Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.40100 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10604/2017 R.G. proposto da:

R.F., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Galluccio Mezio, con domicilio eletto in Roma, Via Amelia n. 15, presso l’avv. Carla Licignano;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI OSTUNI, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Alfredo Tanzarella e dall’avv. Lorenzo Giva, con domicilio eletto in Roma, alla Via Golametto n. 4;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 568/2016, depositata in data 7.6.2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 23.9.2021 dal Consigliere Fortunato Giuseppe.

FATTI DI CAUSA

L’arch. R.F. ha adito il tribunale di Brindisi, esponendo che il Comune di Ostuni – con Delib. 3 settembre 1997, n. 1003, gli aveva conferito – unitamente all’ing. S. – l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, di direzione dei lavori e di contabilità e assistenza al collaudo relativamente alla ristrutturazione e all’ammodernamento del porto turistico di Villanova, opera da finanziare con fondi di cui alla Misura 6.6. del P.O.P. Puglia 1994/1999, come da progetto preliminare approvato con delibera comunale 75/1997; che le parti avevano sottoscritto a tal fine – un’apposita convenzione, prevedendo un compenso da versare alla presentazione della fattura, pari ad Lire 48.552.000, oltre accessori, nel caso in cui il progetto non avesse ottenuto il finanziamento regionale e con previsione di un compenso aggiuntivo nel caso in cui fossero stati erogati i fondi regionali.

Ha dedotto che, avendo svolto l’incarico ed essendo stato accettato il progetto senza riserve ed eccezioni, aveva inutilmente richiesto il pagamento di Euro 151.130,88, come liquidato dal competente ordine professionale, con la maggiorazione del 25% per l’incarico parziale, senza tuttavia ottenere alcun riscontro.

Ha chiesto la condanna del Comune di Ostuni al versamento del dovuto, con attribuzione delle spese processuali.

Si è costituito l’ente convenuto, eccependo che non si era verificata la condizione cui era subordinato il versamento del saldo, poiché non era stato possibile acquisire i fondi regionali a causa dei tempi ristrettissimi assegnati per l’esecuzione del progetto, degli impedimenti derivanti dalle preesistenti concessioni demaniali e delle obiezioni mosse al progetto dalla Capitaneria di Porto e dal Genio civile, essendo emerso che non erano stati effettuati gli studi dei fondali e del moto ondoso.

Ha chiesto di respingere la domanda, con vittoria di spese.

In corso di causa il Comune ha poi prodotto la nota regionale del 320.22001, con cui era stata respinta la richiesta di finanziamento con risorse previste dalla Misura 6.6 del POP 1994/1999, ma erano stato però attribuiti i fondi previsti dalla Misura 4.16 del POP 20002006.

Acquisita documentazione ed esaurita la trattazione, all’esito il tribunale ha dichiarato la risoluzione del contratto professionale per inadempimento del Comune, con condanna dell’amministrazione al pagamento di Euro 151.130,88, oltre accessori, e con aggravio delle spese processuali.

Su appello dal Comune di Ostuni, la Corte territoriale di Lecce ha integralmente riformato la prima decisione, ritenendo infondate le domande proposte in primo grado.

La sentenza ha respinto il motivo di appello volto a censurare l’inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, proposta dal R. sull’assunto che il Comune non avesse costituito la società mista deputata ad accollarsi parte della spesa, ponendo in rilievo che la condizione che subordinava il pagamento del saldo alla concessione del finanziamento regionale incideva esclusivamente sulla spettanza del compenso calcolato in misura forfettaria, senza pregiudicare – per il resto – la piena validità ed efficacia del contratto.

Era quindi evidente, secondo la pronuncia di appello, che il R. non aveva inteso ottenere la risoluzione, ma il pagamento del residuo corrispettivo e che il tribunale aveva comunque condannato l’amministrazione a pagare il dovuto conformemente alle richieste inoltrate dal professionista, non potendosi ravvisare un ampliamento dell’oggetto del giudizio o una modifica della quantificazione o del titolo della pretesa.

Secondo il giudice territoriale, la clausola di cui si discute conteneva una condizione mista, il cui mancato avveramento non era imputabile al Comune, poiché sin dall’inizio non sussistevano le condizioni affinché l’opera venisse assentita, finanziata ed attuata. Inoltre, il mancato reperimento del partner privato e la mancata costituzione della società mista erano già contemplati dalla convenzione, con una preventiva condivisione – da parte di entrambi i contraenti – “del rischio legato al verificarsi di tali eventi sfavorevoli, bilanciati dal “contrappeso” del compenso forfettario in ogni caso dovuto, nel rispetto del sinallagma contrattuale”.

