LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5789/2017 proposto da:
S.G., rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO STRINATI, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
G.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1009/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 19/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. G.G. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Macerata lo aveva condannato al pagamento in favore dell’arch. S.G. della somma di Lire 44.192.983, oltre interessi legali, a titolo di saldo dei compensi maturati per l’attività di progettazione e direzione di lavori svolti per conto dell’ingiunto, ed in vista della ristrutturazione di un fabbricato rurale con annesso accessorio agricolo.
Sosteneva che il ricorso non era corredato del necessario parere di congruità del Consiglio dell’Ordine e che nel compenso concordato era inclusa anche l’attività volta ad ottenere il rilascio della concessione edilizia per l’annesso agricolo.
Inoltre, il compenso era stato calcolato su un valore presunto dell’opera ma con l’impegno ad una riduzione nel caso in cui il valore stesso fosse risultato inferiore.
Infine, non spettava la maggiorazione del 25% in quanto la sospensione dell’incarico era imputabile allo stesso professionista.
In via riconvenzionale chiedeva la condanna dell’opposto alla restituzione delle somme precettate, di importo superiore a quanto dovuto, oltre al risarcimento dei danni per gli errori progettuali e per quelli commessi nella direzione dei lavori. Nella resistenza dello S., che richiamava il contenuto di un accordo scritto intercorso tra le parti, il Tribunale di Macerata con la sentenza n. 770 del 14/7/2009 rigettava l’opposizione.
Avverso tale pronuncia proponeva appello il G., cui resisteva l’appellato.
La Corte d’Appello di Ancona, con la sentenza n. 1009 del 19/8/2016, in parziale riforma ha revocato il decreto ingiuntivo, ed ha condannato l’appellante al pagamento della minor somma di Euro 9.581,64, compensando per la metà le spese del doppio grado e ponendo la residua parte a carico dello stesso G..
In primo luogo, erano rigettati i primi due motivi di appello con i quali si reiterava l’eccezione circa il difetto di una valida prova scritta.
I giudici di appello rilevavano che tra le parti, quanto alla casa colonica, era intervenuto un accordo sottoscritto in data 4/10/1999, con il quale era stata individuata l’attività professionale da svolgere fissando anche il compenso dovuto. Tale accordo assumeva un valore probatorio ben maggiore della parcella ed esimeva dal rilascio del parere di congruità.
Con il terzo motivo si deduceva che in realtà lo S. avesse rinunciato al compenso dovuto per l’attività relativa all’annesso agricolo, sostenendosi che nulla era dovuto in mancanza del rilascio della concessione, e si sollevavano varie questioni quanto alla determinazione del compenso.
Ricordava la sentenza che la proposta di parcella del 7/10/1998 individuava un valore presunto dell’opera pari a Lire 460.000.000, ma tale stima atteneva alla sola casa colonica, che era stata autorizzata dalla PA, occorrendo invece tenere fuori da tale stima i lavori relativi all’annesso agricolo, come si ricavava dal richiamo delle parti all’opera espressamente già oggetto di autorizzazione.
Nella scrittura del 4/10/1999, che confermava e chiariva la precedente proposta di parcella, le parti avevano poi previsto un compenso di Lire 51.465.943 per tutta l’attività svolta e da svolgere, comprensiva anche della direzione dei lavori per la ristrutturazione, il restauro e l’ampliamento del fabbricato rurale, oltre l’importo di Lire 3.000.000 per una serie di compiti ulteriori svolti dal professionista.
Nella stessa scrittura si dava poi atto di una serie di versamenti di acconti per Lire 42.000.000.
Il tenore di tali documenti non consentiva quindi di affermare che vi fosse stata una rinuncia ai compensi invece legati alla prestazione concernente l’annesso agricolo.
Alla luce della CTU, era emerso che il valore dell’opera era superiore a quello preventivato, ma per effetto dell’accordo delle parti non si imponeva alcun ricalcolo. Infatti, nella scrittura del 4/10/1999 si dava atto che erano stati eseguiti i lavori nella percentuale del 65%; inoltre che spettavano i compensi per la voce liquidazione (avendo lo S. svolto le funzioni di direttore dei lavori fino all’ultimo SAL, per la voce direzione dei lavori (in considerazione però di una percentuale pari all’87,3% del valore presunto dell’opera) e quello di Lire 3.000.000, in quanto afferente a prestazioni pacificamente già svolte, occorrendo negare solo il compenso per l’assistenza al collaudo.
Quanto al motivo di appello che contestava la debenza della maggiorazione del 25% di cui della L. n. 143 del 1949, artt. 10 e 18, la Corte d’Appello, dopo avere richiamato la ratio sottesa alla previsione normativa, che mira a compensare il professionista per la mancata possibilità di curare l’intera esecuzione del progetto, riteneva che però nella fattispecie nulla potesse essere riconosciuto, in quanto al momento della revoca dell’incarico, l’opera era quasi del tutto terminata e comunque era venuta meno l’esigenza di assicurare la direzione dei lavori.
