LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27532-2016 proposto da:
S.S., S.P.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA SERRANI, rappresentati e difesi dagli avvocati MARIO SPINELLI, GIUSEPPE GAETANO MARIA FRAN CASTELLANETA;
– ricorrenti –
contro
COMUNE PISTICCI, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA GIUSEPPE MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato MARCO PETRONE, rappresentato e difeso dagli avvocati PIERLUIGI LAPOLLA, ANIO D’ANGELLA;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 356/2015 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 29/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2021 dal Consigliere Dott. VARRONE LUCA;
Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi gli avv.ti PIERLUIGI LAPOLLA E MARIO SPINELLI che hanno insistito nelle rispettive richieste precedentemente formulate.
FATTI DI CAUSA
1. Con due distinti atti di citazione S.V., titolare dell’omonima impresa costruzioni, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Matera il Comune di Pisticci.
L’attore premetteva di aver stipulato con l’entetin tempi diversi, prima un appalto e poi una vendita e di aver ricevuto i relativi pagamenti in ritardo e, dunque, chiedeva gli interessi maturati sulle somme non tempestivamente erogate. In particolare i due giudizi avevano ad oggetto la richiesta degli interessi maturati per: a) il ritardato pagamento delle somme relative ad un appalto di lavori stipulato il 13 marzo 1986 per i lavori di costruzione dell’edificio comunale; b) il ritardato pagamento del corrispettivo previsto nel contratto preliminare di compravendita del 2 agosto 1989.
La complessa vicenda aveva ad oggetto un primo contratto preliminare per la messa a disposizione con patto di futura vendita di un suolo edificatorio nella frazione di Marconia stipulato il 13 marzo 1986 per Lire 452.600.000 il cui ricavato veniva convertito nella realizzazione della sede municipale, il contratto di appalto stipulato in pari data e il successivo contratto di appalto per lavori di completamento per la costruzione della sede municipale e un contratto preliminare di vendita del 2 agosto 1989 seguito poi dal definitivo in cui l’opera realizzata era stata venduta al Comune dall’impresa costruttrice.
2. Il Tribunale di Matera, senza riunire i giudizi, accoglieva entrambe le domande del S. e condannava il Comune di Pisticci al pagamento degli interessi come richiesti. In relazione all’appalto, il Tribunale riteneva che il procedimento avesse ad oggetto interessi dovuti per tardività del pagamento a fronte del tempestivo compimento di lavori, ai sensi del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 36, titolo autonomo e distinto rispetto a quello fatto valere dal creditore nell’altro giudizio relativo al contratto preliminare, rispetto al quale il ritardo nel pagamento comportava comunque il riconoscimento di interessi moratori calcolati sul tasso medio dei tassi applicati dalle banche.
3. Avverso tale decisione il Comune di Pisticci proponeva appello.
4. La Corte d’Appello di Potenza, dopo aver ricostruito la vicenda in fatto, rimetteva la causa sul ruolo per disporre la riunione dei due appelli e sottoporre all’attenzione delle parti la questione relativa alla possibile nullità del contratto di compravendita. Successivamente, la medesima Corte d’Appello, precisate le conclusioni dalle parti e rimessa la causa al collegio per la discussione, accoglieva l’impugnazione con integrale riforma di tutte e due le sentenze di primo grado riunite in un unico giudizio.
4.1 Risolte alcune eccezioni preliminari, il giudice del gravame evidenziava che con il contratto preliminare del 2 agosto 1989 erano stati superati i precedenti contratti e ad essi si era sostituito un diverso assetto degli interessi, avendo l’impresa optato per la vendita dell’immobile realizzato. L’importo dovuto per l’appalto aveva perso la natura di credito per i lavori ed era diventato una posta contabile del valore stabilito per l’acquisto dell’immobile di nuova costruzione.
Secondo la Corte d’Appello, vi era uno stretto collegamento tra i contratti di volte in volta stipulati e con il preliminare di vendita del 2 agosto 1989 era stata predisposta la definitiva regolamentazione degli interessi delle parti. Tale ultimo contratto conteneva una fattispecie complessa, non limitata alla compravendita del cosiddetto “contenitore”, ma comprensiva anche della definizione dei rapporti derivanti dai precedenti contratti, in quanto le parti avevano inteso sistemare tutte le questioni tra loro pendenti, inglobandole e superandole. Il collegamento negoziale era talmente stretto che nel prezzo di vendita del contenitore era stato inglobato anche il prezzo dell’appalto e per la sua determinazione si era tenuto conto anche del prezzo della (non avvenuta) vendita dell’area.
