Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.40115 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Fallimento ***** s.r.l. in liquidazione, in persona dei curatori Dott. F.A., e Dott. S.C., rappresentato e difeso per procura alle liti per atto del notaio Dott.ssa C.D. di Ascoli Piceno dell’11.9.2019, rep. n. *****, dall’Avvocato Giorgio La Russa, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale Città d’Europa n. 623.

– ricorrente –

contro

R.G., rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al controricorso dall’Avvocato Stefano Francia, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Anselmo Carlevaro, in Roma, via Giangiacomo Porro n. 8.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1558 della Corte di appello di Ancona, depositata il 5.12.2016;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Mario Bertuzzi all’adunanza del 14.10.2021.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 1558 del 5.12.2016 la Corte di appello di Ancona confermò la decisione di primo grado, che aveva rigettato l’opposizione proposta dalla s.r.l. ***** in liquidazione avverso il decreto ingiuntivo che le intimava il pagamento della somma di Euro 82.468,00 in favore dell’avv. R.G., a titolo di compenso professionale per una serie di prestazioni di carattere sia giudiziale che stragiudiziale. A sostegno del rigetto dell’appello la Corte distrettuale affermò che non aveva trovato riscontro probatorio l’assunto della società opponente secondo cui le prestazioni svolte dal professionista trovavano titolo non in distinti incarichi ma in un unico e complessivo contratto di prestazione professionale, in cui sarebbero stati regolati anche i tempi ed i modi di presentazione delle parcelle, oltreché le tariffe da applicarsi; che, stante l’esistenza di mandati professionali diversi e distinti, la richiesta del decreto ingiuntivo da parte del professionista, che aveva chiesto per altre prestazioni provvedimenti monitori, non poteva considerarsi contraria a buona fede per abusivo frazionamento del credito; che, sulla base della documentazione prodotta dal professionista, le prestazioni di cui aveva chiesto il compenso risultavano effettivamente espletate; che non erano fondate le contestazioni di parte opponente in ordine alla congruità dello scaglione tariffario applicato in due cause dinanzi al TAR Lazio, tenuto conto che in una l’opposto aveva richiesto il compenso applicando il corrispondente scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile, mentre per la seconda la mancanza nel fascicolo d’ufficio degli atti della fase monitoria aveva impedito ogni riscontro sul punto.

Per la cassazione di questa sentenza, notificata in data 16.12.2016, con atto notificato il 4.2.2017 ha proposto ricorso la s.r.l. ***** in liquidazione.

Ha resistito con controricorso R.G..

Con atto notificato il 2.6.2019 è intervenuto nel processo il Fallimento ***** s.r.l., facendo proprio il ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata.

Il primo motivo di ricorso denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, vizio di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, lamentando che la Corte distrettuale non abbia esaminato gli elementi di prova da cui emergeva che tra le parti era intervenuto un unico e complessivo contratto di prestazione professionale, e non diversi incarichi, regolante anche i tempi ed i modi di presentazione delle parcelle e le tariffe da applicarsi. In particolare, si assume che la Corte ha trascurato di considerare a tal fine le missive a firma della controparte con le quali chiedeva compensi di gran lunga inferiori a quelli ingiunti, nonché erroneamente valutato la prova testimoniale resa da D.U., la bozza di transazione intervenuta tra le parti, le fatture di pagamento emesse dalla esponente ed il patto di esclusiva. Si lamenta, infine, che l’omesso riconoscimento dell’esistenza di tale contratto ha portato la Corte a respingere la domanda riconvenzionale della opponente di risarcimento del danno per avere il professionista frazionato abusivamente le proprie richieste di compenso con diverse procedure monitorie.

Il mezzo è infondato.

Va premesso che la sentenza impugnata ha disatteso la tesi difensiva dell’appellante, secondo cui le varie prestazioni di cui l’avv. R. aveva chiesto il compenso trovavano la loro fonte in un unico accordo complessivo e non in mandati professionali distinti succedutisi nel tempo, affermando che la parte non aveva fornito alcuna prova dell’esistenza di un tale accordo, sia per l’inconcludenza degli elementi presuntivi dedotti, quali l’esclusività del rapporto professionale e la bozza di transazione poi non sottoscritta dalle parti, che alla luce della prova testimoniale resa da D.U., che ha giudicato, oltre che vaga e imprecisa, anche poco attendibile, essendo il teste socio della società ***** e la persona che aveva intrattenuto per conto di essa i rapporti con il professionista.

Tanto precisato, il mezzo è infondato in quanto la questione relativa alla riconducibilità delle prestazioni professionale ad un’unica fonte contrattuale è stata esaminata dal giudicante e non omessa.