La revoca era quindi intervenuta in un momento in cui la realizzazione dell’opera era giunta ad un livello di esecuzione molto elevato, quasi completo, sicché poteva ritenersi che l’interesse dell’opposto alla fedele esecuzione del progetto fosse stato già soddisfatto.
Quanto all’annesso agricolo, l’incarico non poteva ritenersi parziale ab origine né complessivo ed oggetto di una successiva sospensione, posto che il mancato rilascio della concessione era un evento sopravvenuto che aveva impedito che alla fase progettuale potesse seguire quella esecutiva.
Il mancato rilascio del titolo edilizio era quindi un evento indipendente dalla volontà del committente, il che escludeva che potesse essere pretesa la maggiorazione del 25%.
Era poi rigettata la censura che investiva il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale per vizi e difetti dell’opera, stante la mancata dimostrazione della loro esistenza e addebitabilità causale all’appellato.
Infine, sempre quanto all’annesso agricolo, i giudici di appello, in assenza di contestazioni quanto alla bontà del progetto redatto, riconoscevano il compenso per tale prestazione nell’importo complessivo di Euro 6.238,54.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso S.G. sulla base di due motivi.
G.G. non ha svolto difese in questa fase.
2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 143 del 1949, artt. 10 e 18, quanto al mancato riconoscimento della maggiorazione del 25% in caso di incarico professionale revocato da parte del committente e comunque in caso di incarico parziale.
Si evidenzia che, sebbene la Corte d’Appello avesse correttamente ricostruito la ratio che è a fondamento delle dette previsioni normative, e che impongono di attribuire la detta maggiorazione in ogni caso in cui la sospensione sia frutto di una decisione del committente, inopinatamente si è negato tale diritto nella vicenda in esame sol perché l’opera era stata quasi del tutto eseguita.
In tal modo alla norma viene attribuita una portata del tutto diversa dalla ratio che ne è alla base, introducendo un fattore di discrezionalità che invece il legislatore ha escluso, avendo la legge previsto che la maggiorazione debba essere sempre attribuita in ogni caso in cui la revoca o la sospensione intervengano prima del completamento dell’opus.
Analogamente la maggiorazione spettava anche per l’annesso agricolo, non potendosi far leva sul mancato rilascio della concessione quale causa che potesse escludere il compenso de quo.
Il motivo è infondato, sebbene si imponga la correzione della motivazione, quanto al rigetto della richiesta de qua per quanto concerne le prestazioni rese in relazione alla casa colonica.
Effettivamente la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il compenso spettante ad un architetto o ingegnere per le prestazioni parziali rese deve essere aumentato, ai sensi della L. n. 143 del 1949, art. 18, indipendentemente dalla causa relativa al mancato completamento dell’incarico, anche se esso sia dipeso dalla revoca di quest’ultimo, proveniente dal committente e determinata dall’inadempimento del professionista, trattandosi di obbligazione di natura indennitaria, distinta e non cumulabile con l’obbligazione risarcitoria di cui all’art. 10, comma 2, della cit. Legge. Quest’ultima presuppone, invece, che la sospensione non sia imputabile al professionista, con la conseguenza che il risarcimento del danno non può essere liquidato in assenza di una condotta colpevole del committente e che l’indennità è destinata a restare assorbita nel risarcimento, quando esso sia superiore (Cass. n. 451/2020; Cass. n. 7602/1999).
Tuttavia, è stato altresì precisato che nel contratto di prestazione d’opera intellettuale, quando esista una valida intesa fra le parti per determinare convenzionalmente il compenso, la pattuizione resta valida anche nel caso di recesso del committente, con l’unica conseguenza della riduzione del corrispettivo pattuito per l’intera opera, in proporzione della parte realizzata (Cass. n. 2342/1981); in tal caso però non possono applicarsi le disposizioni della L. 2 marzo 1949, n. 143, art. 10, circa la maggiorazione del venticinque per cento del compenso, operando le stesse solo in mancanza di determinazione pattizia (Cass. n. 15206 del 11/07/2011), e ciò in quanto la norma richiamata dal ricorrente riguarda l’approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, e che è applicabile ai sensi dell’art. 2233 c.c., soltanto in assenza di determinazione pattizia del compenso.
La circostanza che il giudice di appello, conformemente a quanto deciso dal Tribunale, e senza alcuna contestazione da parte dello stesso ricorrente, abbia liquidato il compenso sulla base delle previsioni consensuali intervenute tra le parti, rende quindi evidente, alla luce della richiamata giurisprudenza, ed alla quale la Corte intende assicurare continuità, che resti preclusa, quanto alla casa colonica, la possibilità di invocare la detta maggiorazione, e ciò ancorché al momento della revoca dell’incarico i lavori non fossero stati del tutto completati.