Non era – in definitiva – emersa dall’intero iter amministrativo una condotta del Comune volta a coltivare un interesse contrastante con quello dell’appellato o condotte dolosamente o volontariamente preordinate a pregiudicare gli interessi della controparte, sì da giustificare l’applicazione dell’art. 1359 c.c., fermo peraltro che il professionista avrebbe dovuto dimostrare quale fosse l’interesse contrario della controparte all’avveramento della condizione e la imputabilità del mancato avveramento a dolo o a colpa dell’amministrazione.

La cassazione della sentenza è chiesta da R.F. con ricorso in quattro motivi.

Il Comune di Ostuni ha depositato controricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie illustrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La sentenza sarebbe fondata su motivazioni incomprensibili sia riguardo alla responsabilità per il mancato avveramento della condizione apposta alla clausola relativa alla quantificazione del corrispettivo, sia riguardo alla qualificazione della domanda e all’intervenuta risoluzione del contratto, avendo – da un lato stabilito che la domanda subordinata, proposta dal ricorrente nelle memorie ex art. 183 c.p.c., comma 6, non era diretta ad ottenere la risoluzione del contratto, e – dall’altro – che la pronuncia di risoluzione era passata in giudicato.

Il motivo è infondato.

E’ indiscutibile che la pronuncia di primo grado era stata impugnata anche relativamente alla declaratoria di risoluzione del contratto professionale, tanto anche che la Corte di appello ne ha, in effetti, preso atto, esaminando nel merito le censure dell’appellante rivolte a contestare tale capo di pronuncia.

Tanto risulta dalla stessa esposizione dei motivi di gravame, da cui si evince, senza tema di smentite, come il Comune avesse contestato – in rito – l’ammissibilità della domanda spiegata dal ricorrente nelle memorie ex art. 183 c.p.c., comma 6, (fondata sull’assunto che l’amministrazione si fosse resa inadempiente per non aver costituito la società mista deputata a sostenere parte dei costi dell’opera, cagionando la perdita del finanziamento), ed avesse respinto anche nel merito ogni addebito, facendo presente che il progetto – sin dall’inizio – non era finanziabile (cfr. sentenza di appello, pagg. 2 e ss.).

In altri termini, nessun giudicato poteva essersi formato sulla risoluzione del contratto ed il fatto che la pronuncia abbia incidentalmente affermato che detta statuizione non era stata impugnata non conduce a ravvisare alcuna contraddittorietà insanabile della motivazione (né l’errore di aver comunque esaminato una questione coperta dal giudicato), essendo chiaro, ad un attento esame dell’intera decisione, che il giudice distrettuale abbia ritenuto insussistenti le violazioni che avevano indotto il tribunale a dichiarare la risoluzione del contratto per colpa dell’amministrazione comunale, senza ravvisare alcun vincolo ex iudicato.

Quanto alla mancata individuazione dei responsabili del mancato avveramento della condizione relativa alla quantificazione del corrispettivo, la sentenza ha chiarito che il progetto non era finanziabile sin dall’inizio per problemi relativi alla sua fase attuativa e che, in realtà, il contratto, nel regolare la quantificazione delle spettanze professionali, aveva inteso prevedere una condivisione del rischio del mancato finanziamento, garantendo al ricorrente il compenso forfettario a prescindere da ogni ulteriore evenienza.

Non sussiste, in definitiva, il denunciato vizio di motivazione: le argomentazioni dalla Corte appaiono, al contrario, logiche, intellegibili e nient’affatto contraddittorie.

2. Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 112,342 e 346 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che nell’atto di appello non vi era alcuna menzione della applicabilità degli artt. 1358 e 1359 c.c., per cui – in mancanza di un apposito motivo di gravame – tale tema non poteva essere esaminato d’ufficio.

Anche tale censura è palesemente infondata.

Il Comune, nell’impugnare la sentenza del tribunale, aveva esplicitamente negato di dover rispondere della mancata concessione del finanziamento regionale.

Tale deduzione rendeva necessario stabilire se il mancato avveramento della condizione, cui era subordinato il pagamento del compenso a tariffa, fosse riconducibile ad una condotta dolosa o colpa dell’amministrazione, quale causa del mancato avveramento della condizione (o della risoluzione del contratto).

La necessità di esaminare la ricorrenza dei presupposti giuridici ed applicativi degli artt. 1358 e 1359 c.c., conseguiva – quindi – dalle deduzioni formulate dal Comune con il terzo motivo di appello.