Nel contratto si era stabilito il prezzo globale onnicomprensivo di Lire 1.900.000.000 che teneva conto di Lire 607.996.339 per la costruzione delle strutture del municipio e di parte dell’edificio in linea di proprietà comunale e di Lire 1.292.307.661 quale prezzo del soprasuolo.
In sostanza, il Comune privo di fondi, con una licitazione privata, aveva scelto l’impresa alla quale affidare i lavori di costruzione della casa comunale. L’impresa S. si era aggiudicata la licitazione che conteneva anche un patto di futura vendita del suolo. In mancanza di liquidità, il Comune, quale proprietario committente, aveva finanziato l’appalto per la costruzione della sede municipale mediante la promessa di cedere all’impresa un suolo contiguo su cui costruire, valutato in Lire 452.000.600.
Successivamente, con il preliminare, l’impresa non aveva più acquistato il terreno ma si era obbligata a vendere il terreno e l’edificio c.d. “contenitore”. Dunque, il Comune si era obbligato ad acquistare il suolo e l’edificio costruito di cui era già proprietario se non altro in base al principio dell’accessione, non avendo mai in precedenza ceduto l’area di cui era proprietario.
4.2 Per questa parte il contratto, d’ufficio, doveva ritenersi nullo e di conseguenza il Comune non doveva alcunché all’impresa, né a titolo di corrispettivo né a titolo di interessi per il ritardato pagamento.
La nullità rispetto all’acquisto del bene già di proprietà del Comune non determinava però la caducazione dell’intero contratto. Si doveva esaminare, pertanto, la domanda relativa al ritardato pagamento del prezzo per i lavori di costruzione dell’edificio comunale, somma che nel nuovo assetto contrattuale aveva perso la sua originaria natura, essendo collegata direttamente al contratto stipulato il 2 agosto 1989.
4.3 La corretta interpretazione di tale parte dell’atto portava a riconoscere che il Comune avesse effettuato una ricognizione di un debito preesistente scaturito dal contratto di appalto. Tale contratto, infatti, in un primo momento era stato finanziato con il prezzo della vendita futura del suolo al S. e, successivamente quando il Comune aveva deciso di non cedere più l’area, mediante vendita con pagamento del prezzo.
Nell’ambito del preliminare di vendita dell’agosto del 1989, pur avendo le parti indicato un prezzo complessivo per l’acquisto dell’opera, vi era la specifica imputazione delle somme, il che consentiva di ravvisare un negozio con cui l’amministrazione aveva riconosciuto il proprio debito verso l’impresa.
Per questi motivi si doveva rigettare l’intera domanda del S. sugli interessi per il ritardato pagamento del corrispettivo dell’appalto, interessi richiesti, peraltro, ai sensi dell’art. 36 del capitolato generale. Tale ultima norma non era applicabile al caso di specie come del resto aveva già evidenziato in altre fattispecie la giurisprudenza di legittimità che aveva chiarito che gli artt. 35 e 36 potevano applicarsi solo nelle limitate ipotesi di pagamento ritardato delle rate di acconto e di saldo del corrispettivo.
In conclusione, il credito maturato dall’impresa a seguito dei contratti di appalto era stato rinegoziato con il contratto preliminare del 2 agosto 1989 ed in quella sede aveva trovato la sua regolamentazione con i relativi pagamene senza alcuna altra ragione di credito rimasta in piedi.
5. S.S. e S.P., in qualità di eredi di S.V., hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di nove motivi di ricorso.
6. Il Comune di Pisticci si è costituito con controricorso.
7. In prossimità dell’udienza del 14 maggio 2021 entrambe le parti hanno depositato memoria.
8. All’udienza del 14 maggio 2021 il collegio ha rimesso la questione all’udienza pubblica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c.: mancata dichiarazione dell’inammissibilità degli appelli del Comune in quanto avulsi dalle ragioni della decisione.
La sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio sopra denunciato per non aver dichiarato, come formalmente eccepito dagli appellati, sin dalla propria comparsa di risposta, l’inammissibilità del gravame proposto dal Comune in quanto estraneo alle ragioni poste a fondamento della decisione e, dunque, inidoneo a determinare il riesame da parte del giudice di secondo grado stante il principio del tantum devolutum quantum appellatum. Infatti, quanto alla prima causa relativa al contratto d’appalto, il Tribunale aveva fondato la sua decisione escludendo l’eccezione del Comune secondo cui gli interessi per il ritardo pagamento del corrispettivo andavano calcolati non dallo stato finale dei lavori, ma dalla data del 19 aprile 1990, momento in cui si era formato il titolo di spesa. A fronte di tali ragioni il Comune, con l’atto di appello, ha chiesto per la prima volta la compensazione ritenendo che gli interessi per il ritardato pagamento non potevano essere computati sulla somma di lire 477.393.544 oggetto della pretesa compensazione ma bensì sulla differenza non compensata/ pari a Lire 112.455.959.
