Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.40071 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. VERRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6765 – 2017 R.G. proposto da:

C.P.M., – c.f. ***** – elettivamente domiciliato in Roma, alla via Ferrero di Cambiano, n. 82, presso lo studio dell’avvocato Fabio D’Amato che lo rappresenta e difende in virtù

di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.LLI N. s.a.s. di N.R. & C. – p.i.v.a. ***** –

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Viterbo, alla via G. Matteotti, n. 73, presso lo studio dell’avvocato Michele Guerriero che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2145 – 18.10/21.12.2016 Corte d’Appello di Firenze;

udita la relazione nella camera di consiglio del 21 ottobre 2021 del consigliere Dott. Abete Luigi.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 633 c.p.c. al Tribunale di Roma l’architetto C.P.M. esponeva che aveva svolto attività professionale su incarico e per conto della “F.lli N. s.a.s. di N.R. & C.”; che le sue spettanze, per il complessivo ammontare di Euro 71.995,50 oltre accessori, come da parcella vistata dal competente consiglio dell’ordine degli architetti, erano rimaste insolute.

Chiedeva che se ne ingiungesse il pagamento alla committente.

2. Con decreto del 15.7.2006 il tribunale pronunciava l’ingiunzione.

3. La “F.lli N.” s.a.s. proponeva opposizione.

Esponeva che aveva conferito incarico al ricorrente ai fini della progettazione necessaria per la trasformazione in agriturismo di un immobile in Castiglione in Teverina; che era stato pattuito il compenso complessivo, per tutte le attività da espletare, di Euro 42.388,74; che aveva corrisposto al ricorrente la somma di Euro 20.712,00 (al netto degli accessori di legge), pari al 50% dell’importo concordato.

Esponeva che il ricorrente si era limitato alla predisposizione del progetto di massima, progetto che nondimeno non era divenuto esecutivo in difetto dell’autorizzazione della competente soprintendenza.

Esponeva che le opere non erano state iniziate, sicché null’altro era dovuto. Chiedeva revocarsi l’ingiunzione.

4. Si costituiva C.P.M..

Deduceva che la mancata esecuzione dei lavori era da imputare alla committente; che l’importo richiesto riguardava attività effettivamente svolta. Instava per il rigetto dell’opposizione.

5. All’esito della declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, C.P.M. riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale di Montepulciano.

Si costituiva la “F.lli N.” s.a.s..

Chiedeva, ad integrazione delle istanze di cui all’atto di opposizione, accertarsi il grave inadempimento dell’opposto e pronunciarsene condanna al risarcimento dei danni.

6. Con sentenza n. 16/2011 il Tribunale di Montepulciano, respinta ogni ulteriore domanda, condannava l’iniziale opponente al pagamento all’iniziale ricorrente della somma di Euro 71.995,50, oltre accessori e spese di lite.

7. La “F.lli N. s.a.s. di N.R. & C.” proponeva appello. Resisteva C.P.M..

8. Con sentenza n. 2145/2016, la Corte d’Appello di Firenze rigettava le domande tutte hinc et inde esperite, compensava le spese del doppio grado nella misura di 1/2 e condannava l’appellato al pagamento della residua metà.

Evidenziava la corte – circoscritta la valenza del parere del competente consiglio dell’ordine degli architetti al mero riscontro della congruenza degli importi richiesti alla luce della tariffa professionale – che dalla documentazione allegata si desumeva che con lettera del 9.6.2003 la s.a.s. appellante aveva conferito incarico all’appellato per il compimento delle attività nella medesima lettera meglio specificate; che il compenso complessivo era stato concordato in Euro 42.388,74, comprensivo di i.v.a. e cassa, in correlazione con il valore, pari ad Euro 387.342,62, delle opere da progettare.

Evidenziava inoltre che l’appellante aveva corrisposto all’appellato il 50% dell’importo pattuito; che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Regione Lazio con provvedimento del 2.11.2005 aveva denegato l’autorizzazione all’esecuzione del progetto; che i lavori non avevano mai avuto inizio e che in dipendenza del mancato inizio dei lavori l’appellato aveva svolto solo talune delle attività previste nella lettera di incarico.

Evidenziava per altro verso – la corte – che le risultanze istruttorie non davano riscontro né dell’avvenuta comunicazione all’accomandita committente né dell’avvenuta accettazione da parte dell’accomandita committente delle asserite maggiori opere da progettare per il preteso maggior valore di Euro 1.324.526,70, valore in relazione al quale era stata predisposta e vistata la parcella professionale.

Evidenziava quindi, a tal riguardo, che l’appellato non aveva assolto l’onere probatorio a suo carico; che dunque ben poteva, in via equitativa, considerarsi congruo l’importo già corrisposto dalla “F.lli N. & C.” in rapporto all’attività svolta ed in considerazione del mancato inizio dei lavori.