Va peraltro ribadito che l’effetto devolutivo dell’appello entro i limiti dei motivi d’impugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d’impugnazione, mentre non viola il principio del “tantum devolutum quantum appellatum” il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall’appellante, tuttavia appaiano, nell’ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico.

Nel giudizio di secondo grado, il giudice può riesaminare l’intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni giuridiche diverse da quelle svolte nei motivi d’impugnazione (Cass. 9202/2018; Cass. 8604/2017; Cass. 1377/2016).

Essendo – infine – la questione dell’applicabilità degli artt. 1358 e 1359 c.c., di puro diritto, non occorreva sollecitare – sul punto – il contraddittorio delle parti (Cass. 30716/2018; Cass. 25413/2013).

3. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 1175,1375,1358,1359 e 1453 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la pronuncia escluso ogni responsabilità della committente, pur essendo indiscusso che il Comune non aveva dato luogo alla costituzione di una società mista chiamata a far fronte agli impegni economici collegati all’esecuzione dei lavori, e per aver negato che l’amministrazione fosse portatrice di un interesse contrario all’avveramento della condizione, senza valutare se detta condotta fosse conforme e meno a diligenza e buona fede o se l’ente si fosse attivato per salvaguardare le ragioni dei tecnici incaricati, avendo anzi manifestato un interesse contrario all’ottenimento del finanziamento, non avendo posto in essere alcun atto prodromico all’attuazione dei progetti entro il lungo arco di tempo di circa otto anni.

Il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 1453 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che, del tutto erroneamente, la pronuncia abbia posto a carico del ricorrente l’onere di dimostrare che il Comune fosse portatore di interesse contrario all’avveramento della condizione e che l’amministrazione avesse posto in essere una condotta dolosa è colposa che aveva impedito il realizzarsi della condizione, onere che invece competeva all’amministrazione, tenuta a dimostrare di aver agito con diligenza e in modo da salvaguardare gli interessi del ricorrente.

I due motivi, che, per la loro stretta connessione, vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.

La Corte di merito, logicamente interpretando il contenuto del contratto, ha anzitutto evidenziato che, in realtà, proprio la previsione dell’obbligo di corrispondere al ricorrente un compenso in misura fissa anche nel caso in cui l’opera non fosse stata finanziata dalla Regione, era volta a controbilanciare gli interessi delle parti per l’ipotesi che i fondi – per qualunque causa – non fossero erogati, inclusa l’eventualità che il Comune non riuscisse a reperire un partener privato.

Il coinvolgimento dei privati nell’attuazione del progetto era – difatti – tutt’altro che sicura o facile realizzazione, a prescindere dall’impegno profuso dal Comune resistente.

Su tale premessa, la sentenza ha perciò posto in rilievo che quello che, secondo il primo giudice, aveva costituito un comportamento colpevole tale da impedire l’ottenimento dei finanziamenti, doveva invece considerarsi eventualità già prevista e contemplata dai contraenti proprio con il riconoscimento in favore del professionista di un compenso fisso a forfait, conclusione che escludeva in radice sulla base degli accordi intercorsi e della valutazione preventiva, operata dalle parti in merito all’incidenza di eventuali eventi ostativi per l’attuazione del progetto – che il mancato avveramento della condizione mista fosse imputabile al Comune.

In realtà, la Corte distrettuale ha anche stabilito che la mancata erogazione del finanziamento era dipesa essenzialmente da difficoltà di ordine tecnico non ascrivibili al Comune e che l’amministrazione non aveva neppure interesse a contestare, avendo conseguito frattanto – un diverso finanziamento dell’opera, con il POP 20002003.

Non sussisteva – secondo la pronuncia – una condotta dolosa o colposa del Comune idonea a pregiudicare le ragioni della controparte ed era anche escluso che l’ente fosse in concreto portatore di un interesse contrario all’avveramento della condizione, avendo anzi ottenuto un diverso finanziamento regionale per realizzare le opere portuali.

La suddetta statuizione, che resta insindacabile in cassazione, esclude il presupposto fattuale della stessa dedotta violazione di legge, ridimensionando a mero obiter dictum, privo di reale incidenza sull’esito della causa, l’assunto secondo cui gravava sul professionista l’onere di dimostrare che il Comune avesse un interesse contrario alla verificazione della condizione mista apposta al contratto.

Il ricorso è quindi respinto, con regolazione delle spese processuali in dispositivo.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5300,00 per onorari, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda sezione civile, il 23 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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