Le censure svolte appaiono, sotto altro profilo, inammissibili, in quanto investono l’apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito e quindi sollecitano da parte di questa Corte una nuova e diversa valutazione delle stesse, non ammissibile in sede di giudizio di illegittimità, essendo questa Corte giudice del diritto e non del fatto.

La doglianza in ordine al rigetto della domanda di risarcimento dei danni rimane, per l’effetto, assorbita.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per avere la decisione impugnata trascurato di spiegare perché le prove offerte non erano decisive e richiamato genericamente la documentazione in atti.

Il mezzo è infondato.

Questa Corte ha precisato che la violazione del disposto di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, che determina la nullità della sentenza per difetto di uno dei suoi contenuti essenziali, è rinvenibile nei soli casi in cui la sentenza sia del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi e così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6. In particolare, la motivazione può qualificarsi apparente quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, lasciando così all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. S.U. n. 22232 del 2016; Cass. 13248 del 2020).

Nella specie il vizio denunziato non sussiste, atteso che la lettura della sentenza impugnata, anche per come sopra riassunta, consente facilmente di comprendere l’iter logico-argomentativo della conclusione accolta, mentre il difetto di insufficienza di motivazione appare inammissibile in quanto la sua rilevabilità non è più consentita dalla nuova formulazione del richiamato art. 360 c.p.c., n. 5.

Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione dei principi di correttezza e di buona fede di cui agli artt. 1375 e 1175 c.c., per non avere la Corte rilevato che, traendo le prestazioni di cui l’avv. R. aveva chiesto il compenso titolo da un unico contratto, egli aveva, con la richiesta di più decreti ingiuntivi, illegittimamente frazionato il proprio credito e quindi abusato degli strumenti processuali posti dalla legge a favore del creditorie.

Il motivo va dichiarato assorbito alla luce del rigetto dei motivi precedenti, muovendo da una premessa di fatto, vale a dire l’unicità del contratto di incarico professionale, posta a fondamento della proposta denunzia di abuso del diritto di credito, che invece è stata correttamente disattesa dalla Corte.

Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., motivazione apparente, contraddittorietà e illogicità manifesta. Con una prima censura la ricorrente si duole che la Corte marchigiana abbia ritenuto provata l’esecuzione delle prestazioni professionali sulla base della documentazione prodotta dalla parte, disapplicando così l’onere della prova che, in caso di contestazioni, è posto a carico del professionista, e non considerando la documentazione in oggetto consisteva in semplici fotocopie non munite di alcuna attestazione di conformità.

Una seconda censura lamenta che il giudice distrettuale abbia respinto il motivo di appello che contestava la congruità della parcella in relazione al giudizio Consorzio Nazionale Servizi/***** dinanzi al Tar Lazio ritenendola non scrutinabile per la mancanza del fascicolo monitorio, contenente la specifica della relativa parcella ed il relativo visto di congruità del Consiglio dell’Ordine. Ad avviso della ricorrente tale statuizione è non solo errata, in quanto l’assenza di detto fascicolo in appello, essendo esso presente in primo grado, era ascrivibile ad una disattenzione della Cancelleria, ragione per cui non poteva affermarsi l’inosservanza dell’onere di allegazione della appellante, ma altresì contraddittoria, tenuto conto che tale mancanza non ha comunque impedito al giudicante di esaminare nel merito l’altra analoga contestazione mossa dalla appellante in relazione alla causa *****/Comune di Mentana.

Anche questo motivo è privo di fondamento.

La prima censura è infondata, tenuto conto che la Corte ha correttamente applicato il principio dell’onere della prova che governa la materia, avendo ritenuto provate le prestazioni professionali proprio sulla base della documentazione prodotta dal professionista, cioè sulla base delle prove dallo stesso fornite, senza alcuna inversione o violazione della regola sull’onere della prova. La circostanza che tale documentazione fosse in fotocopia, oltre a costituire una deduzione nuova e quindi inammissibile nel giudizio di legittimità, è anche irrilevante, atteso che, ai sensi dell’art. 2712 c.c., le riproduzioni di atti, in difetto di specifico disconoscimento della loro conformità all’originale, hanno la stessa efficacia dell’originale.

La seconda censura va invece disattesa in quanto, non risultando contestata la mancanza dei documenti sopra menzionati, essa non investe la ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui costituiva in ogni caso onere dell’appellante produrre, laddove mancanti, i documenti prodotti dalla controparte di cui essa per qualsiasi motivo intendeva avvalersi, che di per sé è idonea a sorreggere la relativa statuizione, mentre la circostanza che la Corte abbia ritenuto di avere elementi sufficienti per decidere la analoga contestazione relativa al compenso richiesto per le prestazioni relative alla causa *****/Comune di Mentana non integra alcuna contraddizione della motivazione, non avendo la Corte, ai fini della relativa decisione sul punto, fatto riferimento ad alcuno dei documenti presenti nel fascicolo della fase monitoria.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 7.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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