9. Avverso tale sentenza C.P.M. ha proposto ricorso; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.

La “F.lli N. s.a.s. di N.R. & C.” ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.

10. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2233 e 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c..

Deduce che la corte d’appello non ha tenuto conto che con il parere in data 27.3.2007 il competente consiglio dell’ordine degli architetti ha affermato la natura di progetto esecutivo degli elaborati esaminati, l’estraneità all’incarico conferitogli dell’ottenimento dell’approvazione del progetto da parte delle competenti autorità, l’insussistenza di qualsivoglia relazione tra la redazione del progetto e la mancata realizzazione dell’opera.

11. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che la corte di merito non ha tenuto conto delle circostanze desumibili dal parere in data 27.3.2007, ovvero che il progetto era a tutti gli effetti un progetto esecutivo, che l’approvazione del progetto era estranea all’incarico a lui conferito, che il maggior compenso si correla al maggior valore del progetto presentato.

12. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2233 e 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c..

Deduce che la corte distrettuale non ha tenuto conto che il corrispettivo di cui alla lettera d’incarico del 9.6.2003 era stato prefigurato in linea di massima e che a fine lavori il corrispettivo sarebbe stato rielaborato in difetto o per eccesso alla stregua dei lavori effettivamente eseguiti.

Deduce che contrariamente all’assunto della corte territoriale ha provveduto a comunicare alla “F.lli N.” con missiva in data 19.10.2005 la variazione del costo delle opere da realizzare.

Deduce che controparte non ha mai contestato né l’avvenuta ricezione né il contenuto della suddetta missiva.

13. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1326 e 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c..

Deduce che, contrariamente all’assunto della Corte di Firenze, ha fornito prova documentale dell’operata progettazione degli arredi, della conoscenza da parte della committente dell’avvenuta progettazione degli arredi, dell’accettazione da parte della committente della progettazione degli arredi.

Deduce segnatamente che ha, al riguardo, fornito prova documentale alla stregua del calcolo operato sulla scorta della tariffa professionale ed allegato alla lettera di incarico, alla stregua del fax in data 22.9.2003 inviato a N.P. in qualità di legale rappresentante dell’accomandita committente, alla stregua del progetto del 2.5.2006 controfirmato dalla committente, alla stregua della richiesta di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 151, comma 2, del pari controfirmata dalla committente.

14. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 c.c..

Deduce che la Corte fiorentina, allorché ha liquidato le sue spettanze secondo equità, ha disatteso il criterio codicistico a tenor del quale il compenso, in difetto di espressa pattuizione, va liquidato secondo tariffa e, in mancanza, è suscettibile di liquidazione da parte del giudice.

15. Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso sono strettamente connessi.

Invero, con i mezzi anzidetti il ricorrente adduce sotto profili diversi (dapprima come “error in iudicando”, dipoi come “omesso esame circa fatto decisivo e controverso”) le medesime ragioni di censura, ragioni di censura che, in quanto afferenti al giudizio “di fatto” cui la corte d’appello ha atteso, sono da qualificare, propriamente ed esclusivamente, ai sensi della previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (del resto è il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia: cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).

Si giustifica perciò la disamina contestuale dei motivi de quibus, motivi, in ogni caso, da rigettare.

16. Sovviene, per un verso, l’insegnamento di questa Corte secondo cui l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.Lgs. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); cosicché, l’omesso esame di elementi istruttori (nella specie – lo si è anticipato – l’asserito mancato riscontro degli elementi di valutazione desumibili dal parere in data 27.3.2007 del competente consiglio dell’ordine degli architetti) non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27415).

17. Ebbene, nella specie, alla stregua dell’analitica enunciazione – dapprima premessa (cfr. par. 8) – dei passaggi motivazionali qui rilevanti dell’impugnato dictum, il fatto storico è stato senza dubbio disaminato.

A nulla vale, perciò, addurre, segnatamente con il primo motivo, che il maggior importo liquidato si giustifica in dipendenza del diverso importo delle opere richieste dalla committente ed in dipendenza del progetto presentato (cfr. ricorso, pag. 11); che la mancata prosecuzione dell’incarico è da ascrivere alla condotta inadempiente della committente (cfr. ricorso, pagg. 11 – 12).

18. Sovviene, per altro verso, a riscontro dell’ineccepibilità dell’impugnata statuizione, l’insegnamento di questo Giudice secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è più sufficiente la prova dell’espletamento dell’opera e dell’entità delle prestazioni fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale (art. 636 c.p.c.) e spetta al professionista, nella sua qualità di attore, fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice la verifica delle singole prestazioni svolte e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella (cfr. Cass. (ord.) 15.1.2018, n. 712, ove, con specifico riferimento alla liquidazione delle competenze professionali dell’avvocato, si premette che il giudice non è vincolato al parere di congruità del consiglio dell’ordine, dal quale può discostarsi indicando, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto oppure dovuto in misura ridotta).

