Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.40173 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Presidente –

Dott. NONNO G. Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29093/20175 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

Valentino s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Guglielmo Maisto e Marco Cerrato, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, piazza d’Aracoeli, 1;

– controricorrente –

MCS Distribuzione s.r.l.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 986/17, depositata il 9 marzo 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2021 dal Consigliere Dott. Catallozzi Paolo;

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 9 marzo 2017, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto i riuniti – ricorsi della MCS Distribuzione s.r.l. e della consolidante Valentino Fashion Group s.p.a. per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa dalla prima società per l’anno 2009;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con l’atto impositivo l’Ufficio aveva contestato l’omessa contabilizzazione di ricavi;

– il giudice di appello, confermando la decisione della Commissione provinciale, ha respinto il gravame erariale ritenendo che i prezzi cui erano stati ceduti i beni interessati dal rilievo dell’Ufficio non erano antieconomici, avuto riguardo al fatto che si trattava di indumenti fuori moda e che la società aveva interesse a ridurre i costi di immagazzinamento, ed evidenziando che la rilevata carenza della documentazione di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, art. 2, comma 5, non imponeva, di per sé, di considerare che le cessioni in oggetto presentassero inequivocabilmente un margine di ricarico;

– il ricorso è affidato a tre motivi;

– resiste con controricorso la Valentino s.p.a., già Valentino Fashion Group s.p.a.;

– la MCS Distribuzione s.r.l. non spiega, invece, alcuna attività difensiva;

– con nota del 6 novembre 2020 l’Agenzia delle Entrate chiede dichiararsi l’estinzione del giudizio, limitatamente all’avviso di accertamento avente ad oggetto la ripresa fiscale per l’I.re.s., avuto riguardo alla sopravvenuta definizione di tale controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6;

– la Valentino s.p.a. deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

CHE:

– sulla base del contenuto di tale nota, il giudizio deve essere dichiarato estinto, limitatamente alla parte relativa all’impugnazione dell’avviso di accertamento con cui è stata rettificata la dichiarazione ai fini dell’I.re.s.;

– quanto al regime delle spese, le stesse rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13;

– con riferimento alla parte del giudizio residua, vertente sulla legittimità degli avvisi di accertamento relativi all’I.v.a. e all’I.r.a.p., con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 447 del 1997, artt. 1 e 2, per aver la sentenza impugnata escluso che all’omessa compilazione del documento di cui al D.P.R. n. 447 del 1997, art. 2, comma 5, di tale decreto, richiesto per le cd. vendite in blocco, conseguisse l’applicabilità della presunzione di cessione dei beni non rinvenuti presso i locali di cui il contribuente ha la disponibilità;

– con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 9 e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 14, per aver la Commissione regionale fatto riferimento al valore normale dei beni ceduti quale parametro cui dover ancorare la valutazione in ordine alla sussistenza di margini di ricavo;

– con il terzo motivo si duole della violazione dell’art. 2697 c.c., per aver il giudice di appello;

– i motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati;

– Il D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1, nella formulazione pro tempore vigente, introduce una presunzione di cessione per i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti a meno che non venga dimostrato che siano stati impiegati per la produzione, perduti o distrutti ovvero siano stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà;

– con specifico riferimento ai beni non esistenti presso l’azienda per effetto di vendite in blocco o di operazioni similari secondo la prassi commerciale risultano, il successivo D.P.R. n. 447 del 1997, art. 2, u.c, prevede che la presunzione di cessione non opera qualora tali vendite risultino, oltre che dalla relativa fattura, anche dal documento previsto dal D.P.R. n. 472 del 1996, progressivamente numerato, in cui sono riportate la natura e la quantità dei beni, nonché la sottoscrizione del cessionario che attesti la ricezione dei beni stessi;

– orbene, la Commissione regionale non ha fatto corretta applicazione delle richiamate disposizioni, in quanto la – non controversa – vendita in blocco non accompagnata dal relativo documento di trasporto andava considerata quale cessione non correttamente contabilizzata e, in quanto tale, idonea a fondare il presupposto per l’operatività della menzionata presunzione di cessione;

– pertanto, immune da censure e’, sul punto, l’operato dell’Ufficio che, preso atto di tale non corretta contabilizzazione della cessione, ha rideterminato il relativo importo, previa applicazione sul costo della merce di un margine di ricarico corrispondente a quello ordinariamente applicato per la cessione di beni analoghi;

– la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione ai motivi accolti, e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà, altresì, all’esame dei motivi rimasti assorbiti.

PQM

la Corte dichiara estinto il giudizio limitatamente alla parte relativa all’impugnazione dell’avviso di accertamento con cui è stata rettificata la dichiarazione ai fini dell’I.re.s.; accoglie il ricorso per la parte residua;

cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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