LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6585/2017 proposto da:
U.S., rappresentato e difeso dall’Avvocato ROBERTO G.
ALOISIO, e dall’Avvocato ANTONIO TIGANI SAVA, per procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.F., rappresentato e difeso dall’Avvocato FAUSTO CIAPPARONI, per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA n. 6045/2016 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 12/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 3/11/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.
FATTI DI CAUSA
1.1. Questa Corte, con la sentenza n. 2642 del 2013, così ha ricostruito i fatti del giudizio:
– “con citazione ritualmente notificata U.S. proponeva opposizione tardiva al decreto ingiuntivo emesso l’11.12.97 dal Presidente del Tribunale di Roma a favore di C.F., ai sensi dell’art. 650 c.p.c.. Esponeva che solo con la notifica del pignoramento presso terzi del 3.6.98 aveva avuto conoscenza del decreto ingiuntivo per Lire 44.600.000; il decreto era stato notificato a *****, luogo dove egli si era limitato a frequentare la sua fidanzata sino al dicembre 1997, laddove la sua residenza era in Crotone. Il decreto era pertanto nullo e, comunque, nel merito la somma ingiunta era eccessiva, avendo il ricorrente già percepito Lire 6.500.000 per la sua attività. Chiedeva dichiararsi la nullità della notifica e la inefficacia del decreto.
– Si costituiva l’opposto e deduceva che erano insussistenti i presupposti per la proposizione dell’opposizione tardiva in quanto la notifica era regolarmente avvenuta in luogo utilizzato in più occasioni come domicilio dall’ U.; nel merito egli, quale legale, aveva compiuto molteplici attività professionali nell’interesse dell’opponente, onde l’infondatezza dell’opposizione.
– In esito al giudizio il Tribunale adito dichiarava inammissibile l’opposizione.
– Avverso tale decisione il soccombente proponeva appello ed in esito al giudizio la Corte di Appello di Roma con sentenza depositata in data 16 maggio 2006 respingeva l’impugnazione.
– Avverso la detta sentenza l’ U. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi…”.
1.2. La Corte, con l’indicata sentenza, ha accolto il ricorso dell’ U. in forza dei seguenti rilievi:
-… appare opportuno prendere le mosse da un primo rilievo, pur riportato nella sentenza impugnata ma non debitamente valorizzato, secondo cui, in occasione della tentata consegna dell’atto da notificare all’ U., ai sensi dell’art. 139 c.p.c., nella residenza della B. in *****, la stessa B., la quale aveva avuto una relazione sentimentale con l’ U., come ebbe modo di riferire nel corso della deposizione testimoniale, rifiutò di riceversi l’atto spiegando che dal dicembre 1997 l’ U. non si era più recato nel suo appartamento in quanto il loro rapporto era finito ed aggiungendo che egli, comunque, non aveva mai avuto in ***** né il domicilio né la residenza e che occorreva cercarlo a *****.
– Ora, non vi è dubbio che, dinanzi a tali indicazioni, l’ufficiale procedente non avrebbe potuto legittimamente procedere ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ma avrebbe dovuto richiedere al notificante la vera ed effettiva residenza dell’ U. in Crotone, residenza che peraltro coincideva con quella anagrafica ed era ben nota al notificante tanto è vero che il pignoramento venne effettuato in *****.
– Ciò, in quanto il ricorso alle forme di notificazione di cui all’art. 140 c.p.c., presuppone che il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell’atto sia stato esattamente individuato e che la copia da notificare non possa essere consegnata per mere difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l’incapacità o il rifiuto delle persone indicate nel precedente art. 139 c.p.c., sicché, tutte le volte che emergano elementi idonei a desumere l’erronea individuazione del luogo di residenza, dimora o domicilio del notificando ovvero emergano elementi idonei ad ingenerare il sospetto del trasferimento del destinatario in altro luogo sconosciuto, l’ufficiale giudiziario è tenuto a svolgere apposite ricerche per accertare l’avvenuto trasferimento ovvero per individuare esattamente il luogo in cui procedere alla notificazione.