L’appellata ha eccepito formalmente l’inammissibilità dell’appello per mancata indicazione dei motivi specifici e della tardività dell’eccezione riconvenzionale della compensazione.
Quanto alla causa relativa al contratto preliminare di vendita, il Tribunale aveva escluso la fondatezza dell’eccezione del Comune secondo cui la pubblica amministrazione non versa in mora se non a far data dall’emanazione del titolo di spese, distinguendo tra interessi corrispettivi e moratori e il Comune, solo con l’atto d’appello, ha negato la natura bilaterale delle obbligazioni di cui al preliminare del 2 agosto 1989, assumendo che la scrittura contenesse esclusivamente la promessa unilaterale di pagare la somma indicata. In subordine, il Comune ha riproposto la tesi dell’inesigibilità del credito da parte del S. per la mancata emissione del titolo di spesa e, come terzo motivo, ha eccepito che il preliminare era sottoposto alla condizione sospensiva dell’ottenimento di un mutuo da parte di cassa depositi e prestiti. Anche con riferimento a tali motivi l’appellata ha eccepito la novità delle domande comportanti nuovi temi di indagine e l’inammissibilità dell’appello.
A fronte di tali ineccepibili ragioni di inammissibilità di entrambi gli appelli, la Corte di merito ha richiamato le disposizioni antecedenti la riforma di cui alla L. n. 353 del 1990. In tal modo la sentenza impugnata avrebbe confuso tra l’ammissibilità di nuove eccezioni in appello e l’inammissibilità dell’impugnazione. La novità delle questioni sollevate sarebbe stata eccepita, invece, al fine di dimostrare la mancata critica alle ragioni delle decisioni gravate.
1.2 Il primo motivo è inammissibile.
La censura di violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c. per il mancato accoglimento della richiesta di declaratoria di inammissibilità dell’appello è inammissibile per una pluralità di motivi.
In primo luogo, il motivo difetta di specificità, in quanto, a fronte dell’eccepita violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c., i il ricorrente non ha riportato il contenuto dell’atto di appello del Comune, ma solo in estrema sintesi alcuni motivi e ciò impedisce un preliminare controllo di ammissibilità del motivo quale necessario presupposto per l’accesso agli atti e la verifica di quanto sostenuto.
Peraltro, il ricorrente vorrebbe affermare l’inammissibilità dell’intero atto di appello come conseguenza della (presunta) tardività o novità delle questioni sollevate dall’appellante con uno o più motivi di gravame, ma dalla lettura della sentenza impugnata risulta evidente che la difesa del Comune di Pisticci aveva proposto anche altre questioni e la supposta inammissibilità di uno dei motivi di gravame non poteva determinare l’inammissibilità dell’intero appello, ma solo quelli attinti dal presunto vizio.
La Corte d’Appello, infatti, – al contrario del ricorrente – ha riportato più dettagliatamente i motivi di appello ripartendoli in singoli capitoli per ognuno dei due giudizi poi riuniti (pag. da 14 a 19 della sentenza impugnata). In particolare i motivi erano relativi, quanto al giudizio sull’appalto, alla compensazione del credito, alla duplicazione del risarcimento del danno, all’inesigibilità del credito, alla riduzione dell’importo dovuto con esclusione delle spese non autorizzate dei lavori extra contratto e, quanto al giudizio sulla compravendita, alla qualificazione giuridica del contratto, all’inesigibilità del credito della pubblica amministrazione prima dell’emissione del titolo di spesa, all’erogazione del mutuo quale condizione sospensiva del pagamento e al tasso di interesse da applicare alla compravendita.
Inoltre, nella sentenza impugnata (pag. 18) si legge che S.V. aveva chiesto in via preliminare di dichiarare inammissibile l’appello per violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 2 e di dichiarare inammissibili tutte le eccezioni perché sollevate solo in fase di gravame dall’appellante e, in particolare, l’eccezione di compensazione. La Corte d’Appello ha rigettato la richiesta di inammissibilità delle eccezioni formulate perché il giudizio pendeva già alla data del 30 aprile 1995 e, pertanto, lo stesso rientrava nel c.d. “vecchio rito” per il quale trovavano applicazione le disposizioni degli artt. 183,184 e 345 c.p.c., nel testo vigente anteriormente alla novella di cui alla L. n. 353 del 1990, in base alle quali la deducibilità di nuove eccezioni in appello era ammissibile anche in secondo grado fino al momento della precisazione delle conclusioni (Sez. 1, Sent. n. 23389 del 2008, Sez. 2, Sent. n. 21785 del 2010 Sez. 1, Sent. n. 10781 del 2014).
