Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.40113 del 15/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9705/2017 proposto da:

M.O., elettivamente domiciliato in ROMA, V. V. VENETO 108, presso lo studio dell’avvocato SANTO EMANUELE MUNGARI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANCARLO ZANIN;

– ricorrente –

contro

M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12-B, presso lo studio dell’avvocato ZOSIMA VECCHIO, rappresentata e difesa dall’avvocato ELISABETTA FONTANA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2381/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

FATTI DI CAUSA

1. M.O. citava in giudizio M.E. chiedendo la condanna della stessa al pagamento della somma di Euro 154.413, 74 che asseriva di aver concesso a mutuo.

2. Si costituiva M.E. chiedendo il rigetto della domanda.

3. Il Tribunale di Treviso accoglieva la domanda e condannava la convenuta al pagamento della somma di Euro 115.413,74. In particolare, il Tribunale evidenziava che era stato accertato che M.E. aveva ricevuto tra il 23 febbraio del 1998 e l’11 luglio del 2000 diversi assegni circolari emessi su ordine di M.O., e che la stessa era tenuta quale garante della IDL Srl e che la convenuta, con i suddetti assegni, aveva estinto i debiti che la società aveva con le banche.

4. M.E. proponeva appello avverso la suddetta sentenza, lamentando la mancanza di prova della conclusione del contratto di mutuo.

5. La Corte d’Appello di Venezia accoglieva il gravame e in riforma della sentenza del Tribunale di Treviso rigettava la domanda di M.O.. In particolare, la Corte d’Appello osservava che il fatto incontestato era solo quello relativo alla consegna di titoli bancari da parte di M.O. ad M.E., perché questa, garante della società IDL per i debiti sociali, potesse far fronte alle pendenze di tale società. In caso di consegna di denaro a titolo di mutuo occorreva la prova certa dell’obbligo di restituzione di quanto ricevuto. Nel caso di specie, secondo il Tribunale tale prova era costituita dalla lettera del 20 settembre 1998 con la quale M.O. comunicava alla nipote che le avrebbe concesso un prestito per le ragioni sopra indicate, al tasso del 5% con l’impegno a definire nei successivi 12 mesi le modalità di restituzione.

Ciò premesso, osservava la Corte d’Appello che la lettera inviata ad M.E. non era stata sottoscritta da quest’ultima, né vi era alcun atto di adesione alle affermazioni fatte da M.O.. Pertanto, anche se la suddetta missiva non era stata contestata nel suo contenuto, la stessa non poteva provare in modo sufficiente la sussistenza del mutuo. Allo stesso modo le prove testimoniali erano insoddisfacenti.

A fronte di tale quadro probatorio dovevano ritenersi fondate le puntuali contestazioni svolte da M.E. che aveva precisato che il denaro era stato girato al padre, che aveva provveduto per l’esposizione della società, e che le somme erano state erogate dallo zio per ripianare problemi successori con i fratelli.

6. M.O. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo.

7. M.E. ha resistito con controricorso 8. Entrambe le parti, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, hanno insistito nelle rispettive richieste.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 2697 c.c.. Errata ricostruzione della questio facti. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1813 c.c. e segg..

Il ricorrente premette che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice può essere motivo di ricorso per cassazione nel caso in cui abbia indotto il giudice ad applicare erroneamente una norma non attinente alla fattispecie dedotta in giudizio.

Nella parte motiva della sentenza della Corte d’Appello di Venezia si afferma che per poter parlare di consegna di denaro a titolo di mutuo occorre la prova certa dell’obbligo di restituzione di quanto ricevuto. Tuttavia, la Corte distrettuale veneziana, ha ritenuto il quadro istruttorio equivoco e le prove fornite generiche o inefficaci e prive della capacità di dare certezza sul punto. Secondo il giudice del gravame, il ricorrente non avrebbe assolto l’onere, su di lui gravante ex art. 2697 c.c., di fornire la prova del mutuo.

Il ricorrente ritiene che la valutazione delle prove da parte del giudice di merito sia manifestamente errata. In primo luogo, sarebbe erronea l’affermazione secondo cui M.E. aveva consegnato al padre gli assegni ricevuti, mentre risulterebbe dimostrato che le somme di denaro erano state erogate da M.O. alla nipote M.E. mediante assegni circolari non trasferibili a lei intestati, risultando quindi impossibile la consegna al padre che non poteva portarli all’incasso personalmente. Non sarebbe neanche sostenibile che oggetto della consegna possa essere stato il denaro anziché gli assegni in quanto nella sentenza si parla di titoli. Inoltre dalla documentazione acquisita agli atti risulta che tutti gli assegni circolari sono stati versati dalla signora M.E. personalmente. Non sarebbe corretto affermare che la testimonianza di M.A. sia de relato in quanto ella era presente alle telefonate nelle quali la cugina chiedeva un prestito per ripianare l’esposizione debitoria. La teste, dunque, avrebbe riferito circostanze storiche alle quali aveva personalmente assistito. Allo stesso modo dovrebbe considerarsi la testimonianza di M.S. che aveva riportato quanto a lei riferito direttamente dalla nipote.

La sentenza sarebbe, pertanto, gravemente carente sotto l’aspetto della corretta valutazione delle prove. La Corte d’Appello avrebbe erroneamente ricostruito il fatto, ritenendo non provato l’obbligo in capo ad M.E. di dover restituire allo zio il denaro ricevuto in prestito e avrebbe erroneamente ritenuto non applicabile alla fattispecie la disciplina del mutuo di cui agli artt. 1813 c.c. e segg..

Sussisterebbero, invece, tutti gli elementi per l’affermazione opposta: l’adozione del denaro mediante consegna dei titoli bancari non trasferibili intestati a M.E., le deposizioni testimoniali e le risultanze istruttorie condurrebbero univocamente a ritenere sussistente un contratto di mutuo.

1.2 Il motivo di ricorso è inammissibile.

La motivazione spesa dalla Corte d’Appello è esaustiva e non rivela alcuna obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che l’ha condotta alla formazione del proprio convincimento, con corrispondenza con le risultanze istruttorie.

In particolare, la Corte d’Appello ha motivato circa le ragioni per le quali ha ritenuto non provato il contratto di mutuo tra M.O. e la nipote M.E.. Tale giudizio, fondato sui documenti allegati e sulle dichiarazioni testimoniali rese nel corso dell’istruttoria è sindacabile da questa Corte solo nei ristretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente, invece, sotto l’ombrello del vizio di violazione di legge chiede in realtà una nuova e diversa valutazione delle prove già valutate dal giudice di merito.

La censura di violazione dell’art. 116 c.p.c., per avere il giudice esercitato male il suo apprezzamento e la valutazione delle prove disponibili – e indirettamente dell’art. 1813 c.c., per aver ritenuto di conseguenza non provato il contratto di mutuo – si risolve in una non consentita richiesta esplicita di rivalutazione degli elementi istruttori.

Deve ribadirsi che la deduzione della violazione dell’art. 116 c.p.c., è ammissibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è consentita ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Ne consegue l’inammissibilità della doglianza che sia stata prospettata sotto il profilo della violazione di legge (Sez. L, Sentenza n. 13960 del 19/06/2014; n. 26965 del 2007).

Infine, la violazione dell’art. 2697 c.c., si configura solo se il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni. Nel caso di specie, non vi è stata alcuna inversione dell’onere della prova, spettando al ricorrente fornire la prova del contratto di mutuo e, dunque, anche la censura di violazione dell’art. 2697 è inammissibile.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 5.600 più 200 per esborsi;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472