LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36168-2019 proposto da:
Z.M.R., già titolare della ditta individuale Piscine e Dintorni, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI COLLI PORTUENSI, 345, presso lo studio dell’avvocato STEFANO VENDITTI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIAN GIACOMO DE MARTINI;
– ricorrente –
contro
S.A., titolare della ditta S. Impianti Termoidraulici, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA MAZZINI, 15, presso lo studio dell’avvocato CATERINA PETRONCINI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 417/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI SEZIONE di SASSARI, depositata il 13/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA.
FATTI DI CAUSA
1. – Con sentenza del 23 settembre 2015 il Tribunale di Tempio Pausania ha rigettato la domanda proposta da Z.M.R., volta all’ottenimento del risarcimento del danno che si asseriva subito a causa dell’illecita attività pubblicitaria posta in essere, ai propri danni, da S.A., titolare dell’omonima impresa individuale. L’attrice aveva dedotto di essere titolare della ditta Piscine e Dintorni, specializzata nella progettazione e realizzazione di piscine nel nord della Sardegna, e di aver constatato nel gennaio 2008 che l’impresa di S., incaricata in più occasioni di realizzare gli impianti idraulici relativi alle suddette piscine, aveva creato e fatto uso di un depliant pubblicitario che indicava come proprie creazioni le opere della nominata ditta.
2. – La pronuncia del Tribunale è stata impugnata da Z.M.R..
La Corte di appello di Sassari, con sentenza del 13 settembre 2019, ha respinto il gravame. La detta Corte ha conferito rilievo centrale alla circostanza per cui il convenuto, nella propria comparsa di risposta, in primo grado, aveva allegato che Piscine e Dintorni ebbe a cessare la propria attività di fatto nell’anno 2005, anche se la cancellazione dell’impresa ebbe luogo formalmente solo nel 2010: ha spiegato la detta Corte che, in base a quanto dedotto da S.A., l’impresa Piscine e Dintorni era stata assorbita da Blue Deal s.r.l., società costituita dalla figlia di Z.M.R. e dal genero di lei, D.A., e che la nuova società, dislocata nella medesima sede che era appartenuta a Piscine e Dintorni, aveva continuato a richiedere a S. l’esecuzione dell’attività da quest’ultimo prestata in passato in favore dell’impresa individuale. Il giudice distrettuale ha aggiunto che Z.M.R. aveva contestato in modo generico tali articolate allegazioni, che dovevano pertanto ritenersi ammesse. Ha affermato, pertanto, che correntemente il Tribunale aveva ritenuto che “le due imprese non fossero in concorrenza tra di loro ed alcun danno patrimoniale potesse ravvisarsi per perdita della clientela”.
3. – Contro la sentenza della Corte sassarese ricorre per cassazione Z.M.R., facendo valere quattro motivi di impugnazione. Resiste con controricorso S.A..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Col primo motivo sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione agli artt. 2598 e 2599 c.c.. Assume l’istante che il giudice distrettuale avrebbe dato atto della cessazione dell’attività della controparte nel 2010, come del resto comprovato documentalmente, e poi conferito valore di prova all’eccezione del convenuto in ordine al fatto che l’attività stessa era venuta meno nel 2005: evenienza, questa, che incombeva allo stesso S. dimostrare. Viene dedotto che la Corte distrettuale avrebbe dovuto aver riguardo unicamente alla “certificazione attestante la cessazione dell’attività risalente al 2010” e che, inoltre, la stessa aveva esaminato in modo inappropriato gli atti e i documenti di causa.
Col secondo motivo si lamentano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2598 e 2599 c.c., con riguardo al danno per sviamento di clientela e al danno all’immagine. Viene spiegato che, poiché nell’anno 2008 le due imprese operavano in regime di concorrenza tra loro, non poteva essere condiviso il rilievo del giudice di secondo grado, secondo cui non vi sarebbe stato, nel caso in esame, un illecito concorrenziale di S. ai danni dell’impresa Piscine e Dintorni. E’ spiegato, che ai fini risarcitori, essa ricorrente non doveva provare altro che l’illecita reclamizzazione dei propri lavori ad opera del concorrente S..
Col terzo mezzo sono denunciate violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 1226 c.c.. Assume l’istante che, ai fini della quantificazione del danno il giudice di appello, in mancanza di elementi indicativi del mancato guadagno sofferto dalla ricorrente, ben avrebbe potuto avvalersi del criterio equitativo.
Il quarto motivo oppone la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.. E’ spiegato che l’accoglimento dei precedenti motivi determinerebbe la cassazione la sentenza e giustificherebbe l’accoglimento della richiesta di compensazione delle spese.