Il ricorrente con il motivo in esame non censura tale ratio decidendi, sicché lo stesso è inammissibile anche sotto questo concorrente profilo.
Deve, pertanto, ribadirsi che: “in un procedimento regolato dalle norme del codice di rito anteriori alla riforma di cui alla L. 26 novembre 1990, n. 353, il mutamento della domanda attrice, che tragga origine dalla necessità di contrastare le eccezioni del convenuto, non determina una trasformazione obiettiva della controversia, ma configura una mera emendati libelli consentita ex artt. 184 e 345 c.p.c. (Sez. 2, Sent. n. 22287 del 2013)”.
2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., avendo ritenuto la nullità del preliminare del 2 agosto 1989, benché questa fosse esclusa dal giudicato interno formatosi per la mancata impugnazione della decisione di prime cure che, condannando il Comune al pagamento degli interessi di mora sul prezzo di vendita, aveva quale necessario presupposto la validità del contratto.
Secondo i ricorrenti, la Corte d’Appello avrebbe violato il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile. La nullità del contratto preliminare di vendita non poteva più essere messa in discussione nel giudizio di appello, avendo la causa ad oggetto solo il pagamento degli interessi per il ritardo nel versamento delle due rate alle scadenze previste dal contratto preliminare.
Il diritto di credito dell’ingegner S. avente ad oggetto il prezzo di vendita costituiva il presupposto logico giuridico della decisione di primo grado su cui si era formato il giudicato stante l’effetto parzialmente devolutivo dell’appello. La decisione del Tribunale, nella parte in cui ha accertato e quantificato il credito dell’attore a titolo di interessi moratori per il ritardato pagamento da parte del Comune, avrebbe necessariamente presupposto la debenza della sorte capitale e, quindi, la validità del contratto che ne costituiva il fondamento. Sul punto si sarebbe formato il giudicato.
Sotto altro profilo, l’impugnata sentenza avrebbe violato il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile. Tale principio deve essere inteso nel senso che il vincolo del giudicato esclude la possibilità di far valere questioni che possano rimettere in discussione la statuizione contenuta nella sentenza. La Corte di merito avrebbe dovuto prendere atto della formazione del giudicato implicito in quanto il Comune non aveva dedotto con l’atto di appello fatti estintivi del rapporto e, tantomeno, la questione di validità del contratto, quale antecedente logico necessario della sentenza del Tribunale.
3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 1421 e 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. per avere la Corte sollevato d’ufficio la questione di nullità del preliminare del 2 agosto 1989 benché impedita dal principio del tantum devolutum quantum appellatum e dal divieto di effettuare nuovi accertamenti di fatto e nuove indagini.
Secondo il ricorrente il rilievo di ufficio della nullità del contratto era impedito dal divieto di pronunciare oltre il limite della domanda. Il rilievo ufficioso di una nullità negoziale deve essere coordinato con il contraddittorio e con il principio devolutivo dell’appello, sicché incorreva nel limite che non fossero necessari nuovi accertamenti di fatto o nuove indagini. L’accertamento dell’invalidità dell’acquisto da parte del Comune della proprietà del contenitore, in quanto realizzato dall’impresa sul suolo che, benché promessole in vendita non era stata ancora trasferito, costituirebbe, invece, fatto nuovo. Pertanto, il giudice dell’appello non poteva sollevare d’ufficio la questione di nullità del preliminare del 2 agosto 1989.
Si sarebbe formato il giudicato interno, ipotizzabile ogni qualvolta il giudice di primo grado abbia accertato la validità di un contratto e la sentenza non sia stata impugnata in appello su tale aspetto. Tale statuizione può anche essere implicita.
3.1 Il secondo e il terzo motivo do ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
La giurisprudenza di legittimità, a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 26242 del 2014, ha chiarito che nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo. Dunque, non vale il principio del tantum devolutum quantum appellatum e non si forma alcun giudicato implicito interno fondato su una decisione che presuppone la validità di un contratto.
Peraltro il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicché l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (Sez. 2 -, Ord. n. 10760 del 2019).
Nella specie, inoltre, risulta del tutto infondata la dedotta preclusione alla declaratoria di nullità per la supposta necessità di un accertamento in fatto. Si tratta con tutta evidenza di una questione di puro diritto avente ad oggetto la validità di un contratto preliminare con promessa di acquisto da parte del Comune di un terreno di sua proprietà, non essendosi perfezionata la precedente promessa di vendita del medesimo terreno all’impresa S., quale corrispettivo della costruzione dell’edificio municipale.