Appare invece incensurabile la soluzione del giudice di appello quanto al mancato riconoscimento della maggiorazione in relazione all’annesso agricolo, posto che, impregiudicato il diritto al compenso per la progettazione, la successive attività esecutiva, cui si correlava la pretesa altresì del ricorrente di svolgere le mansioni di direttore dei lavori, era evidentemente condizionata all’intervenuto rilascio del provvedimento abilitativo, in assenza del quale non era giuridicamente consentito procedere legittimamente alla realizzazione dell’pera.
E’ quindi evidente che non è dato discorrere in tal caso di sospensione dell’incarico da parte del committente, non essendo stata proprio intrapresa l’attività realizzativa, così che non potendo nutrire il professionista alcuna legittima aspettativa nel portare a termine l’incarico professionale (destinato, in mancanza di concessione ad esaurirsi nella sola attività progettuale), è evidente che non ricorra la giustificazione che, secondo l’interpretazione offerta dalla stessa Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 192/1984 e n. 336/2000) legittima la pretesa alla maggiorazione del compenso.
3. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 99,112 c.p.c., art. 115 c.p.c., comma 1, artt. 342 e 346 c.p.c., per avere il giudice di appello motivato il quantum del compenso relativo all’annesso agricolo in assenza di contestazione e di impugnazione della controparte.
Si deduce che la difesa del G. non aveva mai contestato il quantum relativo al compenso per tale attività, come determinato nella parcella liquidata dal Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Macerata.
Infatti, la difesa del committente si incentrava sulla pretesa onnicomprensività della determinazione convenzionale del compenso di cui alla scrittura del 7/10/1998, ovvero nella pretesa rinuncia al compenso per la progettazione dell’annesso agricolo.
Anche in appello la difesa dell’appellante si era limitata a reiterare la tesi della non debenza di alcun compenso sulla base delle medesime ragioni dedotte in primo grado.
Ne consegue, che in mancanza di una specifica contestazione circa il quantum della pretesa, il giudice di appello non avrebbe potuto intervenire sulla determinazione del compenso.
Orbene, e ribadita l’inconferenza del richiamo al principio di non contestazione, che investe i fatti e non anche la concreta determinazione dell’ammontare del diritto di credito vantato, va ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, ogni contestazione, anche generica, in ordine all’espletamento ed alla consistenza dell’attività (come, nella specie, di inesistenza del mandato), è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare anche il “quantum debeatur” senza incorrere nella violazione dell’art. 112 c.p.c. (Cass. n. 230/2016).
Infatti, è stato precisato che (Cass. n. 10150/2003) la contestazione mossa dall’opponente circa la pretesa fatta valere dall’opposto sulla base della parcella corredata dal parere del Consiglio dell’Ordine non deve necessariamente avere carattere specifico, essendo sufficiente una contestazione anche di carattere generico ad investire il giudice del potere-dovere di dar corso alla verifica della fondatezza della contestazione e, correlativamente, a determinare l’onere probatorio a carico del professionista in ordine tanto all’attività svolta quanto alla corretta applicazione della pertinente tariffa (conf. Cass. n. 14556/2004 che ha ribadito che la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell’ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell’ingiunzione, non ha – costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista – valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi sia contestazione da parte dell’opponente in ordine all’effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all’applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste; Cass. n. 5321/2003).
Trattasi di principi che, sebbene pronunciati in controversie aventi ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni forensi, appaiono però pacificamente suscettibili di estensione ad ogni credito di natura professionale, e che inducono a concludere nel senso che la contestazione mossa dall’opponente, ancorché per ragioni correlate alla pretesa inesistenza di un autonomo diritto al compenso per l’attività inerente all’annesso agricolo, imponeva in ogni caso al giudice di dovere autonomamente verificare e riscontrare la correttezza della liquidazione del compenso, prescindendo dall’importo della parcella, priva di vincolatività in sede di cognizione, riscontrando quale fosse l’effettivo credito alla luce delle prestazioni eseguite.
A tale compito ha quindi assolto il giudice di appello, e ciò alla luce proprio dei motivi di impugnazione che reiteravano in sede di gravame la tesi della non debenza del compenso, riproponendo quindi a tale giudice il dovere di verificare l’effettiva consistenza del credito, senza che potesse assumere portata vincolante la parcella posta a fondamento della pretesa monitoria.
Ne consegue che la doglianza deve essere disattesa.
4. Il rigetto dei due motivi di ricorso rende poi evidente come non possa avere seguito la richiesta di cui al n. 3 del ricorso di riconsiderare la regolamentazione delle spese di lite, e ciò sul presupposto che, ove i motivi fossero risultati fondati, la riduzione della pretesa creditoria, rispetto a quanto richiesto in sede motoria, sarebbe stata del tutto contenuta.
5. Il ricorso deve quindi essere rigettato, ma nulla deve disporsi quanto alle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.
6. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso stesso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021