2. – Il ricorso è infondato.
3. – Va anzitutto respinto il primo motivo.
Come è noto, gli atti di concorrenza sleale di cui all’art. 2598 c.c. presuppongono un rapporto di concorrenza tra imprenditori, sicché la legittimazione attiva e passiva all’azione richiede il possesso della qualità di imprenditore (Cass. 12 luglio 2019, n. 18772; Cass. 6 giugno 2012, n. 9117; analogamente, nel senso che la concorrenza sleale costituisce fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, sicché non è ravvisabile ove manchi il presupposto soggettivo del cosiddetto rapporto di concorrenzialità: Cass. 22 settembre 2015, n. 18691).
La qualità di imprenditore si perde con la cessazione dell’attività di impresa. Si ha cessazione dell’impresa ogni volta che gli atti, le operazioni e le iniziative che rivelano la volontà dell’imprenditore di realizzare le finalità speculative che caratterizzano la sua attività, siano effettivamente e definitivamente cessati (Cass. 12 maggio 1965, n. 907). E’ escluso, invece, che la cessazione dell’attività di impresa individuale dipenda dalla cancellazione della stessa dal registro delle imprese: e ciò in quanto la perdita della qualità di imprenditore individuale è subordinata al reale venir meno dell’attività imprenditoriale, e non alla formalità della cancellazione dal registro delle imprese (Cass. 15 dicembre 2020, n. 28658; Cass. 23 settembre 2013, n. 21714).
Ciò detto, la Corte di merito ha valorizzato il dato della mancata specifica contestazione, da parte di Z.M.R., dell’allegazione della convenuta circa la cessazione dell’attività dell’impresa, che, a partire dal 2005 era stata rilevata da Blue Deal s.r.l..
Occorre considerare che siffatta allegazione si rivelava pienamente coerente con l’affermazione, in diritto, del venir meno della qualità di imprenditore in capo all’odierna ricorrente e, a cascata, con l’inesistenza del rapporto concorrenziale che è posto a fondamento dei rimedi di cui agli artt. 2599 e 2600 c.c..
L’esistenza di una contestazione solo generica della richiamata allegazione consentiva del resto alla Corte di merito di porre il fatto in questione a fondamento della decisione, giusta l’art. 115 c.p.c., comma 1. In tal senso risultano prive di consistenza le deduzioni della ricorrente circa le indicazioni che il giudice distrettuale avrebbe dovuto trarre da non meglio precisati atti e documenti di causa. Il rilievo, a parte il difetto di autosufficienza che denota, si scontra con la previsione della norma teste’ richiamata, che l’istante mostra, infatti, di non considerare.
In conclusione, rettamente il giudice distrettuale ha ritenuto infondata la domanda risarcitoria.
3. – Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili.
Una volta escluso, per le ragioni esposte, l’illecito concorrenziale, le ulteriori doglianze formulate dall’odierna istante con i richiamati motivi risultano essere prive di decisività: e infatti, la Corte di appello ha precisato che la sentenza di primo grado si basava su due rationes decidendi, l’una escludente la condotta lesiva di concorrenza sleale, l’altra escludente la prova del danno risarcibile (cfr. pronuncia impugnata, pag. 9). Come si è visto, risulta infondata la censura portata dalla ricorrente contro la prima ratio. Va allora fatta applicazione della regola per cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, il mancato accoglimento delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa. I mezzi in esame, dunque, risultano inammissibili per difetto di interesse (per tutte: Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass. 3 novembre 2011, n. 22753; Cass. 24 maggio 2006, n. 12372).
4. – Parimenti inammissibile è il quarto motivo.
Per un verso, esso pare muovere da un presupposto privo di attualità: l’accoglimento dei precedenti motivi di impugnazione. Per altro verso, il mezzo di censura omette di valorizzare il dato per cui il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, onde esula dai limiti commessi all’accertamento di legittimità e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Cass. 17 ottobre 2017, n. 24502; Cass. 31 marzo 2017, n. 8421; Cass. 19 giugno 2013, n. 15317; Cass. 18 ottobre 2005, n. 20145; Cass. 28 agosto 2004, n. 17220).
5. – Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021
Codice Civile > Articolo 1226 - Valutazione equitativa del danno | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2598 - Atti di concorrenza sleale | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2599 - Sanzioni | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2600 - Risarcimento del danno | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2697 - Onere della prova | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 91 - Condanna alle spese | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 116 - Valutazione delle prove | Codice Procedura Civile