17970/2021): in relazione al principio sopra richiamato, tuttavia, il ricorso può essere esaminato e deve essere dichiarato inammissibile per tardività.
2.1. Si osserva, infatti, che a fronte della istanza di rimessione in termini per la denunciata mancanza di rituale comunicazione del decreto impugnato, dalle informazioni acquisite d’ufficio presso la cancelleria del Tribunale di Bologna, avendo il ricorrente presentato istanza di trasferimento del fascicolo ex art. 369 c.p.c., (rispetto a tale onere officioso, cfr. Cass. SU 25513/2016), è emerso che il provvedimento è stato regolarmente comunicato a mezzo pec al difensore del ricorrente, avv.to Simona Maggiolini, all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all’ufficio (simonamaagiolini.ordineavvocatiferrara.eu) in data 4.3.2019 alle ore 11,51. (cfr. comunicazione acquisita agli atti con attestazione telematica del registro di cancelleria del 29.6.2021 ore 8,12).
2.2. Poiché il ricorso è stato notificato il 28.10.2019 – ben oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione della cancelleria -l’impugnazione deve dichiararsi inammissibile per tardività, essendo il decreto impugnato già passato in giudicato: né può essere accolta la richiesta di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. fondata su un fatto dipendente dalla negligenza del difensore (cfr. al riguardo, Cass. 3340/2021), fondato, oltretutto, su un argomento rivelatosi “storicamente” infondato alla luce dell’accertamento effettuato.
3. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.
4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021
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