Dunque, non si è formato alcun giudicato implicito sulla validità del preliminare del 1989 e la Corte d’Appello ha correttamente sollecitato il contraddittorio ex art. 101 c.p.c., sul rilievo ufficioso della possibile causa di nullità del medesimo contratto.
In conclusione, deve ribadirsi che la “rilevazione” “ex officio” delle nullità negoziali (sotto qualsiasi profilo, anche diverso da quello allegato dalla parte, ed altresì per le ipotesi di nullità speciali o “di protezione”) è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata “ragione più liquida”, e va intesa come indicazione alle parti di tale vizio; la loro “dichiarazione”, invece, ove sia mancata un’espressa domanda della parte pure all’esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa (salvo per le nullità speciali” che presuppongono una manifestazione di interesse della parte) del medesimo vizio, previo suo accertamento, nella motivazione e/o nel dispositivo della pronuncia, con efficacia, peraltro, di giudicato in assenza di sua impugnazione. (Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014).
4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa e falsa applicazione degli artt. 1321,1322,1362,934 e 952 c.c.: inoperatività del principio dell’accessione in presenza della costituzione di un diritto di superficie (avvenuta con il preliminare di compravendita del 13 marzo 1986).
Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello sarebbe incorsa in un errore nella parte in cui ha ritenuto che il contratto fosse nullo perché il Comune di Pisticci aveva comprato un bene già nella sua proprietà. L’impresa S., infatti, aveva ottenuto l’assegnazione del suolo ed il diritto di realizzarvi abitazioni e servizi, conseguendo in tal modo la titolarità del diritto di superficie del fabbricato realizzato sul suolo comunale. L’art. 934 c.c., infatti, statuisce il principio che il bene accede al suolo, salvo risulti diversamente stabilito dal titolo che dunque può essere costituito anche da una concessione ad edificare evincibile da qualsiasi convenzione tra il proprietario del suolo e il costruttore.
La giurisprudenza ha aggiunto che la convenzione oltreché effetti reali può avere effetti anche solo obbligatori ed ha anche chiarito che nell’interpretazione della volontà delle parti occorre dare preminenza allo schema tipico approntato dal legislatore con la disposizione di cui all’art. 952 c.c.. Nella specie il titolo impeditivo all’acquisto per accessione sarebbe costituito dal contratto del 13 marzo 1986 con il quale il comune aveva concesso al S. il diritto di edificare sull’area in oggetto abitazioni e servizi. Il Comune di Pisticci si era impegnato a vendere all’impresa S. il suolo edificatorio nel cui possesso era stata immessa la promissaria. L’impresa si era impegnata a realizzare il suddetto lotto e la stipula dell’atto definitivo doveva avvenire dopo che l’impresa S. aveva ultimato le opere di proprietà comune previste nel progetto. L’impresa S. poteva anche in corso d’opera assumere impegni di cessione a qualsiasi titolo di parti dell’edificio senza apportare modifiche al prospetto architettonico dell’edificio.
Risulterebbe evidente che, nonostante il trasferimento della proprietà dell’area non si fosse perfezionato, in ogni caso, il Comune aveva concesso con atto scritto di edificare sul terreno l’immobile che, pertanto, doveva ritenersi di proprietà della società costruttrice. Dunque, l’affermazione secondo cui il bene sarebbe di proprietà del Comune per accessione perché il suolo non era mai stato trasferito, sarebbe in violazione dell’art. 934 c.c. nonché dell’art. 952 c.c..
5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame del fatto decisivo dell’avvenuta attribuzione in favore del S. del diritto di superficie relativamente al suolo sul quale ha realizzato il cosiddetto contenitore.
La censura è ripetitiva di quella di cui al quarto motivo sotto il profilo dell’omesso esame del fatto decisivo, avendo la difesa della ricorrente svolto ampie considerazioni sul punto dopo la rimessione della causa con invito alle parti a prendere posizione sull’eventuale nullità della causa del contratto preliminare.
La corte territoriale non avrebbe preso in considerazione il fatto decisivo della proprietà superficiaria prospettato dalla parte appellata.