– Giova aggiungere che, in base all’art. 139, comma 1, se la notificazione non avviene mediante consegna in mani proprie, il punto di partenza è costituito dalla ricerca fatta nel comune di residenza. Soltanto se esso non è noto si ricorre al comune di dimora e, se questo è ancora ignoto, a quello di domicilio, come prevede u.c. della norma citata. Invero, salva l’ipotesi di cui all’art. 141 c.p.c., comma 2, l’ordine dei Comuni dove effettuare la ricerca è indicato dalla norma di cui all’art. 139 c.p.c., in termini che non contemplano alcuna derogabilità.
– Assolutamente non conferenti con il caso in esame appaiono infine le decisioni di questa Corte richiamate nella sentenza impugnata. Se infatti è esatto che, “ai fini della determinazione dei luogo di residenza o dimora della persona destinatari a della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all’apprezzamento del giudice di merito” (Cass. n. 11562/2003, n. 15938/2008, n. 12021/2002), il principio riportato riceve applicazione nell’ipotesi in cui una delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c., comma 2, contrariamente a quanto è accaduto nel caso di specie, accetti la consegna. In tal caso, la prevalenza, sulle risultanze anagrafiche, della dichiarazione e del comportamento del consegnatario della copia dell’atto comporta a carico del destinatario l’onere della prova – non desumibile dalla certificazione anagrafica della sua residenza in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la consegna dell’inesistenza del suo rapporto di convivenza (attestato dal pubblico ufficiale notificante) con il consegnatario.
– Ugualmente, se merita di essere condiviso il principio giurisprudenziale, secondo cui “in tema di corretta determinazione del luogo di residenza o dimora abituale del destinatario, ai fini di vetrificare la validità della notifica di un atto, costituisce idonea fonte di convincimento atta a confermare o a superare le risultanze anagrafiche (aventi valore meramente presuntivo) l’indicazione della residenza fatta dalla parte nel contratto all’origine della controversia dedotta in giudizio” (Cass. n. 17040/2003), non può essere trascurato che tale principio postula: 1) che l’elezione di domicilio sia inserita in un contratto ed in tal caso la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato; 2) che il notificante e destinatario della notificazione siano parti del contratto, dalla cui applicazione è derivata la controversia, laddove nel caso di specie la residenza in ***** veniva indicata negli atti di cui agli incarichi legali ricevuti dall’avv. C., segnatamente nella bozza di una transazione con altra parte, preparata dal legale, nell’interesse del cliente, come mero recapito dell’ U., senza alcuna espressa elezione di domicilio. Ne consegue che le censure formulale meritano di essere accolte…”.
1.3. La Corte, quindi, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma per un nuovo esame della controversia.
2.1. Riassunto il giudizio, la Corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha ritenuto, innanzitutto, che, come emergeva dal “complesso delle argomentazioni svolte” dalla Suprema Corte e dallo stesso “rinvio della causa al giudice di merito”, la notifica del decreto ingiuntivo fosse nulla e non inesistente. Secondo la corte distrettuale, infatti, la notifica è stata eseguita “in un luogo che, nel passato, è stato indicato dallo stesso U. come proprio domicilio, in diversi atti, nella disponibilità dell’avv. C.”, vale a dire “in un luogo che, pur diverso da quello stabilito dalla legge, ha un riferimento con il destinatario della notificazione ed è mutato solo per sopravvenute ragioni personali”. La notifica del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di volersi avvalere del titolo per cui, potendo tale nullità essere fatta valere a mezzo dell’opposizione tardiva di cui all’art. 650 c.p.c., dev’essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo, che costituisce il fondamento della previsione d’inefficacia prevista dall’art. 644 c.p.c..
