Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40158 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 35741/19 proposto da:

F.S.T., elettivamente domiciliato a Roma, p.za dei Consoli n. 62, (c/o avv. Inghilleri), difeso dall’avv. Lucia Paolinelli, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Ancona 9.10.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22 giugno 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

FATTI DI CAUSA

1. F.S.T., cittadino senegalese, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

Il ricorso non indica i fatti materiali posti a fondamento della domanda (fatti che, per quanto si dirà, non vengono in rilievo nel presente giudizio).

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento F.S.T. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Ancona, che la dichiarò inammissibile per tardività con decreto 11.2.2019.

3. Avverso il decreto suddetto l’odierno ricorrente propose ricorso per revocazione allegando “un malfunzionamento informatico che avrebbe determinato la sua decadenza” (così il decreto impugnato nella presente sede, pagina 1).

Con decreto 9 ottobre 2019 (privo di numero) il Tribunale di Ancona dichiarò inammissibile la domanda di revocazione.

Osservò il Tribunale che il decreto impugnato non conteneva alcun errore revocatorio; che non era in discussione la tardività della domanda di protezione internazionale; che se davvero la decadenza non era ascrivibile a negligenza del richiedente, questi avrebbe dovuto formulare istanza di Rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., e non già impugnare per revocazione il provvedimento che dichiarò l’inammissibilità della domanda per tardività.

3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da F.S.T. con ricorso fondato su due motivi.

Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma solo chiesto di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dar conto dei motivi del ricorso, in quanto quest’ultimo va dichiarato inammissibile per due indipendenti ragioni.

La prima ragione è la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13. Tale norma stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato, e che a tal fine il difensore “certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 18486 del 30.6.2021, hanno stabilito che tale norma deve essere interpretata nel senso che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, la procura deve contenere:

a) l’esplicita indicazione della data in cui la procura è stata conferita;

b) l’esplicita certificazione del difensore della autenticità della suddetta data. Nel caso di specie, il difensore ha attestato l’autenticità della sottoscrizione del cliente, ma non l’autenticità della data. Il ricorso di conseguenza, alla luce del suddetto principio, va dichiarato inammissibile.

2. La seconda ed indipendente ragione di inammissibilità è l’insufficiente indicazione degli atti su cui il ricorso si fonda, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Il ricorrente, infatti, in sostanza articola una tesi così riassumibile:

a) il Tribunale di Ancona, dichiarando tardiva la sua domanda di protezione internazionale, era incorso in una svista nell’individuare la reale data di notifica del ricorso;

b) questo errore revocatorio era stato ritualmente denunciato con la domanda di revocazione;

c) il Tribunale di Ancona aveva malamente interpretato il ricorso per revocazione, ritenendo che con esso l’interessato dedusse non già un errore revocatorio del Tribunale nell’individuare la data di proposizione della domanda di protezione internazionale, ma semplicemente la scusabilità del proprio ritardo.

Ebbene, una doglianza così concepita in sostanza costituisce la denuncia di una erronea interpretazione e qualificazione del ricorso per revocazione.

Ma denunciare in sede di legittimità l’erronea interpretazione dell’atto introduttivo del giudizio è un motivo di ricorso che, per usare le parole della legge, “si fonda” sull’atto della cui erronea interpretazione il ricorrente si duole.

Quando il ricorso si fonda su un atto processuale, il ricorrente ha l’onere di “indicarlo in modo specifico” nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

“Indicarlo in modo specifico” vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:

(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;

(b) indicare in quale fase processuale sia stato prodotto;

(c) indicare a quale fascicolo sia allegato, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011).

Di questi tre oneri, il ricorrente non ha assolto il primo. Il ricorso, infatti, non riassume né trascrive il contenuto della domanda di revocazione, e ciò rende inammissibile il ricorso ai sensi del citato art. 366 c.p.c., n. 6.

3. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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