5. Il quarto e il quinto motivo di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
Con le censure in esame i ricorrenti sostengono che l’accessione del bene valga solo se il titolo non preveda diversamente, mentre nella specie era previsto un diritto di superficie in favore della impresa S.. I ricorrenti sembrano richiamarsi ad un orientamento poco recente di questa Corte secondo cui: “L’art. 934 c.c., nello statuire il principio superficies solo cedit (temperato dai successivi artt. 935,936,937 e 938 c.c.), fa salvi i casi in cui risulti diversamente stabilito dal titolo o dalla legge e l’indeterminata menzione del “titolo” non esclude che le parti, nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, riconosciuta dall’art. 1322 c.c., possano, anziché addivenire alla costituzione di un diritto reale di superficie, dar vita ad un rapporto meramente obbligatorio. L’accertamento in ordine alla esistenza o meno di un titolo idoneo ad escludere l’operatività dell’accessione – il quale può essere costituito anche da una concessione ad aedificandum con effetti meramente obbligatori e perciò non richiedente la forma scritta ad substantiam – è riservato al giudice del merito, la cui valutazione è incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi” (Sez. 2, Sent. n. 4111 del 1985).
Ciò premesso, la sentenza della Corte d’Appello deve trovare conferma in quanto la ricostruzione della volontà delle parti nella complessa fattispecie negoziale in esame porta ad escludere l’intenzione di costituire un diritto di superficie in relazione alla costruzione dell’edificio poi denominato “contenitore”, ponendosi una tale volontà in contraddizione con la promessa di vendita del terreno comunale sul quale il bene doveva essere costruito.
Infatti, il programma negoziale, così come correttamente ricostruito dalla sentenza impugnata, prevedeva nella fase iniziale la cessione del suolo comunale per finanziare la costruzione dell’edificio municipale con i proventi di tale cessione e, dunque, da tale programma negoziale, anche se comprensivo della concessione dello ius edificandi, deve ritenersi esclusa la volontà di costituire un diritto di superficie che avrebbe presupposto la volontà di mantenere la proprietà del terreno in capo al Comune.
Ad ogni modo, come evidenziato dalla Corte d’Appello, tutto l’iniziale programma negoziale, comprensivo dello ius ad edificandum, è radicalmente mutato con la stipula del preliminare di vendita dell’agosto 1989 che ha avuto un effetto novativo rispetto ai precedenti contratti, avendo ridisegnato l’intero schema contrattuale. Pertanto, la sentenza risulta immune dalle censure prospettate, posto che le parti hanno reciprocamente stabilito che, in luogo del pagamento dell’opera mediante la cessione di un suolo contiguo con concessione ad edificare, la costruzione del municipio dovesse essere corrisposta con il pagamento da parte del Comune dei lavori effettuati. Contestualmente si è pattuito anche l’acquisto dell’altro edificio costruito dall’impresa S. e del relativo terreno che, pacificamente, era ancora di proprietà del Comune nel momento in cui si era obbligato ad acquistarlo.
6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione per aver ritenuto che il fabbricato promesso in vendita fosse stato realizzato in forza del contratto di appalto.
Secondo il ricorrente vi sarebbe una motivazione talmente carente da incorrere nella violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, nella parte in cui la sentenza ha affermato che il Comune avrebbe acquistato l’immobile realizzato mediante l’appalto dei lavori. Il contenitore, invece, era stato costruito dal S. in forza della concessione ad edificare e non già in adempimento del contratto di appalto riguardante la costruzione del palazzo municipale. Il travisamento dei fatti sarebbe confermato dall’ulteriore assunto dove si legge che l’impresa aveva ottemperato agli obblighi contrattuali ultimando le strutture di proprietà comunale. Vi sarebbe stata confusione tra l’area dove è stato realizzato il palazzo municipale in esecuzione del contratto di appalto e quella dove è stato realizzato il “contenitore” oggetto del preliminare di compravendita del 13 marzo 1986.
6.1 Il sesto motivo è inammissibile.
La censura da un lato richiama la vecchia formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, invocando un vizio di motivazione oggi non più ricorribile per cassazione e, dall’altro, suppone una motivazione della Corte d’Appello meramente apparente o inesistente in violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, nonostante la sentenza si dilunghi per 35 pagine e sia particolarmente ampia e approfondita rispetto ai temi trattati. La sentenza, pertanto, è immune dalle censure prospettate non essendovi stato alcun travisamento di fatti nella ricostruzione fattuale della vicenda e avendo la Corte d’Appello rimarcato, in più occasioni, l’oggetto dei vari contratti intercorsi tra le parti, oltre alla scansione temporale degli avvenimenti.
7. Il settimo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt. 1988,1418,1218 e 1362 c.c., del D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36, in quanto la Corte, ipotizzato che con il preliminare del 2 agosto 1989 le parti avessero novato le pattuizioni del contratto di appalto del 13 marzo 1986, ha ritenuto che non fossero dovuti dal Comune gli interessi di mora per il ritardato pagamento del D.P.R. n. 1062 del 1962, ex artt. 35 e 36.