A nulla vale, perciò, addurre, segnatamente con il primo motivo, che il parere del competente consiglio dell’ordine degli architetti in data 27.3.2007 (prot. 48/0071) non è assimilabile ad un parere di congruità e rispetto al parere di congruità ha una valenza probatoria diversa (cfr. ricorso, pag. 9).

19. I rilievi, che la delibazione del terzo e del quarto motivo di ricorso postula, tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che del pari ne suggerisce la disamina simultanea; gli anzidetti motivi di impugnazione, comunque, sono da rigettare.

All’uopo si osserva quanto segue.

20. In primo luogo, in modo specifico con il terzo motivo, il ricorrente prospetta sostanzialmente una quaestio ermeneutica, allorché assume che la corte distrettuale non avrebbe correttamente interpretato la lettera d’incarico ovvero non avrebbe tenuto conto della rielaborazione “a consuntivo” del compenso pattuito.

Nondimeno, in parte qua, il terzo motivo non si correla alla “ratio decidendi”, siccome la corte territoriale ha puntualizzato che “le opere, per ammissione di entrambe le parti, non sono state mai iniziate” (così sentenza d’appello, pag. 6): evidentemente, se i lavori non hanno mai avuto inizio, non vi era margine perché potesse operare, a fine lavori, il preteso criterio di rielaborazione del compenso “a consuntivo”.

21. In ogni caso, la “lettura” che della lettera d’incarico in data 9.6.2003 (riprodotta alle pagg. 5 e 6 dell’impugnata sentenza) la Corte di Firenze ha operato, risulta, da un canto, immune dalla violazione dei parametri ermeneutici codicistici; risulta, d’altro canto, immune da qualsivoglia forma di “anomalia motivazionale” rilevante alla luce dell’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte n. 8053 del 7.4.2014.

Invero – lo si è anticipato – la Corte toscana in maniera ineccepibile e congrua ha, dapprima, vagliato il tenore letterale e logico della lettera d’incarico del 9.6.2003; indi, in maniera altrettanto ineccepibile e congrua ha argomentato sulla scorta del medesimo tenore.

22. In secondo luogo, e con il terzo motivo e con il quarto motivo di ricorso, si sollecita questo Giudice al riesame del materiale istruttorio documentale a riscontro dell’asserita erroneità della valutazione sulla cui scorta la corte d’appello ha reputato che l’appellato – qui ricorrente – non avesse “mai comunicato alla committente e la stessa (non avesse), quindi, (mai) accettato, tale non indifferente variazione del costo delle opere da realizzare e conseguentemente dell’importo del compenso allo stesso dovuto” (così sentenza d’appello, pag. 6).

Tuttavia, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

23. In terzo luogo, in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

24. Il quinto motivo di ricorso parimenti è da rigettare.

25. La corte di merito ha dato atto previamente – “nello svolgimento del processo” (cfr. sentenza d’appello, pag. 2) – che le parti avevano concordato che il compenso – Euro 42.388,74 – pattuito dovesse esser pagato per una quota del 25% alla firma della lettera d’incarico, per una quota del 25% alla presentazione del progetto, per una quota del 25% alla presentazione del progetto esecutivo e per una quota del 25% alla fine dei lavori.

Su tale scorta la corte distrettuale, al che là del fugace riferimento all’equità (cfr. sentenza d’appello, pag. 6), ha in sostanza statuito, circa il compenso, in aderenza alla pattuizione delle parti (cfr. Cass. 23.5.2000, n. 6732, secondo cui, in tema di compensi spettanti ai prestatori d’opera intellettuale, l’art. 2233 c.c., pone una gerarchia di carattere preferenziale riguardo ai relativi criteri di liquidazione, indicando, in primo luogo, l’accordo delle parti, in via soltanto subordinata le tariffe professionali ovvero gli usi, in estremo subordine, infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio (anche se non vincolante) delle associazioni professionali; pertanto, il ricorso a tali criteri di carattere sussidiario è precluso al giudice quando esista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione).

Invero, più esattamente, la corte territoriale ha riscontrato che il ricorrente aveva svolto solo alcune delle attività previste nella lettera d’incarico (cfr. sentenza d’appello, pag. 6), ossia che non aveva provveduto alla predisposizione del progetto esecutivo ed alle ulteriori susseguenti attività.

Indi, all’insegna della scansione “solutoria” prefigurata in contratto, ha, ineccepibilmente, reputato che fosse congruamente aderente alla siglata pattuizione l’avvenuta corresponsione da parte della “F.lli N.” s.a.s. all’architetto C.P.M. del 50% del compenso stabilito.

26. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

27. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, C.P.M., a rimborsare alla controricorrente, “F.lli N. s.a.s. di N.R. & C.”, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 5.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 21 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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