2.2. D’altra parte, ha aggiunto la Corte distrettuale, anche a voler considerare la notifica come inesistente, le conclusioni non sarebbero diverse posto che il rimedio dell’opposizione tardiva di cui all’art. 650 c.p.c., comprende, nell’ipotesi della irregolarità della notificazione, tutti i vizi che la inficiano e, quindi, anche la notificazione del decreto ingiuntivo oltre i termini di legge, che, ai sensi dell’art. 644 c.p.c., comporta l’inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale, sulla quale, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l’inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed e’, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull’eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio.
2.3. La Corte d’appello, quindi, è passata ad esaminare il merito della controversia, relativa ad un’opposizione al decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali in favore dell’avv. C. per un importo di Lire 44.600.000, oltre accessori, sul rilievo per cui, da un lato, la controversia avrebbe un valore inferiore a quello indicato, pari a 10 miliardi di Lire, e, dall’altro verso, l’avv. C. non avrebbe partecipato alla transazione.
2.4. La Corte, sul punto, ha ritenuto che: – è da considerare prestazione giudiziale, ai fini della liquidazione delle competenze in base alla Legge Professionale n. 794 del 1942 e della relativa tariffa in materia giudiziale, anche l’assistenza e l’attività svolta dal difensore, stragiudizialmente, per transigere una controversia, trattandosi di attività complementare e dipendente da quella per cui gli è stato conferito il mandato; – non è credibile che le trattative si siano svolte, in pendenza del giudizio, in assenza dell’avvocato munito di procura ad litem; – il valore della controversia è rimasto indeterminato con la conseguente applicazione, ai sensi dell’art. 6, comma 5, della tariffa professionale di cui al D.M. n. 585 del 1994, nella misura degli onorari massimi previsti per le cause di valore fino a un miliardo “stante la complessità delle questioni giuridiche affrontate e l’importanza delle possibili ricadute economiche…”, con l’ulteriore aumento, oltre che per gli onorari, anche per i diritti, fino al doppio, previsto dall’art. 5, comma 3, della tariffa, in ragione della “complessità della vicenda” e del “risultato conseguito in breve tempo… con la transazione”; ed ha, quindi, determinato nella somma complessiva di Lire 26.434.000 l’ammontare complessivo del compenso dovuto all’avv. C., oltre spese generali, IVA e CP, per un totale di Lire 35.183.024, dal quale ha detratto l’acconto di Lire 6.500.000, aggiungendo le spese documentate e gli interessi fino al pagamento.
2.5. La Corte territoriale, infine, in ragione della soccombenza, “trattandosi di rideterminazione dei compensi”, ha condannato l’ U. al pagamento delle spese del giudizio in forza delle tabelle previste dal D.M. n. 55 del 2014, provvedendo alla relativa liquidazione con riguardo tanto al giudizio di rinvio, quanto al giudizio precedente, compresa la fase di legittimità.
3.1. U.S., con ricorso notificato il 13/3/2017, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.
3.2. C.F. ha resistito con controricorso notificato il 24/4/2017.
3.3. Le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 139,140 e 384 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto che la notifica del decreto ingiuntivo fosse viziata non da inesistenza ma da nullità e non ha, di conseguenza, dichiarato l’inefficacia del decreto stesso per l’inutile decorrenza del termini di quaranta giorni previsto dall’art. 644 c.p.c., in tal modo omettendo di dare corretta applicazione al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza rescindente, la quale, infatti, pur non avendo espressamente dichiarato il tipo di vizio da cui la predetta notifica era affetta, aveva chiaramente stigmatizzato il comportamento dell’ufficiale giudiziario che aveva provveduto alla notifica del decreto, a norma dell’art. 140 c.p.c., ed a fronte del rifiuto di ricevere l’atto, in luogo privo di qualsiasi collegamento con l’ingiunto.