La Corte d’Appello avrebbe confuso gli interessi maturati dal S. per il ritardato pagamento del prezzo dell’appalto con gli interessi dovuti per il ritardato pagamento del prezzo di vendita del cosiddetto “contenitore”. I due contratti, benché funzionalmente collegati, mantenevano la loro individualità. Il primo aveva come causa la promessa di vendita dell’immobile cosiddetto contenitore ed era totalmente diverso ed autonomo rispetto a quello di appalto avente come causa il compimento delle opere di edificazione della casa comunale il cui corrispettivo era confluito nella quantificazione del prezzo nel preliminare del 2 agosto 1989, in quanto il promissario doveva pagare oltre che il costo del soprasuolo pari a Lire 1.292.003.661 anche le somme sborsate della impresa a fronte degli oneri contrattuali dell’appalto connesso alla licitazione privata. Dunque, vi sarebbe una netta distinzione tra i due negozi rimasti autonomi, sia sotto il profilo nominalistico, sia quanto alla causa, sia con riferimento all’imputazione di pagamento, dunque, il prezzo pattuito per le opere appaltate costituiva una posta del prezzo complessivo concordato per la vendita del manufatto oggetto del preliminare ferma restando l’individualità giuridica ed economica dei rapporti disciplinati dai contratti.
L’indicazione della somma di Lire 477.393.544 quale corrispettivo per la realizzazione dell’unico municipio configurava una ricognizione di debito e dunque aveva un mero effetto conformativo del preesistente rapporto fra le parti. Dunque, la stessa Corte d’Appello avrebbe implicitamente ipotizzato che il preliminare del 2 agosto 1989 non aveva natura novativa rispetto al contratto di appalto in violazione dell’art. 1230 c.c.. Inoltre, la novazione nulla farebbe rivivere l’obbligazione originaria. Sarebbe dunque erronea la sentenza nella parte in cui ha escluso l’applicazione degli interessi di mora D.P.R. n. 1063 del 1962, ex artt. 35 e 36.
8. L’ottavo motivo di ricorso è così rubricato: omessa considerazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio per avere la corte obliterato le pattuizioni di entrambi i contratti di appalto di vendita in merito alle scadenze dei termini per il pagamento del corrispettivo dovuto dal Comune.
Il ricorrente richiama i termini previsti nei contratti ad evidenza pubblica, sicché una volta escluso che il contratto preliminare avesse natura novativa, il pagamento del corrispettivo per i lavori di costruzione del palazzo di cui al contratto di appalto doveva essere comunque effettuato ad ultimazione del collaudo dei lavori avvenuto il 30 giugno 1987, mentre il pagamento era avvenuto il 19 aprile 1990 con 1024 giorni di ritardo. In subordine, qualora si dovesse ritenere che il preliminare di vendita del contenitore del 2 agosto 1989 abbia ridefinito i rapporti del contratto di appalto, fissando la data del 31 ottobre 1989 per il pagamento di lire 607.996.399 relativamente a detti lavori, si dovrebbe tener conto, comunque, del ritardo di 170 giorni, visto che il pagamento avvenne il 19 aprile 1990.
Anche il pagamento dell’importo di Lire 292.003.661 per l’acquisto dell’edificio avvenne il 29 maggio 1991 con 362 giorni di ritardo rispetto al termine stabilito nel preliminare.
8.1 Il settimo e l’ottavo motivo di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
In disparte le ragioni di inammissibilità dei motivi in quanto, al fine di escludere il carattere novativo del preliminare del 1989, si richiede una diversa interpretazione dei contratti intercorsi tra il Comune di Pisticci e l’impresa S. senza indicare il criterio interpretativo violato, i motivi sono comunque infondati.
La Corte d’Appello, infatti, ha correttamente interpretato il contratto preliminare dell’agosto del 1989 come novativo del precedente programma negoziale che, come si è visto con riferimento ai precedenti motivi, prevedeva statuizioni inconciliabili con il nuovo assetto di interessi voluto dalle parti.
Con il suddetto contratto si è stabilito che il prezzo dell’appalto per la costruzione dell’edificio municipale, anziché essere pagato mediante la cessione del suolo contiguo dove l’impresa S. aveva costruito il c.d. edificio “contenitore”, doveva essere pagato in denaro mediante il versamento di Lire 607.996.339.
Risulta evidente, pertanto, come non vi sia stato alcun ritardo nel pagamento dei lavori dell’appalto che in origine dovevano essere pagati mediante la vendita del terreno comunale e che, solo a seguito del preliminare del 1989, sono stati pagati in denaro.
