LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15150-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI, 267, presso lo studio dell’avvocato DANIELA CIARDO, rappresentata e difesa dagli avvocati MARCELLA FERRANTE, MICHELE OMETTO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1151/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO, depositata il 13/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.
RILEVATO
Che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva accolto l’appello di P.C. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Treviso. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione della contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF, relativo all’anno 2009.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo, l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 6 comma 1 lett. f TUIR, della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4, dell’art. 2467 nonché violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, giacché la CTR avrebbe dovuto considerare i proventi derivanti da fatti, atti o attività illeciti, anche civili, non esenti od esclusi dalla base imponibile;
che, col secondo rilievo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: i giudici di appello non si sarebbero preoccupati di stabilire la durata del possesso delle somme oggetto di ripresa fiscale, così esentando la contribuente dall’onere della prova contraria;
che l’intimata si è costituita con controricorso, illustrato da successiva memoria;
che il primo motivo è fondato;
che, infatti, l’origine della somma di Euro 821.860,00 pervenuta alla P. dalla società – dato pacifico, come si legge nella sentenza impugnata – ha, diversamente dall’opinione della CTR, fondamentale importanza, soprattutto a fronte del successivo fallimento della s.r.l. P. Compensati e delle azioni previste a favore del curatore, in vista della par condicio creditorum;
che, d’altronde, un’erogazione di tal fatta (considerata anche la posizione di legale rappresentante e socia al 60% della contribuente) è suscettibile di costituire un fatto illecito, se pregiudizievole appunto per i creditori sociali;
che, in tal senso, la L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 afferma: “Nelle categorie di reddito di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 1, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria”;
che, pertanto, anche nella specie trova applicazione il principio, posto dalla disposizione della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4, secondo il quale i proventi comunque provenienti da attività illecita sono assoggettabili ad imposizione (Sez. 5, n. 26440 del 19/10/2018; Sez. 5, n. 18495 del 26/07/2017);
che tale argomentazione, diversamente da quanto affermato nella memoria (ed ancor prima, nel controricorso), non può considerarsi inammissibile, agli effetti processuali, giacché era stata utilizzata (come riconosce la stessa odierna controricorrente) dalla CTP di Treviso, mentre, in sede di appello, la P. ne ha discorso incidentalmente, senza farne motivo specifico di impugnazione (pag. 14 atto di appello); che il secondo motivo è fondato;
che, infatti, in tema di accertamento cd. sintetico, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto, è onerato della prova contraria sulla loro disponibilità, sull’entità degli stessi e sulla durata del possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (Sez. 6-5, n. 29067 del 13/11/2018; Sez. 6-5, n. 7389 del 23/03/2018); che, in proposito, la CTR non ha minimamente motivato sull’indispensabile requisito della durata del possesso in capo alla contribuente;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Veneto, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021