4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto che la notifica del decreto ingiuntivo fosse viziata da nullità e non da inesistenza sul rilievo che la notifica era avvenuta in un luogo che nel passato era stato indicato dallo stesso ingiunto come proprio domicilio e che tale luogo, pur essendo diverso da quello previsto dalla legge, avesse un riferimento con il destinatario, essendo solo mutato per ragioni personali, omettendo, in tal modo, di considerare che, come rilevato dalla stessa sentenza rescindente, l’ingiunto non aveva mai eletto domicilio nel luogo in cui la notifica era stata eseguita e che, per tale ragione, la notificazione non poteva essere operata a norma dell’art. 140 c.p.c., ma doveva essere eseguita ai sensi degli artt. 139 e 140 c.p.c., e cioè presso la residenza effettiva del destinatario o, se sconosciuta, la dimora o, se anche questa sia ignota, il domicilio dello stesso, mediante consegna alle persone indicate dalle predette norme.
5.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.
5.2. Intanto, deve escludersi che questa Corte, con la sentenza n. 2642 del 2013, abbia affermato un principio di diritto tale da imporre al giudice di rinvio la qualificazione della notificazione del decreto ingiuntivo in termini non già di nullità, come deciso dalla corte d’appello, ma d’inesistenza giuridica della stessa. La sentenza rescindente, in effetti, dopo aver rilevato che: – “in occasione della tentata consegna dell’atto da notificare all’ U., ai sensi dell’art. 139 c.p.c., nella residenza della B. in *****via Giulia*****, la stessa B., la quale aveva avuto una relazione sentimentale con l’ U., come ebbe modo di riferire nel corso della deposizione testimoniale, rifiutò di riceversi l’atto spiegando che dal dicembre 1997 l’ U. non si era più recato nel suo appartamento in quanto il loro rapporto era finito ed aggiungendo che egli, comunque, non aveva mai avuto in ***** né il domicilio né la residenza e che occorreva cercarlo a *****”; – “… dinanzi a tali indicazioni, l’ufficiale procedente non avrebbe potuto legittimamente procedere ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ma avrebbe dovuto richiedere al notificante la vera ed effettiva residenza dell’ U. in *****, residenza che peraltro coincideva con quella anagrafica ed era ben nota al notificante tanto è vero che il pignoramento venne effettuato in *****”; – “nel caso di specie la residenza in Roma alla ***** veniva indicata negli atti di cui agli incarichi legali ricevuti dall’avv. C., segnatamente nella bozza di una transazione con altra parte, preparata dal legale, nell’interesse del cliente, come mero recapito dell’ U., senza alcuna espressa elezione di domicilio”; ha cassato la sentenza della corte d’appello, che aveva ritenuto l’inammissibilità dell’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo proposta dall’ingiunto, rinviando la causa alla stessa per un nuovo esame della controversia.
5.3. La Corte d’appello, dal suo canto, quale giudice di rinvio, lungi dal mettere in discussione la sussistenza dell’error in procedendo così come riscontrato dalla Suprema Corte, si è limitata, sul punto, a ritenere che il vizio che inficiava la notificazione del decreto ingiuntivo dovesse essere ricondotto alla categoria della nullità e non dell’inesistenza giuridica.
5.4. Tale decisione, peraltro, è giuridicamente corretta.
Premesso che la questione di cui si discute concerne, appunto, la possibilità di qualificare la notificazione del decreto ingiuntivo come radicalmente inesistente poiché, ove la stessa fosse semplicemente nulla, la proposizione dell’opposizione da parte del destinatario ne avrebbe determinato la sanatoria per raggiungimento dello scopo (Cass. n. 1509 del 2019), rileva la Corte come, in generale, l’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, soltanto nelle ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (cfr. Cass. SU n. 14916 del 2016).