D’altra parte, la società S. ha agito in giudizio chiedendo il pagamento degli interessi D.P.R. n. 1063 del 1962, ex artt. 35 e 36, norme manifestamente non applicabili alla fattispecie.
In tema di appalto di opere pubbliche, la previsione degli speciali interessi di mora, con particolari decorrenze, di cui agli artt. 35 e 36 del cap. gen., (D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063) presuppone la determinazione certa del prezzo e riguarda unicamente il ritardo nel pagamento delle rate di acconto e di saldo del corrispettivo, sicché non è analogicamente ed estensivamente applicabile ad altre diverse ipotesi di ritardato pagamento ovvero al caso di inadempimenti sostanziali ad obblighi assunti dall’amministrazione appaltante, per i quali, pertanto, ove si accerti che sono ad essa addebitabili, è dovuto il risarcimento dei danni secondo le regole ordinarie di cui agli artt. 1218 e seguenti c.c. (Sez. 1, Sent. n. 9545 del 2014).
In altri termini, le disposizioni degli artt. 35 e 36 del capitolato generale delle opere pubbliche, approvato con D.P.R. n. 1063 del 1962, che attribuiscono all’appaltatore il diritto alla corresponsione di interessi di mora in varia misura e con varie decorrenze in caso di ritardo della P.A., si riferiscono esclusivamente ai pagamenti degli acconti e del saldo del prezzo contrattuale e riguardano, dunque, la mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori od altri analoghi motivi attribuibili al volere della P.A., colpevole dell’indebito ritardo nel suo obbligo di pagamento. Tali norme, invece, non sono invocabili nel caso di specie che attiene ad un caso del tutto diverso con promessa di vendita di un terreno quale pagamento dei lavori e con successiva novazione del programma negoziale.
Quanto al ritardo del pagamento di quanto dovuto per la costruzione dell’edificio municipale secondo la scadenza temporale prevista nel preliminare, la Corte d’Appello ha evidenziato con motivazione non censurata con i motivi in esame che il mandato di pagamento di Lire 607.996.339 era avvenuto il 19 aprile del 1990 mentre la consegna dei lavori aveva avuto luogo il 15 giugno del 1990, sicché non vi era stato alcun ritardo rispetto a quanto stabilito nel contratto preliminare (pag. 33 e 34 della sentenza). Il ricorrente trascura di censurare tale ratio decidendi e, per questo aspetto la censura è anche inammissibile.
9. Il nono motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112 e 101 c.p.c., artt. 1351 e 1362 c.c. per avere la Corte d’Appello dichiarato la nullità del contratto definitivo di vendita incorrendo nel vizio di extrapetizione violando il principio del contraddittorio.
La Corte d’Appello avrebbe sancito l’invalidità del contratto preliminare ed anche del conseguente definitivo. L’impugnata sentenza, dunque, avrebbe dichiarato la nullità del contratto definitivo di compravendita incorrendo nel vizio di extrapetizione atteso che quest’ultimo negozio non aveva formato oggetto di causa e non era mai stato invocato dal S. a sostegno delle sue ragioni di credito. Il potere ufficioso esercitato dalla Corte non poteva riguardare il contratto definitivo che costituiva un fatto diverso da quello dedotto in giudizio del tutto estraneo al petitum e alla causa petendi. Peraltro, anche nella indicazione alle parti di contraddire sulla nullità del contratto, la Corte d’Appello aveva fatto riferimento esclusivamente al contratto preliminare e non a quello di vendita.
9. Il nono motivo di ricorso è infondato.
La pronuncia della Corte d’Appello ha avuto ad oggetto il contratto preliminare del 2 agosto 1989 che, peraltro, era il contratto in virtù del quale l’impresa S. – nel secondo giudizio originariamente instaurato dinanzi al Tribunale di Matera – aveva citato il Comune per ottenere il riconoscimento degli interessi per il ritardato pagamento delle somme previste nel suddetto preliminare asseritamente pagate in ritardo. La Corte d’Appello, correttamente, ha evidenziato incidentalmente che la causa di nullità del preliminare per l’impossibilità di promettere l’acquisto di un bene proprio necessariamente determinava anche la nullità del contratto definitivo, stipulato il 29 maggio 1991, non potendo del pari il Comune acquistare un bene già di sua proprietà. D’altra parte, la sentenza del giudice in caso di nullità negoziale ha natura dichiarativa e non costitutiva e il contratto è nullo prima che intervenga la sentenza, che ha solo la funzione di dichiararlo.
5. Il ricorso è rigettato.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 7.300 più 200 per esborsi;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2 Sezione civile, il 11 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021
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