5.5. Del resto, sul punto già da tempo si è affermato, con specifico riferimento alla notificazione ai sensi dell’art. 143 c.p.c., il principio secondo cui in tema di notificazione di atti giudiziari, quando il destinatario della notifica si sia trasferito, il notificante è tenuto in ogni caso a svolgere ulteriori ricerche prima di procedere alla notificazione nelle forme dell’art. 143 c.p.c., fermo restando che l’omissione di tali incombenze comporta l’inesistenza della notificazione solo se eseguita in un luogo privo di collegamento con il destinatario, determinando, altrimenti, la mera nullità della stessa (Cass. n. 17307 del 2015).
5.6. Ed ancora, è stato affermato come, nel caso di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo (diversamente dall’ipotesi di inesistenza, che sussiste quando la notifica sia stata eseguita in luoghi o nei confronti di persone non aventi alcuna relazione con il destinatario perché a lui totalmente estranei), è esperibile l’opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c., aggiungendo che la notificazione è nulla o semplicemente irregolare quando sia stata effettuata in un luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla legge (art. 139 c.p.c.), abbiano comunque con il destinatario un collegamento (Cass. n. 25737 del 2008).
5.7. In continuità con il precedente orientamento, questa Corte ha di recente affermato che la notificazione del decreto ingiuntivo effettuata presso il luogo in cui l’ingiunto aveva la residenza anagrafica fino a poco tempo prima è nulla, ma non inesistente, non potendosi dire che tale luogo sia privo di riferimenti con il destinatario della notifica, il quale, pertanto, resta tutelato dalla possibilità, ricorrendone i presupposti, di reagire avverso il decreto ingiuntivo mediante l’opposizione tardiva prevista dall’art. 650 c.p.c. (Cass. n. 4529 del 2019).
5.8. Nel caso di specie, in applicazione dei principi esposti, la notificazione del decreto ingiuntivo opposto, sebbene eseguita in un luogo diverso da quello in cui avrebbe dovuto esserlo, deve, pertanto, ritenersi nulla e non inesistente in quanto operata, alla luce dell’accertamento in fatto della Corte d’appello, in un luogo che aveva “un riferimento con il destinatario della notificazione”. Ed è noto che, ove la notificazione del decreto ingiuntivo sia (stata eseguita ma sia) nulla (e sia esclusa, quindi, la presunzione di abbandono del titolo che, nel caso in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dall’art. 644 c.p.c., costituisce il fondamento dell’inefficacia prevista dalla predetta norma), l’ingiunto può proporre, a norma dell’art. 650 c.p.c., l’opposizione tardiva: la quale, tuttavia, non può basarsi, come invece ha fatto il ricorrente (che non ha formulato motivi di censura avverso le statuizioni della sentenza impugnata circa l’an e il quantum del credito azionato in via monitoria), sulla mera deduzione del vizio di notificazione, che risulta sanato dalla sola proposizione della stessa, dovendo essere necessariamente accompagnata da contestazioni sulla pretesa creditoria (Cass. n. 18791 del 2009; Cass. n. 17478 del 2011; Cass. n. 1509 del 2019).
6.1. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che, in ragione della soccombenza, l’opponente fosse tenuto al pagamento delle spese processuali maturate nel corso dell’intero giudizio senza, tuttavia, considerare che, in realtà, l’opposizione è stata ritenuta fondata, tant’e’ che il giudice di merito ha provveduto a rideterminare l’importo dovuto revocando il decreto ingiuntivo opposto.
6.2. Il motivo è infondato. In tema di spese processuali, infatti, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio ma, in relazione all’esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass. n. 20289 del 2015): come, in effetti, è accaduto nel caso in esame. Non può seriamente dubitarsi, invero, che il controricorrente sia stato, nel merito, pressoché totalmente vittorioso, se solo si considera che, sia pur in parte, la corte d’appello ha ritenuto la sussistenza del credito per prestazione d’opera professionale, che lo stesso vantava, ed ha, quindi, provveduto, sulla base dello scaglione applicabile in ragione del valore (indeterminabile) della controversia, alla relativa determinazione.
7. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
9. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 5.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021
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